Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
La censura dedotta in ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia non eccedente i due milioni, per violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale perché attiene alla valutazione delle prove e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme Costituzionali e dai principi generali dell' ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FOSSATARO, che lo difende unitamente all'avvocato BRANDI BISOGNI MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA ASSICURAZIONI D'ITALIA S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO N.9 presso l'Avvocato GIUSEPPE MARINUCCI, che la difende con delega in calce al ricorso.
contro
DE SA ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3749/96 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 24/07/96; RG.5000/96. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato FRANCO REGINELLA (con delega dell'Avv. Giuseppe Marinucci);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata CA FA conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli De SA DO e l'SI Ass.ni S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, investita dalla vettura guidata e di proprietà del convenuto che, a causa di un'errata manovra in retromarcia, l'aveva attinta nella parte anteriore il 16.2.1995.
Si costituiva l'SI Ass.ni la quale contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Il De SA rimaneva contumace.
Disposta la comparizione personale delle parti che rendevano interrogatorio non formale la causa veniva decisa con sentenza in data 24.7.1996 con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda condannando il CA al pagamento delle spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il CA il quale ne affida l'accoglimento a tre motivi.
L'SI si costituisce depositando procura al proprio difensore. Il De SA non svolge in questa sede difesa alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2 cod.proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374. Al riguardo il Collegio ritiene di dover richiamare i principi da esso affermati in occasione della decisione di altri ricorsi discussi nella medesima udienza (IN
contro
ZO, IO
contro
IT, RC
contro
UC), dei quali qui di seguito si riproducono i passaggi essenziali.
Alle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità sono applicabili le conclusioni cui le Sezioni Unite (con sentenza n. 6794 del 1991) erano pervenute a proposito delle decisioni emesse dal conciliatore prima dell'entrata in vigore della ricordata legge n. 374 del 1991, con la solo esclusione delle affermazioni relative al rispetto dei "principi regolatori della materia" ai quali la normativa riguardante il giudice di pace, a differenza di quella abrogata concernente il conciliatore, non fa più riferimento. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo devono essere decise secondo diritto. E conseguentemente sono al riguardo ammissibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1, 2 e 4 cod.proc.civ.
Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità, e pertanto -ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto- occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa. Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza fra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113 comma 2 cod.proc.civ. è "sostitutiva" (della regola di diritto), in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114, in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Non si tratta quindi di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità prevista dall'art. 339 commi 2 e 3 cod.proc.civ.
Sulla base di questa premessa diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono -per quanto concerne la decisione di merito- essere impugnate con il ricorso per cassazione.
Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede, e di rispettare per ovvie ragioni di intima coesione del sistema, i principi generali dell'ordinamento nel quale pure il giudizio di equità si iscrive (e che non devono confondersi con i principi regolatori della materia, al cui rispetto era invece tenuto il conciliatore, con norma non più riprodotta a proposito del giudice di pace).
Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità -a proposito del giudizio equitativo- della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Benché la regola equitativa non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizi di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo.
Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., nei casi veramente patologici di inesistenza di una qualsiasi motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione.
Tanto premesso va osservato che con il primo mezzo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 116 c.p.c." lamentando che il Giudice di Pace non abbia ammesso la prova per testi da lui dedotta decidendo la causa sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dalle parti nel libero interrogatorio.
Tale censura, prospettando un vizio di violazione di legge -delle norme che attengono alla valutazione delle prove- che può essere fatto valere solo ove si sia verificato il superamento degli indicati limiti (della non conformità della pronuncia denunciata alle norme di rango costituzionale e del mancato rispetto dei principi generali dell'ordinamento) nella specie sicuramente insussistente, è insuscettibile di accoglimento.
Del pari inaccoglibile è il secondo motivo col quale, deducendosi "violazione dell'art. 320 c.p.c." e prospettandosi quindi ma solo apparentemente vizio relativo al procedimento (mancato rispetto della norma che disciplina la prima udienza di trattazione dinanzi al giudice di Pace) si formula invece identica censura -di natura sostanziale- del precedente mezzo (mancata ammissione di prova testimoniale).
Va infine disatteso il terzo motivo con il quale viene denunciata "violazione dell'art. 24 della Costituzione" ravvisata nella mancata ammissione della chiesta prova testimoniale. È di tutta evidenza, infatti, che la mancata ammissione -per altro con motivato provvedimento- di una richiesta istruttoria non può integrare la prospettata violazione del diritto di difesa, costituendo invece normale esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L.40.000 oltre gli onorari liquidati in lire seicentocinquantamila.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 26.5.1998. Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1999.