Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione.
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2014, n. 46499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46499 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2196
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 37634/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/01/2013 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 marzo 2010 il Tribunale di Chieti - sezione distaccata di Ortona - ha dichiarato ON RO colpevole del delitto di cui all'art. 482 cod. pen. per avere apposto alla carta di circolazione del proprio autoveicolo la falsa attestazione di revisione recante la data del 6 luglio 2007; l'ha quindi condannata alla pena di mesi sei di reclusione.
1.1. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la decisione con sentenza del 17 gennaio 2013. Ha precisato il giudice di secondo grado che, sebbene la norma violata fosse erratamente indicata nel capo d'imputazione come art. 480 c.p., si trattava in realtà di un falso in certificazione commesso da privato, punito dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.; che, pertanto, la pena irrogata dal primo giudice era stata correttamente determinata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 2, per essersi contestata nel capo d'imputazione la violazione dell'art. 480 c.p., il quale prevede come soggetto attivo un pubblico ufficiale e mai un privato;
sostiene che, invece, si sarebbe dovuto fare riferimento all'art. 476 c.p, il quale - attraverso il richiamo fattovi dall'art. 482 - punisce anche la condotta di cui il privato cittadino si sia reso protagonista;
rileva che la carta di circolazione costituisce atto pubblico e non certificazione. Con separata censura lamenta l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
2.2. Col secondo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello affermato che il fatto è compiutamente descritto nel capo d'imputazione, senza argomentare tale convincimento e senza tener conto dell'errata indicazione dell'art. 480 c.p.; nonché per avere individuato l'atto falsificato nell'attestazione di revisione, anziché nella carta di circolazione, attribuendole natura di certificazione senza spiegare le ragioni di tale qualifica. Rinnova, altresì, in questa sede l'assunto secondo cui la falsificazione non è idoneamente provata, mancando qualsiasi riscontro documentale;
lamenta che il giudice di appello si sia limitato a reiterare sul punto la motivazione del primo giudice. Rinnova altresì le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, riproponendole sotto il profilo della carenza motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'identica logica contestativa che anima i due motivi di ricorso ne suggerisce la trattazione congiunta.
2. La censura con cui la ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione di primo grado, per errata indicazione delle norme penali violate, è manifestamente infondata. Una volta che il fatto addebitato sia chiaramente e compiutamente descritto nel capo d'imputazione, l'errata indicazione della norma incriminatrice è legittimamente emendabile dal giudice attraverso la riqualificazione giuridica del fatto, espressamente prevista dall'art. 521 c.p.p.. In tal senso ha operato già il Tribunale, richiamando nella pronuncia di condanna il solo art. 482 c.p. e non anche l'art. 480 erroneamente indicato nel decreto di citazione a giudizio;
a sua volta il giudice di appello si è occupato dell'argomento e ha precisato che, riguardando la falsità un atto costituente certificazione amministrativa, il precetto violato è da individuare nell'art. 477 c.p., la cui violazione da parte del privato è punita dall'art. 482 c.p..
3. La chiarezza e la precisione che connotano la descrizione del fatto oggetto d'imputazione non è, d'altra parte, seriamente contestabile. Non si vede, infatti (nè può trarsi alcuna indicazione in tal senso dal tenore del ricorso), quali ulteriori specificazioni si sarebbero dovute inserire nell'editto accusatorio, dopo avere specificato che la contraffazione era consistita nell'aver fatto apparire - apponendo la relativa attestazione alla carta di circolazione - che l'autovettura Fiat Punto targata AK 890 VS fosse stata sottoposta a revisione, con esito regolare, in data 6 luglio 2007.
3.1. L'evidenza di tale constatazione esimeva la Corte d'Appello dall'obbligo di diffondersi in una motivazione più approfondita di quella espressa in termini enunciativi. In proposito va ricordato il principio giurisprudenziale in base al quale il giudice dell'impugnazione, pur essendo tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, non è tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114; Sez. 5, n. 7728 del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868).
4. Del pari manifestamente infondato è l'assunto secondo cui l'atto falsificato andrebbe qualificato come atto pubblico, siccome facente parte della carta di circolazione, per cui la violazione dell'art. 482 c.p. sarebbe, piuttosto, da rapportare al precetto di cui al precedente art. 476. A parte la singolarità della linea difensiva, volta ad aggravare la posizione processuale dell'imputato prospettando l'applicabilità di una più severa norma incriminatrice (il che vizia il ricorso in parte qua anche sotto il profilo della carenza d'interesse), la tesi così propugnata s'infrange nella considerazione per cui l'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo con esito positivo, ancorché apposta sul medesimo supporto cartaceo che ospita la carta di circolazione, costituisce un atto distinto da essa, la cui natura certificativa chiaramente emerge dall'oggetto e dalla funzione che gli sono propri.
4.1. È appena il caso di aggiungere che la falsità
dell'attestazione è stata correttamente ed esaurientemente accertata dai giudici di merito, sulla scorta di due elementi di indiscussa valenza probatoria: 1) l'essere stata attribuita alla revisione la data del 6 luglio 2007, successiva all'accertamento; 2) la deposizione testimoniale del carabiniere ON, il quale aveva assunto informazioni presso gli uffici della Motorizzazione Civile e appurato che l'ultima revisione era stata effettuata il giorno 8 ottobre 2002. La denuncia di carenza motivazionale sul punto è inammissibile in quanto generica, non essendo accompagnata dall'indicazione degli elementi di segno contrario che sarebbero stati, assertivamente, trascurati. Nè può riconoscersi alcun fondamento giuridico alla tesi secondo cui la deposizione del carabiniere avrebbe avuto necessità di un riscontro in forma cartacea.
5. Inammissibili, in quanto non consentite nel giudizio di cassazione, sono altresì le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio.
5.1. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto la concessione delle attenuanti generiche sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione: sia col rilevare l'insussistenza di qualsiasi elemento positivo tale da indurre alla concessione di un trattamento di benevolenza nei confronti dell'imputata, stante la genericità degli assunti - fra l'altro non documentati - inerenti a sue particolari condizioni di disagio familiare;
sia con l'evidenziare l'elemento di segno contrario già valorizzato dal Tribunale, costituito dai precedenti penali e dalla pendenza di un processo per il medesimo reato. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo (v. Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 23/01/2014, Waychey, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582).
5.2. Analoghe considerazioni sono da farsi in ordine al lamentato diniego della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Premesso che anche per il beneficio in questione è dato dalla legge ampio spazio alla discrezionalità del giudice, va rimarcato che la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sulla ritenuta assenza dei requisiti soggettivi in capo alla ON, con evidente riferimento a quelli indicati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59 e ai precedenti penali dell'imputata.
6. Dalle considerazioni fin qui svolte emerge l'inammissibilità del ricorso in ogni sua parte. Ne conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014