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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TACCONE GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1011/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI NO - Piazza Plebiscito 83031 RI NO AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202507692638502253461868 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbali di causa
Resistente: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, con atto notificato il 9/10/2025 e depositato il successivo 13/10 ha proposto ricorso per domandare a questa Corte
l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 30.07.2025, sul presupposto dell'omesso pagamento della Tarsu relativa all'anno 2012 . E ciò a seguito della mancata impugnazione della prodromica ingiunzione di pagamento asseritamente notificata dalla Municipia spa, nella qualità di concessionaria per i servizi di riscossione per conto del Comune di RI NO, il 13/1/2020.
A sostegno della domanda ha dedotto l'illegittimità dell'operato della Municipia spa per intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune di RI NO in relazione alla Tarsu relativa all'anno 2012, in quanto all'atto della notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento era già decorso il termine di cinque anni anche a voler ritenere, per ipotesi, avvenuta la regolare notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
Ed infatti ha sollevato specifica eccezione in ordine all'omessa notificazione della prodromica ingiunzione di pagamento e sotto il citato profilo ha rilevato che “nella specie, stante l'assenza dei requisiti minimi previsti dalla legge, si configura un abusivo ed illegittimo esercizio degli strumenti legislativi in quanto l'iscrizione della detta misura più che configurare un legittimo esercizio di potere che trova fonte nella legge è indice di una pratica coercitiva adottata in violazione dei precetti costituzionali di legalità, imparzialità, e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione”
Ha concluso chiedendo: in via istruttoria ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ai competenti uffici di esibire la documentazione relativa agli accertamenti in esame;
nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato e della prodromica intimazione di pagamento. Con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita la spa Municipia che ha contestato ogni deduzione ed eccezione ex adeverso formulate precisando che al ricorrente sono stati regolarmente notificati gli atti presupposti e cioè l'avviso di accertamento e l'intimazione di pagamento nei termini come per legge;
che alcuna prescrizione può ritenersi compiuta in considerazione delle proroghe di cui alla disciplina emergenziale “Covid 19”; che il ricorrente non può che far valere vizi propri dell'atto impugnato.
Ha altresì sollevato eccezioni su ulteriori questione non oggetto del giudizio e dei motivi di impugnazione
( legittimazione del concessionario;
difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi;
notifica effettuata tramite operatore privato).
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di RI NO non si è costituito nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Il ricorrente ha prodotto memoria con cui ha rilevato che la notifica della presupposta ingiunzione di pagamento risulterebbe pretesamente notificata in luogo diverso dalla residenza del ricorrente e pertanto non può costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
che la sospensione prevista dalla legge emergenziale non può trovare applicazione tenuto conto che la prodromica intimazione di pagamento è stata notificata il 13/1/2020 e tale data non rientra nel periodo di cui ai termini in scadenza.
All'udienza del 19/1/2026 il Giudice sentite le parti ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale nasce con la notificazione al ricorrente dell'avviso di accertamento della Tari relativa all'anno 2012 da parte del Comune di RI NO che è stato prodotto in giudizio dalla Concessionaria unitamente agli atti della procedura notificatoria. Invero, l'atto impositivo è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata e la temporanea assenza del destinatario ha comportato il rilascio di avviso di deposito nella cassetta postale con contestuale invio di raccomandata informativa in RI NO alla Indirizzo_1 che è stata ricevuta il 13/6/2017.
Il citato atto impositivo non è stato impugnato, come pure la successiva ingiunzione di pagamento notificata con le medesime modalità sempre allo stesso indirizzo.
Il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione di pagamento facendo osservare che nell'anno 2017 ( anno di notificazione dell'avviso di accertamento) non era residente in alla Indirizzo_1 di RI NO (AV) in quanto residente in [...]1; mentre nell'anno 2020 (anno di notificazione dell'ingiunzione di pagamento ) risiedeva in AP .
A sostegno del suo assunto produce agli atti certificati storici di residenza e pertanto ha eccepito che la notifica della presupposta ingiunzione di pagamento risulterebbe pretesamente notificata in luogo diverso dalla residenza del ricorrente e che la documentazione versata in atti dalla costituita Municipa s.p.a. nulla prova circa la regolarità della notifica e l'interruzione del termine di prescrizione.
