Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 1
L'interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione con rinvio, specie ove non siano stati espressamente enunciati, ma debbano essere enucleati dall'intero corpo della decisione, non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi, atteso che i presupposti per l'applicazione di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e generalità del comando normativo e nel riferimento a tutte le fonti del diritto di cui all'art. 1 preleggi, ma deve aver luogo attraverso i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. come è richiesto dalla stretta circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a regolarlo, dalla limitazione dell'efficacia del suddetto principio alla singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale di interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere ad una interpretazione logico - sistematica della decisione, riferita all'intera motivazione. Ne consegue che il ricorrente il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della sentenza di Cassazione da parte del giudice di rinvio ha l'onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate, nonché di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio.
Commentario • 1
- 1. Inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibiliAccesso limitatoDeborah Cimellaro · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti del Notaio Q. M. Zappone di MA, del 21/5/2001, rep. n. 69053.
- ricorrente -
contro
NO NZ, CASSA RISPARMIO MOLISANA MONTE ORSINI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 16754/01 proposto da:
NO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO BENCO 81, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI DONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA BERARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
BANCA ROMA SPA, CASSA RISPARMIO MOLISANA MONTE ORSINI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 130/01 del Tribunale di ISERNIA, emessa il 02/03/01 - R.G.N. 625/98; dep. il 9 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito l'Avvocato BERARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed inammissibilit?' del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 2 giugno 1993, NZ IN, ex dipendente della Cassa di Risparmio Molisana (e, poi, della Cassa di Risparmio di MA), proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Campobasso, chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto alla qualifica di dirigente e che la CA MI e la Cassa di Risparmio di MA fossero condannate a pagargli le conseguenti differenze retributive. Instava anche perché fosse dichiarato il suo diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 12 n. 4 del regolamento del personale, ed infine che la Cassa di Risparmio di MA fosse condannata a pagargli la pensione diretta corrispondente alla maggiore qualifica da riconoscergli ovvero ad una somma pari alla riserva matematica accantonata al fondo di previdenza. Dopo la costituzione della AN di MA (già Cassa di Risparmio di MA), che spiegava appello incidentale ed in contumacia della Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini, il Tribunale di Campobasso rigettava ambedue gli appelli, confermando la sentenza di primo grado.
A seguito di ricorso per Cassazione del IN, articolato su tre motivi, e di ricorso incidentale della AN di MA, la Corte di Cassazione con sentenza 7 gennaio 1997 n. 1021, accoglieva solo il terzo motivo del ricorso principale e rigettava il ricorso incidentale;
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per le spese, al Tribunale di IA, che con sentenza del 2-21 marzo 2001, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, condannava la s.p.a. AN di MA e la Cassa di Risparmio Molisana, in solido, al pagamento in favore di NZ IN della somma di lire 137.349.424, oltre interessi legali e rivalutazione, secondo gli indici Istat, dal 5 gennaio 1988 al soddisfo, e condannava altresì la AN Molisana, sempre in solido, alla rifusione in favore di NZ IN delle spese di lite di cassazione, liquidate in complessive lire 6.600.000, di cui lire 1.500.000 per diritti e lire 5.100.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e delle spese del giudizio di gravame liquidate in complessive lire 3.620.000, di cui lire 20.000 per spese, lire 1.600.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico della s.p.a. AN di MA le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto;
compensava interamente tra le parti le spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale di IA premetteva che la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza del Tribunale di Campobasso fissando il principio, in base al quale il valore della posizione assicurativa perduta dal dipendente con la cessazione del rapporto lavorativo poteva essere determinato con ragionevole approssimazione, nel valore,al momento delle dimissioni, degli accantonamenti effettuati in favore del dipendente presso il Fondo. La Cassazione, quindi, ferme restando le altre statuizioni emesse dal giudice d'appello, cassava la sentenza del Tribunale di Campobasso laddove non aveva riconosciuto al IN il pagamento di quanto già accantonato nel Fondo a titolo di risarcimento danni. Premetteva ancora il Tribunale di IA che i giudici di legittimità avevano anche precisato che il suddetto risarcimento era stato ingiustamente negato dal primo giudice d'appello perché - tenuto conto delle particolari motivazioni che indussero il IN a dare le dimissioni (adibizione a mansioni inferiori e situazione di emarginazione all'interno dei luoghi di lavoro) - l'atto del lavoratore non era stato totalmente libero, per cui doveva riconoscersi un concorso di cause tra la volontà espressa dal IN (causa prossima) ed il comportamento della Cassa di Risparmio di MA (causa remota). Sul punto la Suprema Corte aveva confermato quanto già esposto dal Tribunale di Campobasso, laddove aveva riconosciuto la lesione al diritto alla personalità subita dal lavoratore, insita nel declassamento e resa palese dalla circostanza che la lettera, con cui il dipendente aveva denunciato la dequalificazione, non era stata considerata dalla controparte "nemmeno degna di una risposta".
