Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto dalla Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche (FIOTO), in persona del legale rappresentante p.t., e dalle aziende Ortoteck S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Nova Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Nuova Ortopedia Lucana S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operanti nella Regione Basilicata, rappresentate e difese dagli avv.ti Eleonora Zazza, PEC eleonorazazza@ordineavvocatitoma.org, e Fabrizio Magliaro, PEC fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org, domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in OT Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di OT (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 228 dell’8.7.2025 (pubblicata nel BUR del 16.7.2025), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli obiettivi, Innovazione e Qualità della Regione Basilicata ha approvato il Tariffario Transitorio Regionale, avente durata annuale comunque prorogabile, nelle more e fino all’aggiudicazione delle procedure di gara in forma centralizzata ad opera della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, facendo salve le gare già aggiudicate ed ancora attive, stabilendo le tariffe massime di acquisito dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2°, intitolato “Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato”, e 2b, intitolato “Ausili di serie pronti per l’uso”, dell’Allegato 5, intitolato “Ausili su misura”, al DPCM del 12.1.2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Assistenziale di Assistenza ex art. 1, comma 7, D.Lg.vo n. 502/1992, che non sono stati tariffati a livello nazionale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. PA UO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione n. 228 dell’8.7.2025 (pubblicata nel BUR del 16.7.2025) il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli obiettivi, Innovazione e Qualità della Regione Basilicata ha approvato il Tariffario Transitorio Regionale, avente durata annuale comunque prorogabile, nelle more e fino all’aggiudicazione delle procedure di gara in forma centralizzata ad opera della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, facendo salve le gare già aggiudicate ed ancora attive, stabilendo le tariffe massime di acquisito dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2a, intitolato “Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato”, e 2b, intitolato “Ausili di serie pronti per l’uso”, dell’Allegato 5, intitolato “Ausili su misura”, al DPCM del 12.1.2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Assistenziale di Assistenza ex art. 1, comma 7, D.Lg.vo n. 502/1992, che non sono stati tariffati a livello nazionale;
-“per consentire agli aventi diritto la fornitura di tali dispositivi, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara in forma centralizzata ad opera della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”;
-specificando che per la definizione del predetto Tariffario Transitorio Regionale gli Uffici competenti della Regione e delle Aziende Sanitarie di OT (ASP) e di Matera (ASM) avevano svolto una complessa attività, di analisi delle altre analoghe esperire regionali, dei risultati delle procedure ad evidenza pubblica già espletate nella Regione Basilicata e delle specifiche indagini di mercato per ogni singola classe di dispositivo, mediante la comparazione degli importi dei tariffari delle altre Regioni con gli importi dei dispositivi acquistati negli ultimi anni dalla Regione Basilicata con procedure di gara.
La Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche (FIOTO) e le aziende Ortoteck S.r.l., Nova Salus S.r.l. e Nuova Ortopedia Lucana S.r.l., operanti nella Regione Basilicata, con il presente ricorso, notificato il 15.10.2025 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e IPA asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it e protocollo@pec.aspbasilicata.it e depositato il 5.11.2025, dopo aver proposto l’istanza di accesso del 28.7.2025 ed aver conosciuto i presupposti atti istruttori in data 28.8.2025, hanno impugnato la predetta Determinazione n. 228 dell’8.7.2025, deducendo:
1) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
2) la violazione dei principi in materia di contraddittorio procedimentale, in quanto l’istruttoria, finalizzata alla determinazione dell’impugnato Tariffario Transitorio Regionale dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2a, intitolato “Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato”, e 2b, intitolato “Ausili di serie pronti per l’uso”, dell’Allegato 5, intitolato “Ausili su misura”, al DPCM del 12.1.2017, era stata soltanto dalla Regione Basilicata, dall’ASP e dall’ASM, senza consultare le parti sociali e professionali direttamente coinvolte nell’erogazione dell’assistenza protesica ed anche la ricorrente FIOTO, che aveva chiesto alla Regione Basilicata, di essere convocata;
3) la violazione del diritto della tutela della salute ex art. 32, comma 1, della Costituzione, in quanto le tariffe massime approvate sono incongrue, non rispondenti ai dati reali, insostenibili ed inadeguate a garantire gli standard qualitativi dei dispositivi in danno degli utenti, che non potranno accedere a prestazioni appropriate e sicure, ed in palese ed eccessiva compressione dei diritti degli operatori economici, perché molto inferiori alle tariffe, applicate dalle Regioni Puglia, Lazio, Campania e Molise;
4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto circa la metà dei dispositivi protesici e ausili erogabili, indicati negli Elenchi 2a e 2b dell’Allegato 5 al DPCM del 12.1.2017, non è stata tariffata dall’impugnata Del. G.R. n. 228 dell’8.7.2025, facendo un generico riferimento alle gare già aggiudicate ed ancora attive, senza specificare quali gare.