A questo punto la Corte osserva che secondo le indicazioni ermeneutiche proprie della giurisprudenza di legittimità la residenza effettiva prevale sulle risultanze anagrafiche.
Ed invero la Suprema Corte, in materia di notificazione degli atti tributari in ipotesi di irreperibilità ha statuito nel senso che l'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nella relata di notifica circa l'avvenuto accertamento in loco dell'irreperibilità del destinatario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso;
che tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici che attestino la persistente residenza formale del destinatario presso l'indirizzo indicato, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e risultano di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore .
Nella specie è accaduto che l'agente notificatore constata l'irreperibilità del destinatario ha” immesso avviso nella cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, dando atto di aver depositato il plico presso l'ufficio e di aver spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata del 2/1/20; il successivo 13/1/2020 si dà atto della ” compiuta giacenza” per mancato ritiro dell'atto.
La mancata impugnazione dell'atto impositivo e della ingiunzione di pagamento ha determinato pertanto l'irretrattabilità del credito che preclude ogni questione di merito nel giudizio di impugnazione dell' atto successivo che può essere contestato solo per vizi propri.
Per quanto concerne infine la eccepita prescrizione, se pur è vero che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 30/7/2025 dopo cinque anni dalla notificazione dell' ingiunzione di pagamento avvenuta il
13/1/2020 in effetti la prescrizione quinquennale non si è compiuta . Va infatti tenuto conto che tale termine è stato sospeso per 542 dalla disciplina emergenziale, art 68 com- ma 1, 2 bis e 4 bis del D.L. 18/2020 e succ mod. ed integr, secondo cui sono sospesi i termini in scadenza, come quello in esame tra l'8/3/2020 e il 28/2/2021, derivanti da atti emessi dagli agenti della riscossione.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compensi oltre iva e cpa e spese generali , con attribuzione all'avv. Difensore_3.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TACCONE GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1011/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI NO - Piazza Plebiscito 83031 RI NO AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202507692638502253461868 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbali di causa
Resistente: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, con atto notificato il 9/10/2025 e depositato il successivo 13/10 ha proposto ricorso per domandare a questa Corte
l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 30.07.2025, sul presupposto dell'omesso pagamento della Tarsu relativa all'anno 2012 . E ciò a seguito della mancata impugnazione della prodromica ingiunzione di pagamento asseritamente notificata dalla Municipia spa, nella qualità di concessionaria per i servizi di riscossione per conto del Comune di RI NO, il 13/1/2020.
A sostegno della domanda ha dedotto l'illegittimità dell'operato della Municipia spa per intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune di RI NO in relazione alla Tarsu relativa all'anno 2012, in quanto all'atto della notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento era già decorso il termine di cinque anni anche a voler ritenere, per ipotesi, avvenuta la regolare notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
Ed infatti ha sollevato specifica eccezione in ordine all'omessa notificazione della prodromica ingiunzione di pagamento e sotto il citato profilo ha rilevato che “nella specie, stante l'assenza dei requisiti minimi previsti dalla legge, si configura un abusivo ed illegittimo esercizio degli strumenti legislativi in quanto l'iscrizione della detta misura più che configurare un legittimo esercizio di potere che trova fonte nella legge è indice di una pratica coercitiva adottata in violazione dei precetti costituzionali di legalità, imparzialità, e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione”
Ha concluso chiedendo: in via istruttoria ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ai competenti uffici di esibire la documentazione relativa agli accertamenti in esame;
nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato e della prodromica intimazione di pagamento. Con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita la spa Municipia che ha contestato ogni deduzione ed eccezione ex adeverso formulate precisando che al ricorrente sono stati regolarmente notificati gli atti presupposti e cioè l'avviso di accertamento e l'intimazione di pagamento nei termini come per legge;
che alcuna prescrizione può ritenersi compiuta in considerazione delle proroghe di cui alla disciplina emergenziale “Covid 19”; che il ricorrente non può che far valere vizi propri dell'atto impugnato.
