Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4065
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il fenomeno dell'intensificazione temporanea dell'attività lavorativa aziendale per le cosiddette punte stagionali (ossia fattori ricorrenti e prevedibili in determinati periodi dell'anno), inizialmente previsto dal D.L. n. 876 del 1977, convertito in legge n. 18 del 1978, e da ultimo regolamentato dall'art. 8 bis legge n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, che ha esteso a tutti i settori economici la normativa legittimante, in presenza di determinate condizioni, l'apposizione del termine al contratto di lavoro, è fenomeno che si distingue sia dalla fattispecie dell'attività stagionale discontinua prevista dall'art. 1 lettera a) legge n. 230 del 1962, sia dalla fattispecie prevista dall'art. 1 lettera c) legge n. 230 citata, in cui assume rilevanza la causa straordinaria ed occasionale che determina il ricorso all'assunzione a termine; ne consegue che la relativa disciplina, configurando una nuova ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine che si aggiunge a quelle già previste dall'art. 1 legge n. 230 del 1962, non si pone come interpretativa o modificativa della suddetta legge.

L'ipotesi di assunzione di lavoratori a termine prevista dall'art. 8 bis D.L. n. 17 del 1983 (convertito in legge n. 79 del 1983) è una fattispecie a struttura complessa, essendo prevista una procedura di controllo amministrativo in ordine alla sussistenza dei previsti requisiti; il provvedimento autorizzatorio dell'ispettorato del lavoro si configura, pertanto, quanto alla liceità del termine apposto, come una "condicio iuris" dei singoli contratti stipulati dalle parti nell'esercizio dell'autonomia privata, ed il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul suddetto provvedimento autorizzatorio può esercitarsi unicamente con riguardo all'esistenza dei presupposti formali del provvedimento, ma non può estendersi anche al merito delle valutazioni con lo stesso operate in ordine all'identificazione dei periodi dell'anno in cui si verificano, nelle singole province, le cosiddette punte stagionali, nonché in ordine alla sussistenza delle altre condizioni legittimanti l'assunzione a termine, trattandosi di valutazioni espressamente rimesse dalla legge alla discrezionalità tecnica dell'autorità amministrativa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4065
    Data del deposito : 23 aprile 1999

    Testo completo