Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 3
In tema di responsabilità contrattuale, l'"exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ne consegue, a tale stregua - ed altresì in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati -, che l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna. Con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado [Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che (in assenza di devoluzione da parte del soccombente - appellante della questione relativa alla condanna a suo carico, per l'intero, delle spese del giudizio di primo grado; nonché nel pronunziare in senso più favorevole all'appellato, accogliendo l'ulteriore pretesa dal medesimo avanzata in sede di appello incidentale) aveva compensato in parte (per un terzo) le spese del giudizio di primo grado, rideterminandone il complessivo importo].
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal debitore), e non può prescinderne facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA00058/04 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Inadempimento contrattuale SEZIONE TERZA CIVILE e mora debendi della P.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13439/00 - Presidente BE Dott. Roberto PREDEN 15343/00 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.58 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 20 Dott. Bruno DURANTE Consigliere - Ud. 27/06/03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso la Sig.ra MA RE ACONE, difeso dall'avvocato MODESTINO ACONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI AVELLINO;
intimato - e sul 2° ricorso n 15343/00 proposto da: COMUNE DI AVELLINO, in delpersona suo legale domiciliato rappresentante pro tempore, elettivamente studio 2003 in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo dell'avvocato GIUSEPPE BIANCHETTI, difeso dall'avvocato 1500 p FELICE RUGGIERO, giusta delega in atti;
· controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AT AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso la Sig.ra MA RE ACONE, difeso -= dall'avvocato MODESTINO ACONE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1096/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, ISezione Civile, emessa il 20/04/99 e depositata il 06/05/99 (R.G. 2865/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, l'inammissibilità per ed in subordine per il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del ricorso principale limitatamente al II e al III motivo. Svolgimento del processo Con citazione del 6 luglio 1994 LE TE conveniva in giudizio il Comune di Avellino per otte- nerne la condanna al pagamento in suo favore della som- ma complessiva di lire 244.428.910, oltre interessi e maggior danno ex art.1224 cod. civ. ह Esponeva che il preteso credito gli era stato cedu- to dalla società Casa nel Parco s.r.l., la quale aveva venduto al Comune due fabbricati ed era rimasta in cre- dito della differenza di prezzo nella misura predetta ovvero nella misura da determinare in rapporto alle ef- : - - fettive superfici alienate. L'adito tribunale di Avellino, in parziale accogli- mento della domanda, condannava il Comune a pagare la somma complessiva di lire 172.667.000, oltre gli inte- ressi legali dalla domanda. gravame principale di eLE TE su Sul quello incidentale del Comune di Avellino decideva la Corte d'appello di Napoli con sentenza pubblicata il 6 maggio 1999, la quale rigettava l'impugnazione inciden- tale;
condannava l'ente pubblico a pagare la ulteriore lire 21.000.000 a titolo di maggior danno;
di somma compensava in ragione di un terzo le spese del doppio grado del giudizio e condannava il Comune a pagarne gli altri due terzi. I giudici d'appello, sull'eccezione di prescrizione del credito oggetto del gravame incidentale, rilevavano che con la lettera in data 7 luglio 1984 inviata alla società Casa del Parco s.r.l., nella quale il Comune di somma di lire dovuta la Avellino riconosceva l'interruzione della verificata 172.667.000, si era 3 pr prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. Consideravano, in assenza di diversa prova prove- niente dal creditore cessionario, che il residuo prezzo della vendita era quello per il quale era intervenuta condanna in primo grado del Comune, giacché dal prezzo . convenuto di lire 4.026.660.100 andavano detratti gli acconti versati e l'ulteriore somma di lire 28.655.900, questa in rapporto alla minore superficie dei fabbrica- ti. Ritenevano che, nonostante la lettera raccomandata in data 7 gennaio 1985 di costituzione in mora, a tale data la pubblica amministrazione non poteva considerar- si in mora, sia perché in precedenza il Comune aveva eccepito il parziale inadempimento della società alie- nante;
