Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10422 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART 4: REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DLE CEL di pace1 042 2 /02 21-11-1991, N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento danni SEZIONE TERZA sentenza giudice Composta dagli Ill.mi R.G.N. 21747/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO - Consigliere ..28024 Cron. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 18/03/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OP RC, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFAL, presso lo studioVIA dell'avvocato DOMENICO LA ROCCA, difeso dall'avvocato RITA PROCOPI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CRUCOLI;
intimato avversO la sentenza n. 18/99 del Giudice di pace di CIRO', depositata il 05/10/99; RG.229/98; 2002 udita la relazione del la causa svolta nella pubblica 661 udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Italo 1 PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 1998, GE IE convenne in giudizio, da- vanti al Giudice di pace di Cirò, il Comune di Crucoli, deducendo: che egli possedeva "uti dominus" un ter- reno nel Comune di Crucoli;
- che tale terreno, colti- vato con alberi da frutti ed ortaggi, era stato inva- SO, nel luglio 1998, da liquami provenienti da fuoriu- scita dell'impianto di depurazione del Comune di Cruco- li, subendo danni alle coltivazioni. Richiese, pertan- to, il pagamento dei danni in via equitativa, oltre gli interessi legali dall'evento al saldo con spese a cari- co del convenuto. Si costituì in giudizio il Comune e contestò l'esi- stenza dei danni, pur concordando sulla fuoriuscita dei liquami in una piccola zona. Con sentenza depositata in data 5 ottobre 1991 l'adito Giudice di pace rigettò la domanda, siccome non provata in ordine al quantum. Per la cassazione di detta sentenza GE Cic- copiedi ha proposto ricorso, sulla base di un solo mo- 2 tivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo del proposto gravame, il ricor- rente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C. p. c.), deducendo che il giudice di merito non aveva tenuto conto del verbale redatto in data 4 agosto 1998 dai Carabinieri, nel qua- le erano indicate l'area e le piante interessate dalla tracimazione del liquame. Erroneamente il giudice di pace, pur essendo detto verbale ritualmente prodotto ed, inoltre, documento idoneo alla determinazione del danno, aveva ritenuto il verbale medesimo come non ac- quisito al giudizio. Inoltre, la circostanza che per circa dieci giorni non fu possibile ad esso ricorrente accedere al fondo costituiva, di per sé, elemento valu- tabile ai fini della determinazione del danno. Il motivo è inammissibile. Invero, in subiecta materia, vige il principio fis- sato dalla sentenza n. 716/1999 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: "A seguito della nuova for- mulazione dell'art. 113, comma Il, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale 3 astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle or- dinarie), nonché, a norma dell'art.311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata ap- plicazione di un'equità cd. formativa о sostitutiva (non della cd. equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pronun- ciate dal giudice di pace in controversie del suindica- to valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ri- corribili in cassazione per violazione delle norme pro- cessuali ai sensi dell'art.360, comma 1, numeri 1, 2 e 4, cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con ri- ferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazio- citato, ne), nonché ai sensi del n. 5 dell'art.360 quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto 4 decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n.3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza ○ falsa applicazione della costituzione ○ delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione del- l'art.113, comma II, cod. proc. civ. renda la norma SO- spettabile di illegittimità costituzionale per contra- sto con l'art.24 Cost. " Con particolare riferimento al vizio di motivazio- nelle sentenze del giudice di pace pronunciate se- ne, condo equità, tale vizio rileva solo quando sia confi- gurabile l'inesistenza della motivazione ovvero una mo- tivazione apparente o in contrasto irriducibile tra af- fermazioni inconciliabili, tali da precludere l'identi- ficazione della ratio decidendi, ovvero ancora una mo- tivazione perplessa sulla cui base sia possibile stabi- lire la giustificazione del rapporto posto a base della decisione. In altri termini, il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, cen- surabile dalla Cassazione, è soltanto quello che viola l'art.360 n. 4 del codice di rito e non anche quello che si risolva in una violazione dell'art.360 n.5 dello 5 stesso codice, ossia se la motivazione è meramente ap- parente o radicalmente contraddittoria, sì da ritenere inesistente, o allorché si denunci che la stessa è pri- va di razionalità e coerenza. Orbene, nella specie, non risultando dedotta dal ricorrente, con riferimento alla prima censura, la vio- lazione di nessuna delle norme menzionate nell'ultima parte della citata sentenza delle S. U., appare eviden- te l'inammissibilità della censura stessa. Inoltre, con riferimento alla doglianza in esame, rileva la corte che il giudice di pace ha operato una valutazione equitativa delle prove, ritenendo come si che non evince chiaramente dalla sentenza gravata fosse stata fornita la prova in ordine alla sussistenza in concreto del danno lamentato dall'attore, e ciò, ol- tre che alla stregua della mancata acquisizione del verbale dei Carabinieri di cui al ricorso, ma anche delle risultanze della prova per testi, circostanza in ordine alla quale nulla è stato dedotto dal ricorrente, il che di per sé renderebbe inammissibile il motivo, in ordine al noto principio che, quando la sentenza si fonda su più ragioni, è necessario, ai fini di evitare la sanzione di inammissibilità, impugnare tutti i moti- vi posti a base della sentenza medesima. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre 6 nulla va deliberato in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dello intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 18 marzo 2002. ConsiglieConsigliere relatore edrefesore e estensore Il Presidente Ample Jun M A T Depositata in Cancelleria Oggi,18.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Malia Aiello 7