Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12335 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PAGE. 14.03.2003 Reg. Gen. N. 14852/00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12 3 35 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi sigg. Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente CROR. 26 217Chor.26 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 14852/00 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. IO ASSUNTA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nemorense n. 72, presso prof. ER NG, difesa dall' Avv. Leonardo Fini come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
CONDOMINIO VIA DELLO STARALE, 6 di SAN GIOVANNI ROTONDO. INTIMATO 445/03 per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n. 18/00 del 02.02.2000 / 08.06.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Carlo Destro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Assunta TA propose opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 40/99 emesso dal giudice di pace di San Giovanni Rotondo per il pagamento della somma di £. 945.615, oltre £. 331.100 per spese e competenze, in favore del Condominio di via Dello Starale 6, deducendo la nullità di detto decreto per- ché emesso in virtù di delibera assembleare affetta da nullità assoluta. All'esito dell'istruttoria, il giudice di pace, con la sentenza (n.18/00) ora impugnata, rigettò l'opposizione, osservando che la dedotta nullità della delibera assembleare condominiale, che aveva approvato la spesa per i lavori eseguiti e la relativa ripartizione, doveva essere fatta valere, in base alla competen- za, davanti al Tribunale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la TA, affidandosi a un unico motivo. Il Condominio di via Dello Starale 6 non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con unico motivo la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione dell'art. 1421 c.c., in relazione all'art. 1136 c.c., e per falsa applicazione dell'art. 1137 c.c., assu- mendo che, nell'ipotesi di atto nullo, il giudice, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio deve dichiararne la nulli- tà. Il motivo è infondato. Come è noto la sentenza del giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni (come quel- la in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante non abbia fatto alcun riferimento all'equità ov- vero abbia applicato una norma di legge senza menzionare l'e- quità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica ap- plicata alla regola di equità (v. ex plurimis: Cass. 8.1.1999, n. 107; 11.6.1998, n. 5794). La sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità è impugnabile per cassazione solo per motivi attinenti alla giu- risdizione e per violazione delle norme sulla competenza (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ovvero (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per violazioni di norme costituzionali, di norme comunitarie e di norme processuali, mentre non è de- 3 nunciabile la violazione dei “principi regolatori della materia” e dei “principi generali dell'ordinamento”, avendo la novella dell' art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali prin- cipi, quale limite al potere equitativo del giudice di pace (Cass.
1.8.2001 n. 10486), né le altre violazioni di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). In tali controversie, infatti, deve farsi im- mediata applicazione dell'equità cosiddetta formativa o sosti- tutiva, e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa, e la decisione deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo in- tuitivo e non sillogistico (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716), onde i limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le senten- ze decise dal giudice di pace secondo equità escludono la de- ducibilità della violazione o falsa applicazione di una norma di legge (cfr. ex plurimis: Cass. 7.1.2001, n. 3290; 6.6.2002, n. 8223). Inoltre, la sentenza equitativa del giudice di pace è impu- gnabile per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vi- zi della motivazione, quando questa sia assolutamente man- cante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su afferma- zioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evi- denziare la "ratio decidendi" (Cass.
5.2.1999 n. 1007), ma non anche quando la motivazione sia solo insufficiente o incomple- ta (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tali considerazioni, le denunciate violazioni di 4 norme di legge (artt. 1421, 1136 e 1137 c.c.) non sono deduci- bili quali motivi di gravame avverso la decisione del giudice di pace, che ha chiaramente esplicitato la ratio decidendi allorché si è diffuso sulla considerazione che la dedotta nullità della delibera assembleare non poteva essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rientrando nella cognizione del Tribunale... Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimato Con- dominio non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 14 marzo 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Polifante IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA AGO. 2003 Roma IL CANCELLIERECT 5