sia perché la pubblica amministrazione non aveva potuto espletare, per circostanze imputabili al credi- tore, tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti per legge;
sia perché non vi era stato altro valido at- to di costituzione in mora dopo che erano intervenuti i previsti controlli ed adempimenti di legge. Consideravano, infine, richiesta quanto alla del maggior danno, che l'attore non aveva fornito la prova idonea della sua maggiore pretesa in base alla documen- tazione bancaria prodotta, per cui tale voce di danno poteva essere liquidata solo in via equitativa, in ra- p gione della complessiva somma di lire 21.000.000, cal- colata sino alla data della sentenza di secondo grado. La pronuncia di parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio veniva adottata nella consi- derazione che la domanda in primo grado era stata ac- colta solo per quanto di ragione e che il gravame prin- cipale era stato in buona parte respinto. Si precisava ulteriormente che il rimborso forfet- tario ex art. 15 della tariffa forense non poteva esse- re liquidato perché non era stato richiesto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- So principale LE TE, che affida l'impugnazione a tre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso il Comune di Avellino, che propone impugnazione incidentale in base ad unico motivo, che il ricorrente principale contrasta con con- troricorso. Il Comune di Avellino ha presentato memoria. Motivi della decisione impugnazioni distinte della medesima I ricorsi, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). sentenza, logicamente preliminare l'esame E' con la quale, in unico dell'impugnazione incidentale, motivo, il Comune di Avellino -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 5 हू 2934, 2935, 2943 e 2944 cod. civ. nonché l'omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- censura la decisione del giudice del gravame nella parte in cui alla lettera in- viata alla società s.r.l. Casa nel Parco in data 7.7.1984 era stata attribuita l'efficacia interruttiva ÷ della prescrizione per avvenuta ricognizione del debito da parte dell'ente pubblico obbligato. Assume il ricorrente incidentale che la decisione sul punto si baserebbe su una motivazione errata ed in- consistente, sia con riferimento alla lettera suddetta, proveniente dalla società che aveva ceduto il credito;
sia in ordine al riconoscimento del debito. Rileva che la lettera in data 7.7.1984 non poteva essere considerata ammissione del debito, poiché essa faceva "riferimento all'intera situazione economico- contrattuale con oggetto lo svincolo di alcune cauzioni e, pertanto, non (era) strettamente e specificamente collegata alla situazione in discussione", e che, Co- munque, rispetto al preteso riconoscimento, la citazio- ne in giudizio sarebbe intervenuta oltre il termine de- cennale datodi prescrizione, che il dies a quo non computatur. Aggiunge che certamente prescritto era il credito di lire 28.655.900, dato che il riconoscimento di debi- 6 pr to aveva riguardato "la somma di lire 172.667.000, con tutte le conseguenze relative in ordine ad eventuali interessi, svalutazione e danno, calcolabili in modo differente". Il motivo non può essere accolto. L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale la norma dell'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della pre- scrizione, costituisce una valutazione di fatto, riser- vata al giudice del merito e sindacabile in sede di le- gittimità solo sotto il profilo della correttezza logi- ca e giuridica della motivazione. Nella specie, la sentenza impugnata ha assegnato al contenuto della suddetta lettera, indirizzata alla So- cietà cedente del credito, valenza precisa di ricogni- zione del debito e detto accertamento non risulta ade- guatamente contrastato da una censura specifica, che indichi le ragioni del supposto vizio di motivazione e che riproduca il testo della missiva per evidenziarne