Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 58
CASS
Sentenza 7 gennaio 2004

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In tema di responsabilità contrattuale, l'"exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ne consegue, a tale stregua - ed altresì in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati -, che l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna. Con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado [Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che (in assenza di devoluzione da parte del soccombente - appellante della questione relativa alla condanna a suo carico, per l'intero, delle spese del giudizio di primo grado; nonché nel pronunziare in senso più favorevole all'appellato, accogliendo l'ulteriore pretesa dal medesimo avanzata in sede di appello incidentale) aveva compensato in parte (per un terzo) le spese del giudizio di primo grado, rideterminandone il complessivo importo].

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal debitore), e non può prescinderne facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 58
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58
Data del deposito : 7 gennaio 2004

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