Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
In caso di ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., l'omessa menzione, da parte dell'agente postale incaricato del recapito della lettera raccomandata, di far menzione, nell'avviso di ricevimento, di aver eseguito le formalità prescritte dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, e cioè di aver rilasciato avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda è causa di nullità della notificazione. (Fattispecie relativa a notificazione di estratto contumaciale di sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 26.05.1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N.3058
3. Dott. MARCFESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N.02020/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da
1) LO MA n. il 25.02.1964
avverso ordinanza del 09.12.1997 PRETORE di BRINDISI sentita la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Rigetto del ricorso
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza del 6/12/1997 il Pretore di Brindisi, in funzione di giudice del l'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da ON CE diretta a contestare la legittimità dell'ordine di carcerazione emesso dal P.M. in sede in data 18/11/1997 in esecuzione della pena alla quale il ON era stato condannato in contumacia con sentenza del 31/5/1996, diventata definitiva per mancata impugnazione nei termini prescritti. Nella motivazione il Pretore rilevava in particolare che l'estratto contumaciale era stato ritualmente notificato al ON ai sensi dell'art. 157 co. 8 c.p.p., di guisa che, trattandosi di sentenza di condanna definitiva, l'ordine di carcerazione era stato legittimamente emesso dal P.M.. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale, anche con motivi aggiunti, ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 171 lett. f) e 548 co. 3 c.p.p. sul rilievo che la notifica dell'estratto contumaciale, eseguita a mezzo del servizio postale, doveva ritenersi nulla, in quanto non risultava dalla ricevuta di ritorno che l'agente postale avesse preavvisato il destinatario del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale mediante affissione dell'avviso alla porta di ingresso della abitazione o mediante inserimento dello stesso avviso nella cassetta della corrispondenza come prescritto dall'art. 8 co. 2 della L.890/1982. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, qualora noti sia possibile eseguire la prima notificazione all'imputato con detenuto nei modi previsti dal precedenti commi, l'art. 157 co. 8 c.p.p. prescrive una serie di adempimenti, tra cui la comunicazione all'Imputato dell'avvenuto deposito nella casa del comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cui inosservanza comporta la nullità della notificazione al sensi dell'art. 171 lett. f) c.p.p.. Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie risulta dagli atti (vedi fascicolo di cognizione fl. 32-36) che l'ufficiale giudiziario, nel notificare l'estratto contumaciale, in assenza del destinatario o di altra persona prevista dall'art. 157 c.p.p., eseguì ritualmente la notificazione mediante la procedura prevista dall'art. 157 co. 8 c.p.p., inviando tra l'altro la prescritta comunicazione relativa all'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia l'agente postale, incaricato del recapito della lettera raccomandata, omise di far menzione sull'avviso di ricevimento di aver eseguito le formalità prescritte dal comma secondo dell'art. 8 L. 890/1982 e, cioè, di aver rilasciato avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza della abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Non vi è dubbio che il mancato adempimento delle suddette formalità, incidendo sulla "soglia minima della conoscibilità" su cui è basato il vigente sistema delle notificazioni, costituisce una causa di nullità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, tanto più che in mancanza di detto adempimento viene a mancare del tutto la prova che la notificazione dell'estratto contumaciale sia stata eseguita nel rispetto della normativa vigente. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio unitamente all'ordine di carcerazione, trattandosi di titolo esecutivo che non si è formato per difetto di notificazione della sentenza contumaciale. con conseguente trasmissione degli atti alla Pretura di Brindisi per la rinnovazione della notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale. Segue di diritto a cura della Cancelleria la prescritta comunicazione al Procuratore Generale in sede ex art. 626 c.p.p.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordine di carcerazione del 18/11/1997 del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Brindisi n. 96/1997. Dispone la trasmissione degli atti alla Pretura di Brindisi per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del Pretore di Brindisi del 31/5/1996. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale ivi sede per quanto di competenza al sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998