In relazione al danno da risarcimento il Tribunale di IA osservava poi che detto danno era stato quantificato nel valore - attualizzato al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la AN - dei versamenti già effettuati presso il fondo a sua favore non potendo in contrario avviso addursi che la costituzione di una nuova posizione assicurativa presso il nuovo datore di lavoro del IN escludesse il pregiudizio subito dal lavoratore in ordine ai versamenti già effettuati presso il fondo dell'Istituto bancario dal quale si era dimesso.
Aggiungeva ancora il Tribunale che la statuita parificazione delle concause (causa prossima e causa remota) della lamentata perdita della posizione assicurativa rendevano irrilevante la censura mossa dalla AN di MA circa il mancato assolvimento da parte del IN dell'onere di dimostrare l'efficacia concausale delle dimissioni.
La consulenza tecnica d'ufficio aveva, infine, operato la quantificazione della somma spettante al IN, effettuando un complesso ma lineare e logico calcolo, prendendo in considerazione - come data finale per il calcolo degli accantonamenti - il 5 gennaio 1988, giorno in cui erano state accettate le dimissioni rassegnate dal IN . Sulla base di detti calcoli, il consulente era pervenuto ad un ammontare della somma capitale spettante al IN , ammontante a lire 137.349.424, su cui andavano calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza la s.p.a. AN di MA propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso NZ IN, che ha spiegato anche ricorso incidentale. La Cassa di Risparmio Molisana non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale la s.p.a. AN di MA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e di ogni norma in tema di applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione;
dell'art. 2697 c.c. e di ogni altra norma in materia di onere della prova e di risarcimento del danno (e di sua quantificazione), nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di IA, la sentenza della Corte di Cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio il compito di esaminare se le dimissioni avessero o meno una efficacia concausale nella determinazione del danno denunziato dal IN;
se, in altri termini, la decisione di quest'ultimo di dimettersi fosse stato un atto di libera determinazione o invece fosse stato determinato anche dalla condotta della AN di MA e dalla dequalificazione da essa operata ai danni del dipendente. Precisava ancora la ricorrente che, secondo le indicazioni fornite dai giudici di legittimità e sulla base dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova, incombeva al IN dimostrare l'efficacia concausale delle dimissioni mentre gravava su essa AN l'onere di dimostrare che, nonostante l'eventuale efficacia concausale del proprio comportamento, il IN non aveva in realtà subito alcun danno (o un danno MIre di quello asserito).