la pretesa errata interpretazione. Nel resto -circa l'avvenuta maturazione del perio- do di prescrizione in un momento anteriore della liti- spendenza e circa la limitazione della ricognizione del debito al comesolo importo indicato differenza del prezzo, con esclusione degli accessori- deve rilevare 7 لح questo giudice di legittimità che, rispetto al ricono- scimento avvenuto alla data del 7.7.1984, la notifica- zione della citazione introduttiva del giudizio (art. 2943, primo comma, cod. civ.) è stata effettuata in da- ta 6.7.1994, nel rispetto, perciò, del termine decenna- le, e che la ricognizione del titolo giustificativo dell'altrui credito non comporta la limitazione ogget- tiva dell'interruzione della prescrizione al solo im- porto della somma capitale, ma logicamente estende l'applicabilità dell'atto interruttivo anche agli ac- cessori per interessi, rivalutazione e maggior danno, direttamente collegabili alla medesima pretese tutte causa petendi. Il ricorso incidentale, pertanto, è rigettato. Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1182, 1218 e 1219 SS. cod. civ. nonché 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- il ricorrente principale lamenta che il giudice del merito, pur ri- conoscendo 1'avvenuta costituzione in mora il Comune mediante lettera raccomandata del 7 gennaio 1985, ave- va, tuttavia, ritenuto tale atto irrilevante, in quanto all'epoca il Comune stesso non versava in situazione di mora debendi: sia per il fatto che in precedenza aveva 8 ра eccepito il parziale inadempimento della società vendi- trice per la denunziata presenza di inconvenienti tec- nici negli immobili venduti;
sia perché si era riserva- to di pagare la rata di saldo dopo la certificazione del competente ufficio attestante l'avvenuta elimina- CR zione dei riscontrati inconvenienti. Assume che l'argomentazione del giudice del merito sarebbe apodittica nella parte in cui ritiene fondata l'eccezione di inadempimento, opposta alla richiesta di pagamento del residuo prezzo, e chiarisce che l'assoluto difetto di motivazione inficia le conseguen- ze, che ne sono state tratte, circa la validità e l'efficacia della costituzione in mora. Rileva che l'eccezione inadimplenti non est adim- plendum si giustifica soltanto quando l'inadempimento dell'altra parte possa considerarsi grave (art. 1455 cod. civ.) e che occorre valutare, in base al disposto del secondo comma dell'art. 1460 stesso codice, che il rifiuto (esaminati comparativamente i comportamenti dei contraenti sotto il profilo cronologico ed il nesso di causalità e proporzionalità) non sia anche contrario alla buona fede, valutazione che nella specie sarebbe del tutto mancata. Aggiunge, inoltre, che alla suddetta assenza di mo- tivazione non era dato sopperire con il riferimento al- 9 ж la natura di ente pubblico del soggetto obbligato, sia perché la norma dell'art. 1460 cod. civ. si applica an- che ai contratti della pubblica amministrazione;
sia perché non sarebbe lecito confondere l'aspetto riguar- dante le particolari procedure che presiedono alla ve- rifica del bene venduto con le regole concernenti l'adempimento, che anche per la pubblica amministrazio- ne sono pur sempre quelle di diritto comune;
sia per- ché, trattandosi di interessi corrispettivi, non dove- vasi dubitare dell'automaticità degli effetti della mo- ra ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ. La complessa ed articolata censura non può essere accolta. Secondo la prevalente dottrina ed il conforme indi- n. 4457/82; Cass., rizzo di questa Corte (Cass., il secondo comma del- n.250/85; Cass., n. 3341/2001), l'art. 1460 cod. civ., ove non lo si voglia ritenere meramente ripetitivo del primo, alva riferito caso in cui la controparte potrebbe aver già adempiuto la propria prestazione, ma in maniera inesatta, per cui anche alla exceptio non rite adimpleti contractus (quale è quella proposta dal Comune, riferita alla man- cata eliminazione degli inconvenienti degli immobili attribuisce rilevanza, a venduti) la suddettanorma 10 ли condizione che il rifiuto temporaneo di adempiere alla propria obbligazione avvalendosi dell'eccezione in que- stione sia contenuto nei limiti della proporzionalità e non sia contrario a buona fede. Detta valutazione deve essere compiuta non in rap- porto alla rappresentazione soggettiva delle