Con Ordinanza n. 111 del 20.11.2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’impugnata Del. G.R. n. 228 dell’8.7.2025, in quanto:
1) “il provvedimento impugnato risulta affetto dai vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che in seguito all’istanza delle ricorrenti del 28.7.2025, di accesso a tutti gli atti istruttori, richiamati dal provvedimento impugnato, la Regione Basilicata con pec del 27.8.2025 ha trasmesso soltanto un file excel, accompagnato dalla nota regionale prot. 195331 di pari data 27.8.2025, con la quale viene affermato che”: A) “dal mese di marzo a giugno corrente anno si sono tenuti presso la Direzione Generale per la Salute incontri di lavoro tra gli Uffici competenti di Regione, ASP e ASM in modalità mista, in presenza e da remoto”; B) “in questi incontri è stato definito un Tariffario regionale di transizione” dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2a e 2b dell’Allegato 5 al DPCM del 12.1.2017”; C) “gli Uffici della Regione, ASP e ASM hanno lavorato su file excel, come da allegato, salvando di volta in volta il lavoro elaborato, senza verbali, ma con rilevazione delle presenze”; D) “il lavoro si è svolto, esaminando e verificando, codice per codice, gli Elenchi 2a e 2b dell’Allegato 5 al DPCM del 12.1.2017, comparandoli, con alcune delle esperienze regionali già esistenti e deliberate, e con procedure di gare sottosoglia, indette e concluse dall’ASP e dall’ASM, e da altre Regioni”;
2) “in mancanza dei verbali nei quali sono stati indicati i criteri utilizzati per la determinazione della tariffe non è possibile ricostruire il percorso logico e valutativo posto a base di tale determinazione, atteso che, a fronte delle diverse tariffe prese in esame a fini comparativi (relative a talune regioni limitrofe) non è possibile comprendere in base a quale criterio sia stata stabilita ogni singola tariffa, tenuto conto che vi sono importanti scostamenti rispetto a quelle adottate dalle altre regioni prese in considerazione ai fini del confronto, e soprattutto dalle precedenti tariffe adottate dalla Regione Basilicata, tanto da giustificare la censura di incongruità delle nuove tariffe da applicarsi in via transitoria in attesa dello svolgimento delle gare”;
3) “il notevole scostamento tra le nuove tariffe e quelle precedenti, in presenza dei rilevati vizi istruttori e motivazionali, giustifica la valutazione di incongruità dedotta dalla ricorrente”;
4) doveva essere evitato “il rischio, paventato nel ricorso, del blocco del sistema protesico in danno dei pazienti”.
Dopo la notifica della predetta Ordinanza, la Regione Basilicata:
-prima si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso (parte ricorrente con memoria del 9.1.2026 ha replicato alle argomentazioni difensive della Regione Basilicata);
-poi in data 10.2.2026 ha depositato la Determinazione n. 72 del 6.2.2026, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli obiettivi, Innovazione e Qualità della Regione Basilicata ha revocato l’impugnata Determinazione n. 228 dell’8.7.2025.
All’Udienza Pubblica dell’11.2.2026 il ricorso è passato in decisione, dopo che i difensori della parte ricorrente e della Regione Basilicata hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Pertanto, ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico della Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OT nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NT, Presidente
PA UO, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA UO | TE NT |
IL SEGRETARIO