Con il secondo e terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione sotto altro profilo delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo(art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.). In particolare il IN non aveva dimostrato di avere subito un danno. Ed infatti, il suddetto dipendente al momento delle dimissioni non era in possesso dell'anzianità prevista dal fondo sicché era evidente che, mancando la suddetta correlazione, il danno stesso mancava e la relativa pretesa si manifestava infondata. Nè poteva ritenersi che l'esistenza del diritto del IN a percepire la pensione integrativa implicasse un danno sotto il profilo di un ingiustificato arricchimento perché - al di là della considerazione che gli accantonamenti erano stati eseguiti dal solo datore di lavoro e senza alcuna contribuzione da parte del lavoratore - il IN aveva proposto azione risarcitoria e non azione di indebito arricchimento, che non poteva neanche essere introdotta una volta accertata l'infondatezza della prima. Infine doveva trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, e cioè della compensazione del danno denunziato dal IN con tutto quanto il IN stesso aveva percepito e percepiva in forza della nuova e vantaggiosa occupazione.
La società ricorrente, inoltre deduce che il Tribunale di IA nel liquidare il risarcimento aveva omesso di considerare che l'eventuale pronunzia risarcitoria avrebbe dovuto tenere conto del grado di rilevanza concausale del fatto rispetto all'evento, graduando di conseguenza l'eventuale pronunzia risarcitoria.
3. I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro,seppure in parte, interdipendenti vanno rigettati.
3.1. Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune alcune preliminari considerazioni sui criteri che, nel giudizio seguito ad una pronunzia della Cassazione, il giudice di merito deve osservare nell'interpretazione della motivazione della sentenza di rinvio nonché del contenuto del principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità, cui egli dovrà attenersi.
È giurisprudenza costante che in tema di giudicato esterno il giudice di merito, nell'individuarne l'essenza e l'effettiva portata, deve basarsi sul dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile, ponendolo in correlazione con le ragioni che lo sorreggono, non potendosi escludere anche in tale procedimento ermeneutico la correttezza di considerazioni intese ad attribuire una rilevanza integratrice alle stesse domande delle parti, in assenza di altri elementi idonei ad escludere una obiettiva incertezza sul contenuto della pronunzia (cfr. in tali sensi Cass. 26 luglio 1996 n. 6751 cui adde per la necessità, in tema di interpretazione del giudicato esterno, di porre il dispositivo in relazione con la motivazione, ex plurimis: Cass. 9 dicembre 1999 n. 13749; Cass. 17 marzo 1998 n. 2874). Orbene, il principio enunciato da numerose pronunzie della Suprema Corte in materia di giudicato esterno, e secondo il quale - come visto - l'interpretazione deve avere ad oggetto l'atto giudiziale nel suo complesso, deve estendersi, con i dovuti adattamenti, a tutti quegli atti - emanati dal giudice o anche espressione del diritto di difesa delle parti - che intervengano nel corso del processo e che assumano rilevanza ai fini decisori, come è attestato dalle numerose statuizioni giurisprudenziali in materia di interpretazione della domanda giudiziale (cfr. tra le altre: Cass. 9 maggio 2002 n. 6526 cui adde - con riferimento oltre che alla domanda anche alle eccezioni e deduzioni delle parti - Cass. 5 ottobre 2002 n. 14303), di mandato alle liti (cfr. Cass. 3 febbraio 1999 n. 921; Cass., Sez. Un., 10 marzo 1998 n. 2646; Cass., Sez. Un., 10 marzo 1998 n. 2642), di sentenza costituente titolo esecutivo da parte del giudice investito dall'opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. 3 giugno 1996 n. 5082), di sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 19 giugno 2002 n. 8941). In tutti tali casi si è in presenza di un giudizio di fatto, devoluto come tale al giudice di merito, il quale nella lettura dell'atto oggetto del suo esame è tenuto al rispetto delle regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. (vedi - per l'applicazione di tali norme sempre che siano compatibili lo specifico oggetto dell'interpretazione - Cass. 27 gennaio 1999 n. 719). Ad avviso di questa Corte, l'utilizzabilità delle enunciate regole, per la loro generale portata, deve ritenersi consentita in sede di riesame della controversia dopo che i giudici di legittimità, nel cassare la sentenza d'appello, procedono a rinviare la controversia ad un nuovo giudice.
