Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
La pronuncia secondo equità resa dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni di lire, non più soggetta ai principi regolatori della materia ed ai principi generali dell'ordinamento (art. 113, comma secondo cod. proc. civ. nella riformulazione introdotta dall'art. 21 della legge 374/1991), è sottoposta soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e delle norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché delle norme processuali ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ. (principio affermato con riferimento a doglianze espresse in seno ad una controversia circa l'applicabilità della procedura di esazione di cui al R.D. 639/1910 anche al cosiddetto "canone di fognatura", le quali, integrando gli estremi della critica alla sentenza per violazione di legge, sono state ritenute esorbitanti dai limiti per i quali è ammesso il ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8223 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO OSRIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL MA OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA, I.P.E. S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 99/98 del Giudice di pace di VIBO VALENTIA, depositata il 29/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulla domanda relativa ai canoni per lo smaltimento e depurazione delle acque reflue. Dichiarazione della giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda relativa al pagamento del canone per la fornitura di acqua potabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Ipe, concessionaria del Comune di Vibo Valentia per l'accertamento e la riscossione dei crediti inerenti al servizio idrico, il 20 maggio 1997 ha notificato ingiunzione a MA RO CA per il pagamento di lire 947.541, di cui lire 716.000 a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua potabile ed il resto a titolo di canone di fognatura e depurazione, con riferimento agli anni 1993/1995.
La CA ha proposto opposizione, citando il Comune e la Società davanti al Giudice di pace di Vibo Valentia. Ha fra l'altro dedotto l'invalidità dell'ingiunzione per carenza di requisiti di contenuto, l'infondatezza della pretesa creditoria inerente all'erogazione dell'acqua, per avere questa perduto il carattere della potabilità fin dal giugno del 1991, e l'irritualità della procedura d'esazione rispetto al canone di fognatura e depurazione;
ha chiesto, con decisione secondo equità, declaratoria d'illegittimità dell'ingiunzione e condanna del Comune al risarcimento del danno.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 99 del 24 agosto/29 settembre 1998, in parziale accoglimento dell'opposizione ha ridotto di un terzo il canone per l'erogazione dell'acqua, ed ha respinto la domanda risarcitoria, sul rilievo che l'inadempimento del Comune era ascrivibile a forza maggiore.
La CA, con ricorso notificato l'8 novembre-9 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi d'impugnazione.
I primi quattro motivi del ricorso, con la denuncia di nullità per motivazione inesistente o meramente apparente, nonché di violazione delle norme sull'onere della prova, criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto solo parziale l'inadempimento del Comune all'obbligo di fornire acqua potabile ed ha ravvisato una situazione di forza maggiore.
Il quinto motivo del ricorso è inerente alla somma pretesa dal Comune per canone di fognatura e di depurazione.
La CA ricorda di avere dedotto l'illegittimità della riscossione di tale canone, di natura tributaria, con le forme procedimentali di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, e si duole che la tesi sia rimasta sostanzialmente senza risposta, in quanto l'osservazione del Giudice di pace, circa l'applicabilità di quella procedura "in forza di previsione contrattuale e delle norme in Vigore", non sarebbe pertinente, ne' comunque riferibile al predetto credito.
Il Comune e la Società non hanno presentato controdeduzioni. La ricorrente ha depositato memoria.
La Prima sezione civile, davanti alla quale la causa è stata fissata per l'udienza del 25 settembre 2001, con ordinanza n. 13965 del 10 novembre 2001 ha rimesso gli atti al Primo presidente, considerando che la questione sollevata con il quinto motivo del ricorso potrebbe implicare il riscontro del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente al canone di fognatura e depurazione, in quanto devoluta alla cognizione delle commissionì tributane.
Per la decisione su detto motivo, il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rilevabilità d'ufficio nella presente sede della carenza di giurisdizione del giudice ordinano, sulla pretesa attinente al canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, in relazione alla sua natura di tributo comunale, non di corrispettivo contrattuale (come invece il canone di erogazione dell'acqua potabile per il quale non è prospettabile detto difetto di giurisdizione), postula l'ammissibilità del ricorso, presupposto dell'instaurazione della fase d'impugnazione e dell'insorgenza del potere di statuire sul rapporto, ed inoltre l'ammissibilità del motivo del ricorso riguardante lo stesso canone di fognatura e depurazione, in quanto, altrimenti, per effetto della formazione di giudicato, ogni questione, anche pregiudiziale, sarebbe preclusa. Il ricorso è ammissibile.
Sul punto va ricordato che la sentenza resa dal giudice di pace in causa non eccedente il valore di lire due milioni, ai sensi degli artt. 113, 339 e 360 cod. proc. civ., è impugnabile non con l'appello, ma con il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla circostanza che faccia esplicito riferimento all'equità, oppure applichi regole di diritto nell'implicito presupposto della loro rispondenza ad equità (v. Cass. s.u. 14 dicembre 1998 n. 12542). Il superamento di detto limite di valore non è ravvisabile per il fatto che l'istanza di risarcimento del danno sia stata proposta contro il Comune senza specificazione del quantum.
La CA, nel formulare le proprie domande, ha chiaramente premesso di richiedere una decisione secondo equità, e, quindi, ha inequivocamente espresso la volontà di contenere l'entità delle somme reclamate nell'ammontare massimo previsto dalla legge per detto giudizio equitativo (v. Cass. s.u. 30 giugno 1999 n. 362). Il motivo inerente al canone di fognatura e depurazione è inammissibile.
Al riguardo si rileva:
- che la pronuncia secondo equità del giudice di pace in controversia non eccedente il menzionato valore, non più soggetta ai principi regolatori della materia ed ai principi generali dell'ordinamento (ari 113 secondo comma cod. proc. civ., nella riformulazione introdotta dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374), è sottoposta soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e delle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché delle norme processuali, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ. (Cass. s.u. 15 ottobre 1999 n. 716);
- che il motivo in esame denuncia la violazione di disposizionì extraprocessuali, in quanto inerenti al procedimento amministrativo di formazione del provvedimento impugnato, non al procedimento giudiziale di sindacato sul provvedimento stesso;
- che tale denuncia, al di là della formale enunciazione di radicale assenza e pura apparenza della motivazione (vizio che sarebbe riconducibile nell'inosservanza di norma processuale deducibile con il ricorso per cassazione), in effetti censura l'affermazione del Giudice di pace di Vibo Valentia secondo cui il richiamo contrattuale alla procedura di esazione di cui al r.d. n. 639 del 1910 opererebbe anche per il canone di fognatura e depurazione, e, dunque, integra una critica per violazione di legge esorbitante dai citati limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
L'inammissibilità del quinto motivo del ricorso, implicando l'esaurimento del dibattito sul canone di fognatura e depurazione, comporta i riflessi sopra evidenziati sulla questione di giurisdizione.
Per la pronuncia sugli altri motivi, con le statuizioni connesse all'esito del giudizio di legittimità, gli atti vanno trasmessi alla Sezione prima, cui il ricorso è stato a suo tempo assegnato.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il quinto motivo del ricorso e rimette gli atti alla Sezione prima civile per la decisione sugli altri motivi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002