Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
In materia di sequestro probatorio, non comporta alcuna nullità del provvedimento la mancanza, nel decreto emesso dall'A.G., di una delega formale all'Ufficiale di P.G. incaricato di procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 253 cod. proc. pen.: la delega infatti può risultare anche per "facta concludentia" (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto sufficiente la formula "il P.M. manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2003, n. 48627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48627 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Francesco MARZANO Presidente
Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere
Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere
Dott. Alfonso CHILIBERTI Consigliere
Dott. Ettore PALMIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SC, nata il [...];
avverso l'ordinanza del 31/05/2003 del Tribunale della libertà di Napoli.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHILIBERTI Alfonso;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
SC LO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 3/6/2003 del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli disattendendo l'eccezione di nullità del sequestro per violazione dell'art. 253 comma 3 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) del codice di rito, e precisamente per essere mancante nel provvedimento di sequestro la delega per l'esecuzione ad un ufficiale di P.G..
Il giudice a quo riteneva che la mancanza di delega nel provvedimento di sequestro non fosse causa di nullità del sequestro stesso in difetto di espressa previsione normativa, ben potendo la delega esser conferita con atto distinti e separato. Ritiene di poter affermare il ricorrente che, a prescindere dalla circostanza che un siffatto provvedimento di delega non si rinviene in atti, il fatto che questa Corte abbia ritenuto che la delega ad agenti di P.G. deve considerarsi tamquan non esset in quanto questi ultimi non sono legittimati ad eseguire il sequestro probatorio (Cass. sez. III, 27/03/1990, Castaldi, Cass. Pen. 1992,142; Cass. Sez. III, 9/7/1990, Fanciullo, ANPP 1991, 279) è chiaro indice che la mancanza di delega nell'atto ad un ufficiale di P.G. sia causa di nullità, ove si consideri che una delega imperfetta, ma pur sempre esistente rientra tra le nullità di ordine generale, si che addirittura la mancanza non può non costituire a maggior ragione vizio del provvedimento.
Osserva questa Corte che il ragionamento è erroneo e non condivisibile, in quanto nel caso di delega all'agente il provvedimento è chiaramente invalido per difetto di legittimazione del delegato (il mero agente di P.G. può procedere solo al sequestro d'iniziativa in casi di particolare necessità ed urgenza ex art. 113 att., ma non può procedervi su delega), e la questione è del tutto diversa da quella della mancanza di delega al soggetto legittimato nel decreto che dispone l'atto.
Quanto poi alle sentenze richiamate, si tratta di decisioni in cui si è posto nell'una il problema dell'esecuzione del sequestro da parte di agente, che pacificamente è invalido, non già di delega ad agente, e nel secondo si tratta di esecuzione di sequestro di iniziativa ai sensi dell'art. 354 c.p.p. e non su delega, che dà luogo a nullità a regime intermedio.
Nel caso però di mancanza di espressa delega nel provvedimento non si ha pregiudizio all'intervento, all'assistenza ed alla rappresentanza dell'imputato, che sussiste invece quando all'esecuzione del sequestro (di iniziativa e su delega) provvede soggetto diverso dall'ufficiale di P.G..
La previsione che la delega sia contenuta nel provvedimento che dispone il sequestro sicuramente non è sanzionata da nullità, stante il principio di tassatività delle nullità fissato dall'art.177 c.p.p., si che può ritenersi integrare una mera irregolarità.
Va poi opportunamente considerata la circostanza che l'art. 253, comma 3, c.p.p. in tema di sequestro probatorio, nel conferire all'autorità giudiziaria la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per l'esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario con singolo ufficiale, caratterizzato da una valutazione di capacità o affidabilità personale, ma semplicemente voluto consentire al magistrato di non eseguire personalmente il sequestro e di delegare un ufficiale della polizia giudiziaria in quanto istituzionalmente destinata ad assolvere a tale attività "alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità", tanto che è inammissibile la subdelega da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Cassazione penale, sez. VI, 8/10/1992, Zoccatelli, Cass. Pen. 1994, 2756; Giur. It. 1994, II, 522; Cassazione penale, sezione VI, 9/10/1992, Loy Mass, Cass. pen.1993, fasc. 8, 4). Orbene, se la delega non è conferita intuitu personae, e non comporta quindi una particolare e specifica valutazione della persona delegato, che è fungibile, appare evidente che non occorrono formule sacramentali per il conferimento della delega e che questa possa essere attribuita per facta concludentia, com'è nel caso di specie, dove il P.M. "manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza", atto al quale fa seguito "il verbale di sequestro delegato dall'autorità giudiziaria" del 16/05/2003 a firma di ufficiali di P.G..
Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.