Ed invero la necessità di delimitare i punti della controversia ancora assoggettabili ad un nuovo esame, con contestuale individuazione dei capi della sentenza che, passati in giudicato, sono invece sottratti ad ogni ulteriore indagine, porta a ritenere che il giudice di rinvio debba procedere ad una interpretazione che coinvolga - qualora ciò risulti necessario per chiarirne compiutamente la portata - l'intera motivazione della decisione dei giudici di legittimità alla luce dei motivi di gravame e che - più in generale - tenga in considerazione l'ambito delle problematiche nel cui contesto è destinata ad incidere la suddetta decisione. In questo caso si è in presenza di un giudizio di merito, lasciato alla valutazione del giudice di rinvio, la cui decisione è ricorribile ex art. 360 n. 5, comma 1, n. 5 per omesso, insufficiente o contraddittoria motivazione, o ex art. 360, 1^ comma, n. 3 c.p.c. per violazione delle regole ermeneutiche, la cui applicazione va, peraltro, parametrata - come è richiesto in ogni procedimento ermeneutico - alla specifica natura dell'atto da interpretare.
3.2. Le argomentazioni sinora svolte hanno rilievo anche per la soluzione di una ulteriore questione sulla quale non risulta che vi sia stata la dovuta attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
La soluzione della tematica relativa all'individuazione dei criteri che il giudice di rinvio deve osservare nell'interpretazione dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, che costituisce passaggio obbligato per pervenire alla decisione finale, si presenta non certo agevole specialmente quando detti principi non sono espressamente enunciati ma vanno enucleati dall'intero corpo della decisione. Fenomeno questo che determina non di rado, come è noto, negative ricadute, in termini di certezza, per i giudici di rinvio che a detti principi devono uniformarsi ex art. 384, 1^ comma, c.p.c.. È noto che nella dottrina processualistica è comune la equiparazione del principio di diritto alla norma iuris, sul presupposto che detto principio si configuri come una disposizione avente per le parti del giudizio la stessa forza cogente della legge, operando in concreto come la legge del caso concreto. Detta equiparazione non può però spingersi sino a patrocinare, nell'interpretazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., una estensione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 preleggi atteso che i presupposti per l'applicazione di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e nella generalità del comando normativo e, per quasi unanime opinione dottrinaria, nel riferimento a tutte le fonti di diritto di cui all'art. 1 preleggi, qualunque sia il modo nel quale la norma viene a manifestarsi nella vita sociale essendo suscettibile di interpretazione lo ius scriptum nonché lo jus non scriptum o - come erroneamente vien detto - consuetudinario. Nel caso di specie,la stretta circolarità tra fatto e principio di diritto che è destinato a regolarlo, la limitazione alla singola controversia dell'efficacia del suddetto principio, la capacità sicuramente ridotta che per la sua interpretazione assume il canore letterale per doversi procedere sovente - al fine di pervenire ad approdi più certi - ad una interpretazione logico-sistematica della decisione con riferimento all'intera sua motivazione (attribuendo - in caso di permanente incertezza - rilevanza integratrice anche alle stesse domande delle parti), inducono a concludere che mezzo obbligato per individuare i limiti dell'obbligo imposto dall'art. 384 c.p.c. al giudice di merito, è l'osservanza da parte di quest'ultimo dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. che, anche in questo caso - è bene ribadirlo - vanno calibrati in ragione della natura dell'atto da interpretare (per qualche utile riferimento sull'adattamento cui le generali norme ermeneutiche devono subire nell'interpretazione dei contratti collettivi in ragione della natura complessa e del tutto particolare del suo procedimento formativo vedi ex plurimis: Cass. 3 luglio 2001 n. 9021; Cass. 4 marzo 2000 n. 3091;
Cass. 9 agosto 2000 n. 10500).
