Sentenza 29 gennaio 2001
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- 2. Dichiarazione di invalidità di cessione di ramo d’azienda. Nota a a Tribunale di Genova 4 maggio 2010 ,n.667 Giud.Bossi;Ric. TI..; Res.Punz.Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010
Cessione di ramo d'azienda-Insussistenza –Conseguente invalidità della cessione del contratto di lavoro per mancanza del consenso del lavoratore -Conseguenza –Situazione qualificabile come sospensione di fatto del lavoratore-. Ove alla dichiarazione di invalidità della cessione di un ramo di azienda consegua la dichiarazione d' invalidità della cessione del rapporto di lavoro da una Società ad altra ******à collegata,per mancanza del consenso del lavoratore interessato, si determina una situazione qualificabile in termini di sospensione di fatto del lavoratore e ove si verifichi il rifiuto unilaterale,ingiustificato, del datore di lavoro, costituito in mora, di ricevere la prestazione,ne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU ENA DI CASS ZIÓNE0 1 2 4 2 0 1 IN NOM EL POPOLO ITALIA O Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NEGATO RIA SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 19729/98 Cron.2564 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep. 405 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Ud. 26/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L...600 11/29 GEN 2009. sul ricorso proposto da: MA GI, D'ES ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PANSINI DOMENICO, che li difende, giusta LIRE 3000 CANCELLERIAdelega in atti;
ricorrenti
contro
CG575451 CONDOMINIO VIA CARDINAL POMPILY 2 ROMA, CONDOMINIO VIA CARDINAL POMPILY 12 ROMA, in persona degli Amm.ri p.t. CG575452 Sig.ri FORGIONE Patrizio, ZANCHETTA Giannino, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. CADLOLO 21, presso lo studio dell'avvocato CIANCIO L, difesi 2000 dall'avvocato BATTAGLIA MONICA, giusta delega in atti;
1739 -1- controricorrenti nonchè
contro
GA ER FARES;
- intimata avverso la sentenza n. 3000/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato PANSINI Domenico, difensore det ricorrent che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo;
rigetto per tutti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificati il 24 maggio 1983 Vanda Con atti D'LE e IO SI, comproprietari del locale a pianoterra con accesso dai numeri civici 8/A ed 8/B di Via Leone X in Roma, del locale cortiletto a quest'ultimo accessorio e del antistante, nonché del contiguo passaggio di collegamento con Via Cardinal Pompily, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di quella città, i Condominii di Via Cardinal Pompily numeri 2 e 12, per sentir dichiarare la proprietà di essi attori s della indicata area di passaggio, in catasto u contraddistinta alla particella 250, fol. 359, A sentir negare l'esistenza su detta area di una servitù di passaggio in favore dei convenuti, sentir condannare gli stessi alla rimozione del bruciatore, abusivamente installato nel sottosuolo di tale area, nonché a risarcire i danni derivati da detta installazione. I convenuti, costituitisi, nel contestare la chiedendone il rigetto, pretesa avversaria deducevano: che l'area in discorso apparteneva in origine tal TO NT che aveva autorizzato a l'installazione (eseguita nel 1967) della caldaia 3 per l'impianto di riscaldamento dei due Condominii;
che dal 1968 in poi la persona addetta al rifornimento ed alla manutenzione di detta caldaia aveva avuto sempre libero accesso a tale impianto;
che tale stato di cose non era mutato quando la proprietà era stata trasferita dal NT e RA RI Fares. Quest'ultima, chiamata in causa dai convenuti "per spese e danni" previa autorizzazione del G.I., costituitasi, confermava di aver acquistato la piccola striscia di terreno in esame, con atto per notaio DE del 18 ottobre 1972, dal NT dallail quale a sua volta l'aveva acquistata società IRCE con atto per notar Barone del 5 aprile 1951. Poiché pertanto da tale anno il NT prima e lei stessa poi l'avevano sempre posseduta liberamente e pacificamente, chiedeva la RI di dichiarata proprietaria con rigetto delleesserne domande attoree. Il Tribunale, con sentenza del 14 luglio 1993, dichiarava che la particella in questione, unitamente al passaggio conducente a via Cardinal Pompily, apparteneva agli attori in base agli atti di acquisto del 13 ottobre 1955 per notar CC e 31.1.83 per notar ON, che su detto passaggio non gravava alcuna servitù in favore dei convenuti, ordinando a questi ultimi la riduzione in pristino e dichiarandoli tenuti a risarcire gli attori medesimi da eventuali danni da essi subiti per la modifica dello stato dei luoghi e per danni da accertarsil'installazione di manufatti, in separata sede. Condannava infine quel giudice i convenuti medesimi alle spese di lite. Proposti separati gravami dai Condominii e dalla RI e riunite le due cause la Corte d'appello di Roma, con sentenza 26.4 15.10.97, accoglieva integralmente il primo e parzialmente il secondo e per l'effetto rigettava le domande già proposte dai SI-D'LE che condannava alle spese del doppio grado, compensandole invece nei rapporti con la RI. