Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
La condotta del privato che collabori ad un'operazione di polizia in veste di agente provocatore risulta scriminata se risulta che egli abbia effettivamente agito in forza di un ordine dell'autorità e se risulta che il suo contributo non abbia travalicato i limiti di un'attività di mero controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2008, n. 17025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17025 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 17/12/2008
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 2331
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 44222/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR ER n. il 13/08/1936;
avverso SENTENZA del 8 giugno 2004 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio;
udito il difensore avv. MARCHETIELLO Sergio del foro di Firenze che insiste per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 19 settembre 1996 il Tribunale di Trieste ha dichiarato GU RA colpevole dei reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 283
(TULD) perché, in concorso di volontà e di azione con altri soggetti, e in particolare agendo da istigatrice e/o essendo intermediaria o destinataria della droga, introduceva nel territorio dello Stato e deteneva a fine di cessione a terzi Kg. 14,855 netti di eroina, recanti principio attivo Kg. 8,819 senza dichiarazione doganale e senza pagamento dei diritti di confine, e l'ha condannata alla pena di anni sei e giorni dieci di reclusione e L. 42.000.000 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
A seguito di impugnazione dell'imputata la Corte d'Appello di Trieste con sentenza dell'8 giugno - 7 settembre 2004 ha ridotto la pena inflitta alla GU ad anni quattro e giorni dieci di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa confermando la dichiarazione di responsabilità. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione escludendo la scriminante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 e la causa di non punibilità di cui all'art. 51 c.p..
Secondo la corte regolatrice l'imputata non poteva essere considerata alla stregua di un agente provocatore, ma si doveva rendere conto che la condotta concordata al fine di scoprire importatori di droga nello stato era illegittima in quanto ai sensi dell'art. 5 c.p. non è scusabile l'ignoranza della legge penale.
La UR propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta violazione di norma sostanziale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 in relazione all'art. 51 c.p.) e vizio di motivazione. In particolare la ricorrente sostiene che secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, l'art. 97 scrimina l'acquisto simulato di droga e anche le attività criminose connesse a tale acquisto. Secondo la ricorrente il giudice di merito doveva esaminare se gli ufficiali di PG erano legittimati a realizzare la condotta provocatoria e, in caso negativo, se un privato poteva percepire tale carenza;
inoltre se un privato poteva essere consapevole del contenuto illecito dell'ordine datogli. Gli agenti di PG sono stati assolti per l'incertezza interpretativa dell'art. 97 citato, per cui non può dubitarsi che un privato possa presumere che gli agenti che gli avevano dato disposizioni fossero legittimati a farlo;
pertanto parrebbe palese l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Le censure sollevate dalla ricorrente in questa sede sono state già oggetto di valutazione della Corte territoriale che le ha respinte con motivazione esauriente e giuridicamente corretta. La ricorrente sostiene di essere stata indotta da agenti di PG compiere gli atti contestatile, e tali agenti potevano avere agito ai sensi della L. n. 309 del 1990, art. 97 tanto da essere stati assolti dall'imputazione loro contestata. La non punibilità della ricorrente, deriverebbe dunque dall'art. 51 c.p. considerando che avrebbe agito quale agente provocatore putativo. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, esattamente richiamata nella sentenza impugnata, ha sostenuto che il riconoscimento dell'esimente dell'adempimento del dovere ad un cittadino che collabori ad un'operazione di polizia nella veste di agente provocatore, è subordinato all'accertamento che egli non travalichi, nella propria condotta, i limiti di un'attività di mero controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui, per cui il soggetto medesimo è punibile a titolo di concorso allorché si attivi nella determinazione del reato operando un'opera di istigazione in modo tale che la sua condotta venga a porsi in rapporto di causa ad effetto con l'evento criminoso posto in essere dal soggetto provocato. Inoltre nel caso dell'agente provocatore, occorre che esso agisca per effetto di un ordine dell'autorità. La sentenza impugnata ha invece ben messo in evidenza che l'attuale ricorrente non ha agito per ordine dell'autorità che non appare mai esistito o dedotto, ed inoltre la sua condotta, lungi dal limitarsi ad un'attività di mero controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui è stata determinante ai fini del verificarsi dell'evento criminoso. Per cui la condotta della GU non riveste le caratteristiche proprie dell'adempimento di un dovere per costituire esimente ai sensi dell'art. 51 c.p.. Neppure può sostenersi l'ipotesi putativa del medesimo esercizio di un dovere che consentirebbe l'applicazione dell'esimente pur in assenza dei presupposti della medesima in presenza di un errore di fatto sull'esistenza dell'ordine. Nel caso in esame l'errore in cui è incorsa la GU non è stato di errore di fatto ma errore di diritto che non può sotto alcun profilo essere configurato come errore di fatto, in quanto configgerebbe con il disposto dell'art. 5 c.p. sull'ignoranza della legge penale che non può essere invocata a propria scusa. L'errore dell'imputata si risolve in realtà in un errore sulla liceità del comportamento dovuto ad un'inescusabile inesatta conoscenza degli obblighi giuridici derivanti dall'ordinamento.
È vana dunque anche la considerazione sulla scusabilità dell'errore in cui la ricorrente è incorsa in quanto, perché errore di diritto, non può essere rilevante ai fini dell'applicabilità dell'esimente putativa dedotta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del, ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009