Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 107
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La censura dedotta in ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia non eccedente i due milioni, per violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale perché attiene alla valutazione delle prove e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme Costituzionali e dai principi generali dell' ordinamento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 107
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

    Testo completo