3.3. Corollario di quanto detto è la regola secondo cui il ricorrente che lamenti in sede di legittimità da parte del giudice di rinvio una interpretazione errata della motivazione della sentenza della Cassazione o che denunzi una (anche essa) errata interpretazione del principio di diritto non può richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. ma deve specificare i singoli canoni ermeneutici in concreto violati in riferimento alle parti della motivazione censurate nonché indicare le forme in cui la denunziata violazione si è concretizzata perché altrimenti la censura si risolverebbe in una mera (inammissibile) esposizione di una interpretazione diversa rispetto a quella contestata (per l'affermazione di tali principi in materia contrattuale cfr. ex plurimis: Cass. 22 agosto 2002 n. 12366; Cass. 21 marzo 2002 n. 4090, cui adde Cass. 4 luglio 2002 n. 9712, per l'affermazione che il criterio letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto dell'atto da interpretare dovendosi le sue diverse parti considerare in correlazione tra loro).
3.4. Nè per andare in contrario avviso - e concludere per l'insuscettibilità delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. ad estendersi anche agli atti giudiziari - vale evidenziare come questi non siano espressione di quella autonomia privata, che è stata tenuta presente nella scrittura delle norme codicistiche. Ed invero, deve al riguardo rimarcarsi: come le suddette norme siano in buona misura espressione di principi generali dell'ordinamento (cfr., a puro titolo esemplificativo, l'art. 1366 c.c.) e di chiare esigenze razionali (cfr., sempre a puro titolo esemplificativo, artt. 1363, 1369 c.c.), che ne impongono una estensione al di là degli atti di autonomia privata;
e come in ogni caso le norme stesse debbano essere - nei sensi già indicati - adattate alla specifica natura dell'atto da interpretare al fine di saggiarne la permeabilità ad ogni singola regola ermeneutica. In questa direzione del resto si è mossa la costante giurisprudenza dei giudici di legittimità, che hanno più volte ribadito che gli atti amministrativi non sono soggetti ai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, ma alle regole legali di ermeneutica contrattuale seppure con gli adattamenti imposti dalla natura dei suddetti atti (cfr. così in relazione ai decreti ministeriali: Cass. 22 gennaio 1992 n. 708, cui adde Cass. 2 marzo 1991 n. 2209, secondo cui l'interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed, in epoca meno risalente, Cass. 6 marzo 2000 n. 2519 nonché Cass. 12 novembre 1998 n. 11409, che nel procedimento di interpretazione dell'atto amministrativo, pur riconoscendo la prevalenza del criterio letterale - in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo - sottolinea però come il giudice debba ricostruire l'intento dell'amministrazione ed il potere che ha inteso esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'autorità, oltre che di quanto può razionevolmente intendere, secondo buona fede, il destinatario).
3.5. È evidente, poi, che la problematica, oggetto della presente controversia, e in relazione alla quale si è pervenuti alla enunciate conclusioni, va tenuta distinta da quella relativa alla errata applicazione(o alla disapplicazione) del principio di diritto che, una volta individuato a seguito di un corretto procedimento ermeneutico, va osservato dal giudice di rinvio in ossequio al disposto del comma 1 dell'art. 384 c.p.c.. Ne consegue che, in caso di disapplicazione di detto principio, la parte interessata è legittimata a proporre ricorso per Cassazione ex art. 360, 1^ comma, n. 3 c.p.c., essendosi disatteso il citato disposto dell'art. 384 c.p.c. e, quindi, essendosi in presenza di "una violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
3.6. Alla luce di quanto sinora esposto deve concludersi per il rigetto del ricorso principale. Ed invero il giudice di rinvio con una motivazione congrua e priva di salti logici - e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede ex art. 360, 1^ comma, n.