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i SI-D'LE sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i Condominii. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la RI. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con i primi due motivi di ricorso, da congiuntamente stante la loro stretta esaminarsi connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 922 C.C., degli artt. 62, 116, 195, 441 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamentano i ricorrenti che, nonostante il primo giudice avesse delibato, sulla scorta degli atti d'acquisto 13.10.55 per notar CC e 31.1.83 per notar ON, della relazione del CTU e della prodotta documentazione, l'attribuzione in loro favore della particella n. 250 del foglio 359 e del passaggio conducente a via Cardinal Pompily, la Corte territoriale abbia apoditticamente sostenuto il contrario affermando che la proprietà SI- anche nell'area D'LE non si estendeva dei Condominii, senza "adibita a passaggio" come sarebbe stato logico, alla ricorrere, rinnovazione della consulenza. Osservano che avendo il giudice d'appello confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di revindica proposta dalla RI, anche se poi non coltivata, e posto che i 6 Condominii mai avevano rivendicato la proprietà del terreno in contestazione, asserendo anzi che l'area in questione, appartenuta in origine a tal NT, era stata poi ceduta alla nominata RI, c'era da chiedersi, di grazia, a chi appartenesse l'area in discorso. Le doglianze non possono essere accolte. Premesso che oggetto della domanda di rivendicazione e di "negatoria servitutis" proposta dagli attuali ricorrenti era esclusivamente la porzione immobiliare contigua al cortiletto ы н antistante la parte posteriore dei locali di о proprietà dei predetti con ingressi da Via Leone X e costituenti accesso alla Via Pompily e che attualmente (come evidenziato dalle planimetrie e foto allegate alla consulenza tecnica espletata in prime cure) detta porzione era stata parzialmente chiusa con un muretto con ringhiera e cancello in ferro posti a m. 5,80 dallo sbocco di Via Pompily, mentre nel sottosuolo della residua parte trovavasi la centrale di riscaldamento già a servizio dei due Condominii, la Corte romana ha dato atto: che nel Catasto terreni l'intera porzione immobiliare suddetta, della estensione reale di mq. 40, era iscritta alla partita speciale "area di 7 Enti Urbani e promiscui" ed individuata come particella 250; che nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano tale iscrizione era rimasta invariata, come emergeva dalle mappe e dall'estratto storico-catastale, allegati n.ri 10, 11 e 12 al fascicolo di primo grado dei SI-D'LE; che il consulente d'ufficio in base ai dati dell'estratto di mappa del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (allegato alla relazione tecnica) aveva ritenuto come, a differenza di quanto risultante р о о в dal catasto terreni, con la particella 250 era stata individuata solo l'area posta al limite di via Pompily, della minore superficie di mq. 8 circa (2 mt. x 4 mt.); che a prescindere dalla esattezza della lettura della mappa catastale come eseguita dall'ausiliare stava di fatto che nella mappa del Catasto Terreni era delineata la linea di confine continua tra la particella 250 e l'area antistante la particella 235, linea continua riprodotta nella mappa del N.C.E.U. rispetto all'area antistante la particella 335 (già particella 235) di proprietà degli attuali ricorrenti. Ciò posto, ne conseguiva, ad avviso dei giudici 8 del gravame di merito, che i dati catastali sia quanto ad intestazione della particella, sia quanto a delimitazione dei confini, contrastavano con la pretesa di proprietà dei SI-D'LE. Costoro, innanzitutto, non avevano fornito prova, su di loro incombente in ragione della linea difensiva assunta dai due Condominii, della proprietà in capo alla società I.R.C.E., loro dante causa, della porzione immobiliare in discorso, e in ogni caso gli atti di acquisto prodotti non dimostravano trasferimento in favore degli ы н acquirenti della proprietà di detta porzione, come о erroneamente ritenuto dal primo giudice. Dal contenuto dell'atto CC del 13 ottobre 1955, integrato dai dati della originaria planimetria ad esso allegata, emergeva infatti che la "piccola circostante area" formante oggetto, insieme ai locali, della vendita, era solo quella contigua al locale accessorio e a confine con proprietà I.R.C.E., area destinata a passaggio dei condomini, e con proprietà Ginotti e delimitata da linea tratteggiata e non si estendeva anche all'area "adibita a passaggio dei condomini". Né a contraddire i suddetti dati inequivoci, confermati dalla omessa menzione della particella 9 250 tra le particelle compravendute, poteva valere, ad avviso dei giudici d'appello, la circostanza che nell'atto