parti, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempi- menti stessi ed all'intero equilibrio del contratto. Il presupposto, sul quale la censura esposta con il primo mezzo di doglianza si fonda, è costituito dal ri- lievo secondo cui, ritenuta la sussistenza dell'atto di costituzione in mora a seguito della lettera raccoman- data del 7 gennaio 1985 (che sollecitava al Comune il pagamento della rata di saldo del prezzo), il giudice del merito non avrebbe dovuto, per il solo fatto che l'ente pubblico assumeva l'inesatto adempimento della società venditrice per l'omessa eliminazione degli in- convenienti tecnici riscontrati ai fabbricati, ritenere giustificato, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il ri- fiuto di corrispondere la differenza ancora dovuta del prezzo, ma avrebbe dovuto procedere a valutare se il comportamento del Comune era stato o meno contrario al- la buona fede. Detto presupposto, tuttavia, secondo quanto ha esattamente posto in rilievo il P.M. nelle sue conclu- 11 p sioni, non sussiste, poiché la Corte napoletana ha va- lutato, in modo implicito ma adeguato, che il comporta- mento del Comune si era conformato a perfetta buona fe- de nel non dare attuazione al pagamento del residuo prezzo sino quandoa l'altro contraente non avesse adempiuto compiutamente alla sua prestazione. La sentenza impugnata, infatti, ha dato atto, anzi- tutto, che l'ente pubblico aveva corrisposto già l'importo di lire 3.825.356.000 sul prezzo complessivo pattuito di lire 4.026.660.000, precisando che dal sal- do residuo occorreva ancora detrarre la somma di lire 28.655.900 in rapporto all'accertata minore superficie degli immobili. Ha rilevato, inoltre, che il Comune, ancor prima della sua costituzione in mora con la lettera raccoman- data del 7.1.1985, aveva diffidato la società venditri- ce all'esatto adempimento della sua obbligazione in re- all'eliminazione degli inconvenienti tecnici lazione riscontrati. Ha specificato, altresì, che l'ente pubblico per tale ragione aveva ritenuto di non potere procedere al- lo svincolo della fideiussione sino a quando la stessa società non avesse adempiuto alla sua residua obbliga- zione di eliminare i vizi dei fabbricati. Ha indicato, infine, che l'organo comunale si era 12 p riservato di liquidare la parte residua del prezzo di acquisto di lire 172.677.000 e di autorizzarne il paga- mento soltanto dopo la certificazione di completa ese- cuzione dei lavori. La motivazione suddetta dà ragione del requisito della proporzionalità del rifiuto di pagamento, limita- to ad un importo residuo minimo rispetto al prezzo to- tale pattuito, già corrisposto nella percentuale di ne attesta, di ri- circa il novantacinque per cento;
flesso, la non contrarietà alla buona fede, essendo il rifiuto medesimo collegato all'inesatto adempimento della controparte;
risulta anche conforme al principio di diritto secondo cui la pubblica amministrazione non può considerarsi in mora per il pagamento di quanto do- vuto fino a quando non abbia espletato gli accertamenti ed i controlli prescritti. secondo motivo Deve, invece, essere accolto il dell'impugnazione principale, con il quale il ricorren- te -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1224 e 2697 cod. civ. 115 cod. proc. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il giudice d'appello aveva ritenuto non sufficiente la prova dei danni ex art. 1224, 2° 13 pr comma, cod. civ. ed aveva aproceduto liquidazione equitativa. Assume che la sua qualità di imprenditore commer- ciale avrebbe dovuto indurre il giudice dl merito a ri- tenere che la somma dovutagli sarebbe stata da lui uti- lizzata in impieghi anti inflattivi. avevaDenuncia che risultava comprovato che egli sopportato interessi bancari passivi, ammontanti, già nel periodo 1994-1997, ad una cifra largamente superio- re a quella complessivamente riconosciutagli con valu- tazione equitativa anche per il periodo successivo. Il giudice d'appello, che pure dà atto che sono stati addebitati trimestralmente interessi passivi ri- feribili al periodo intercorrente tra la proposizione della domanda e l'intero anno 1997, ha proceduto alla valutazione equitativa, pur disponendo di dati documen- tali per stabilire in quale misura la disponibilità della somma ancora dovutagli avrebbe evitato al ricor- rente i suddetti oneri.. Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza deve es- sere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che dovrà valutare, per il periodo in riferimento al quale risulta prodotta la documenta- zione bancaria, l'entità del pregiudizio economico de- rivato al ricorrente dal pagamento degli oneri bancari 14 Ш che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal Comune e, solo per il periodo successivo al 1997, potrà eventualmente mante- nere il criterio della valutazione equitativa dell'art. 1226 cod. civ. Fondato, infine, è anche il terzo motivo del ricor- so principale, con il quale -deducendosi la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 90 SS., 115 e 324 cod. proc. civ., 2697 e 2909 cod. civ. insufficiente e contraddittoria moti- nonché l'omessa, un punto decisivo della controversia- il ri- vazione su corrente lamenta che il giudice d'appello, pur avendo in parte accolto il suo gravame principale e rigettato quello incidentale del Comune di Avellino, che non ave- va affatto censurato con specifico mezzo il capo sulle spese poste a suo carico dal tribunale, dette spese di primo grado avesse in parte compensato e di nuovo li- - quidato, con esclusione, peraltro, del rimborso di quelle ex art. 15 della tariffa forense sull'erroneo presupposto che non fossero state richieste. Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese proces- suali, quale dellaconseguenza pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in оtutto in parte della sentenza impugnata, poiché l'onere delle 15 ж essere attribuito e ripartito in spese medesime deve relazione all'esito complessivo della lite. Qualora, invece, la sentenza di primo grado sia stata confermata, la decisione del giudice di primo giudice sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito og- getto di specifico motivo di impugnazione (ex plurimis: Cass., n. 12551/92). Allo stesso modo, poiché il cd. effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. opera per i capi della sentenza non espressamente impu- gnati solo in quanto essi dipendano da quelli riformati ° cassati, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa, a favore delle quale il giudice di pri- mo grado abbia emesso condanna del soccombente alle spese, non comporta la caducazione della suddetta con- danna in difetto di impugnazione sul punto. Con la conseguenza che la preclusione nascente del giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di mo- dificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito con riguardo alla ipotesi in cui la sentenza di secondo grado abbia rivisto la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole al vincitore in primo grado (Cass., n. 5748/96). Nella specie, il giudice di appello (cui il Comune 16 pu di Avellino non aveva devoluto la questione relativa alla condanna a suo carico, per l'intero, delle spese di primo grado) non avrebbe dovuto, dato che pronuncia- va in senso più favorevole all'TE (del quale acco- glieva l'ulteriore pretesa) e rigettava il gravame in- cidentale del soccombente Comune, compensare in ragione di un terzo le spese del giudizio di tribunale né de- terminarne il diverso complessivo importo. Essendo intervenuto il giudicato sul punto, essere cassata senza rinvio deve1'impugnata sentenza relativamente alla pronuncia di compensazione e di nuo- va e diversa liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, al pagamento delle quali resta definitiva- mente assoggettato il soccombente Comune di Avellino, nella misura stabilita dalla sentenza di primo grado. La pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione è rimessa al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ. م ل
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso in- cidentale ed il primo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, in relazione, cassa l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
accoglie ل ے 17 il terzo motivo del ricorso principale e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente alla pronun- cia di parziale compensazione e di nuova determinazione delle spese processuali del giudizio di primo grado. Roma, 27 giugno 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Кошли при IL CANCELLIERECT Dott.ssa Mata Aiello Depositata in Cancelleria oggi.7 GEN. 2004 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Alelto 2 18