5 - ha ritenuto che la sentenza di rinvio abbia non solo riconosciuto che la condotta della AN di MA abbia configurato una concausa del danno subito dal DI ma abbia anche fissato una equiparazione in termini di incidenza causale dell'evento lesivo tra condotta addebitabile a detta AN (cui veniva fatto risalire un pregiudizio alla personalità del lavoratore per una sua dequalificazione) e comportamento del suddetto DI che, a seguito delle rassegnate dimissioni, non ha potuto usufruire dei benefici garantiti del trattamento pensionistico (integrativo) assicurato da apposito Fondo ai dipendenti della AN datoriale (giusta il disposto dell'art. 12 n. 4 del regolamento del trattamento di quiescenza e previdenza di detti dipendenti).
Alla stregua di dette considerazioni il giudice di rinvio ha poi proceduto - sulla base di una consulenza tecnica redatta nel rispetto di corrette regole contabili - alla quantificazione del danno.
3.7. A fronte di un simile puntuale riesame da parte del Tribunale di IA dei fatti di causa in piena uniformità al dictum della sentenza n. 1021 del 1998 di questa Corte, la ricorrente si è limitata ad addurre una errata lettura della suddetta decisione senza però fornire una qualche specificazione dei canoni interpretativi in concreto violati, dal giudice di rinvio, per essersi limitata, appunto, soltanto a fornire una diversa interpretazione della summenzionata decisione.
3.8. Va messo in luce come non sia suscettibile di alcuna critica la quantificazione del pregiudizio subito dal IN, verso cui la ricorrente non ha del resto spiegato specifici motivi. Considerato, infatti, che il danno avrebbe dovuto essere ancorato alla pensione aggiuntiva perduta dal IN, il Tribunale di IA, in considerazione della rilevata concausalità, ha ancorato il risarcimento agli accantonamenti del fondo, quale criterio prudenziale di determinazione, del quale non si è doluto lo stesso IN.
3.9. Sotto altro versante non può, infine, rimproverarsi al Tribunale di IA di non avere tenuto nel debito conto che nessun danno aveva subito in concreto il IN in ragione del fatto che era stata costituita a suo favore altra posizione assicurativa presso il nuovo datore di lavoro e dell'ulteriore fatto che i versamenti per la costituzione del fondo pensionistico erano stati versati della AN di MA. Ed invero, alla già di per sè decisiva considerazione che la censura indicata non può trovare ingresso in questa sede - perché la Corte di Cassazione ha posto a base del suo rinvio ad un nuovo giudice d'appello proprio l'esistenza di un danno subito dal IN - va aggiunto che il verificarsi di detto danno appare, in ogni caso, innegabile atteso che la condotta della AN ha contribuito a determinare nel dipendente la volontà di dimettersi, e, conseguentemente, gli ha impedito di potere usufruire in futuro di un trattamento pensionistico integrativo.
4. Infondato risulta anche il ricorso incidentale con il quale il IN ha addebitato alla sentenza impugnata di avere violato il disposto dell'art. 91 c.p.c. nel ridurre immotivatamente i diritti e gli onorari liquidando per il giudizio di rinvio(davanti al Tribunale di IA) gli stessi al di sotto dei minimi inderogabili. Il ricorso va rigettato.
È giurisprudenza costante che la parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra una ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (cfr. in tali sensi: Cass. 25 maggio 2000 n. 6864). Nel caso di specie il ricorrente non ha osservato il criterio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione per quanto riguarda in particolare la determinazione del valore della causa, l'indicazione dei minimi di tariffa per ogni singola prestazione professionale e per il totale liquidato dal giudice d'appello. Con riferimento, infine, alla richiesta di rimborso delle spese generali dovute all'avvocato ed al procuratore a norma della tariffa professionale forense, in ragione del dieci per cento degli onorar e dei diritti, va ricordato che tale rimborso è soggetto al principio della domanda - che il ricorrente nel caso di specie non ha provato di avere avanzato - e non può essere, quindi, liquidato d'ufficio (cfr. Cass. 28 agosto 23 gennaio 2002 n. 738; Cass. 28 agosto 1998 n. 8558).
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in MA, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004