era stata indicata, quale ulteriore accesso alla porzione compravenduta, la "Via giacché detta previsione Privata Convenzionata" poteva valere soltanto ad attribuire anche agli acquirenti il diritto di passaggio come già "Iprevisto in favore dei 'condomini". E null'altro, d'altronde, sempre secondo la Corte romana, emergeva dal successivo atto per notar ON del 31 gennaio 1983 con cui RI SI aveva ceduto a IO SI la quota di proprietà degli immobili acquistati nel 1955, in quanto in esso gli immobili compravenduti erano individuati, come nel precedente atto con la precisazione "il tutto ha anche accesso da una via privata partente dal civico 9 della via Leone Magno Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto sulla mancanza di prova del diritto di proprietà della porzione immobiliare rivendicato dagli attuali ricorrenti, costituente il presupposto delle altre domande ("negatoria servitutis", riduzione in pristino stato, risarcimento dei danni) dai predetti 10 proposte ed anch'esse rigettate dai giudici del gravame di merito, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, immune da vizi logici come da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità, anche in ordine alla valutazione del raccolto materiale probatorio che ha reso inutile il ricorso, peraltro discrezionale, ad una rinnovazione ○ supplemento dell'indagine peritale di prime cure. Né ha rilievo, infine, ad avviso del Collegio, l'interrogativo posto dai SI D'LE una volta rigettata dalla Corte romana, per carenza anche la domanda di revindica propostadi prova, dalla RI - circa l'effettiva appartenenza dell'area in questione, non rientrando di certo tale accertamento positivo nell'ambito del giudizio "de quo". Con il terzo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e codice, nonché mancato 325 stesso esame e su un punto decisivo motivazione della controversia. Lamentano i ricorrenti che la Corte romana non 11 abbia per nulla esaminato le eccezioni da essi enunciate di tardività dell'atto di citazione d'appello proposto dalla RI il trentunesimo giorno dalla notifica della decisione di primo grado e di assoluto difetto di interesse dell'appellante a stare in giudizio risultando che da oltre nove anni la predetta aveva venduto l'unità immobiliare oggetto di causa a tal IO IA e che quest'ultimo, a sua volta, l'aveva o u t A ceduta a OL BO (atto per notar Ferretti in data 22 giugno 1988). Le censure non hanno pregio. Quanto, invero, alla eccepita tardività della notifica dell'atto d'appello basta invero por mente alla circostanza che una semplice verifica del calendario dell'anno 1994 porta alla constatazione che essendo il giorno 20 febbraio festivo (prima domenica di quaresima) il termine utile per la notifica slittava per legge al giorno successivo non festivo, il 21 febbraio 1994, data in cui per l'appunto l'atto di gravame fu ritualmente notificato al procuratore domiciliatario degli attuali ricorrenti. E quanto poi alla carenza d'interesse della RI a stare in giudizio è agevole por mente alla 12 circostanza che tale interesse sussisteva quanto meno con riguardo alla condanna alle spese di primo grado di cui la predetta riteneva ingiustificato l'addebito. Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 275 e 345 stesso codice. Rilevano i ricorrenti che essendo stata la domanda della RI respinta sia in primo che in secondo grado, assolutamente ingiustificati erano sia l'accoglimento parziale del gravame proposto dalla predetta sia l'operata compensazione delle spese dei due gradi del giudizio, quanto meno nei loro confronti. Anche tale ultima doglianza non può sottrarsi alla sorte delle precedenti. I giudici d'appello, accogliendo parzialmente, evidentemente in punto spese del giudizio di prime cure, il gravame della RI, hanno ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti e la terza chiamata delle spese dei due gradi del giudizio. Ebbene tale statuizione è incensurabile nell'attuale sede posto che, per consolidata 13 giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 7535/93) in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato di questa Suprema Corte è limitato alla violazione del principio secondo il quale esse non possono esser poste a y carico della parte totalmente vittoriosa, mentre l rientra nei poteri discrezionali del giudice del A merito la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il 80000 proposto ricorso va respinto nella sua integralità 330000 mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa, tra le parti costituite, le spese del presente giudizio. Roma 26 ottobre 2000. Љ Шелевый: якета Spalare UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELERE C1 Serie 4. 29 MAG. 2001 Francesco Catania Regitrato in data 330 се DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25383 versates Trecentohentour le DEPOS p. II Dirigente Area Serrizi 29 GEN 2001 al nx OY di ziari (D.ssa Maria Grazia C Roma IL CANCE Il Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHINI) Franceby