Ha altresì sollevato eccezioni su ulteriori questione non oggetto del giudizio e dei motivi di impugnazione
( legittimazione del concessionario;
difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi;
notifica effettuata tramite operatore privato).
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di RI NO non si è costituito nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Il ricorrente ha prodotto memoria con cui ha rilevato che la notifica della presupposta ingiunzione di pagamento risulterebbe pretesamente notificata in luogo diverso dalla residenza del ricorrente e pertanto non può costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
che la sospensione prevista dalla legge emergenziale non può trovare applicazione tenuto conto che la prodromica intimazione di pagamento è stata notificata il 13/1/2020 e tale data non rientra nel periodo di cui ai termini in scadenza.
All'udienza del 19/1/2026 il Giudice sentite le parti ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale nasce con la notificazione al ricorrente dell'avviso di accertamento della Tari relativa all'anno 2012 da parte del Comune di RI NO che è stato prodotto in giudizio dalla Concessionaria unitamente agli atti della procedura notificatoria. Invero, l'atto impositivo è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata e la temporanea assenza del destinatario ha comportato il rilascio di avviso di deposito nella cassetta postale con contestuale invio di raccomandata informativa in RI NO alla Indirizzo_1 che è stata ricevuta il 13/6/2017.
Il citato atto impositivo non è stato impugnato, come pure la successiva ingiunzione di pagamento notificata con le medesime modalità sempre allo stesso indirizzo.
Il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione di pagamento facendo osservare che nell'anno 2017 ( anno di notificazione dell'avviso di accertamento) non era residente in alla Indirizzo_1 di RI NO (AV) in quanto residente in [...]1; mentre nell'anno 2020 (anno di notificazione dell'ingiunzione di pagamento ) risiedeva in AP .
A sostegno del suo assunto produce agli atti certificati storici di residenza e pertanto ha eccepito che la notifica della presupposta ingiunzione di pagamento risulterebbe pretesamente notificata in luogo diverso dalla residenza del ricorrente e che la documentazione versata in atti dalla costituita Municipa s.p.a. nulla prova circa la regolarità della notifica e l'interruzione del termine di prescrizione.
A questo punto la Corte osserva che secondo le indicazioni ermeneutiche proprie della giurisprudenza di legittimità la residenza effettiva prevale sulle risultanze anagrafiche.
Ed invero la Suprema Corte, in materia di notificazione degli atti tributari in ipotesi di irreperibilità ha statuito nel senso che l'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nella relata di notifica circa l'avvenuto accertamento in loco dell'irreperibilità del destinatario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso;
che tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici che attestino la persistente residenza formale del destinatario presso l'indirizzo indicato, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e risultano di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore .
Nella specie è accaduto che l'agente notificatore constata l'irreperibilità del destinatario ha” immesso avviso nella cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, dando atto di aver depositato il plico presso l'ufficio e di aver spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata del 2/1/20; il successivo 13/1/2020 si dà atto della ” compiuta giacenza” per mancato ritiro dell'atto.
La mancata impugnazione dell'atto impositivo e della ingiunzione di pagamento ha determinato pertanto l'irretrattabilità del credito che preclude ogni questione di merito nel giudizio di impugnazione dell' atto successivo che può essere contestato solo per vizi propri.
Per quanto concerne infine la eccepita prescrizione, se pur è vero che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 30/7/2025 dopo cinque anni dalla notificazione dell' ingiunzione di pagamento avvenuta il
13/1/2020 in effetti la prescrizione quinquennale non si è compiuta . Va infatti tenuto conto che tale termine è stato sospeso per 542 dalla disciplina emergenziale, art 68 com- ma 1, 2 bis e 4 bis del D.L. 18/2020 e succ mod. ed integr, secondo cui sono sospesi i termini in scadenza, come quello in esame tra l'8/3/2020 e il 28/2/2021, derivanti da atti emessi dagli agenti della riscossione.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compensi oltre iva e cpa e spese generali , con attribuzione all'avv. Difensore_3.