Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 3058
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., l'omessa menzione, da parte dell'agente postale incaricato del recapito della lettera raccomandata, di far menzione, nell'avviso di ricevimento, di aver eseguito le formalità prescritte dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, e cioè di aver rilasciato avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda è causa di nullità della notificazione. (Fattispecie relativa a notificazione di estratto contumaciale di sentenza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 3058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3058
    Data del deposito : 26 maggio 1998

    Testo completo