Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
Le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. Ne consegue che, il sindacato di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali, è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e non si estende alla valutazione circa l'opportunità di compensazione. (La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si contestava il provvedimento del giudice che aveva disposto la compensazione delle spese, in quanto il provvedimento impugnato, pur attributivo dell'indennizzo, aveva sensibilmente ridotto l'importo richiesto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2005, n. 46265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46265 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 14/10/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1704
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 18215/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
2) BA ND, n. in Vignola il 26/06/1970;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 29 gennaio 2004. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo dei motivi proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per il rigetto del ricorso di BA ND.
OSSERVA
1.0 Il 29 gennaio 2004 la Corte di Appello di Bologna riconosceva ad ND BA la somma di Euro 53.333,00, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.
Chiarivano i giudici del merito che l'istante, in riferimento ad imputazione di omicidio volontario in danno del fratello MA, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il 16 novembre 1998, a seguito di fermo di p.g., convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Modena il 18 novembre successivo;
tale misura era stata poi sostituita da quella degli arresti domiciliari il 22 gennaio 1999, protrattasi sino all'11 ottobre 1999; indi, l'istante era stato ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario dal 21 febbraio 2000 al 19 settembre 2001.
Il 14 aprile 2004 la Corte di Assise di Modena aveva prosciolto l'imputato per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte di Assise di Appello di Bologna, con sentenza del 19 settembre 2001, lo aveva successivamente assolto per non aver commesso il fatto.
In sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti, tra l'altro, anche da dichiarazioni confessorie dell'indagato e dal rinvenimento dell'arma reperita proprio a seguito di sue indicazioni. Un consulente tecnico officiato dalla difesa aveva ritenuto l'indagato affetto da "psicosi di tipo schizofrenico idonea a provocare un acting out omicidiario";
Il G.U.P. aveva disposto una perizia psichiatrica di ufficio, ed il perito aveva confermato la ritenuta sussistenza del vizio totale di mente al momento del fatto, ritenendo, altresì (diversamente da quanto aveva ritenuto il consulente di parte) la pericolosità sociale dell'imputato; il quale, disposto frattanto il rinvio a giudizio, rimaneva in stato di libertà sino al 21 febbraio 2000, allorché la Corte di Assise di Modena ne disponeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario "a seguito di un episodio di trasgressione al divieto di recarsi in località Zocca dove aveva incontrato la fidanzata del fratello".
1.2 Nel pervenire alla resa statuizione, la Corte territoriale escludeva la colpa grave dell'istante nella causazione del suo stato detentivo, rilevando che "BA... fin dalle indagini preliminari fu definito dal consulente di parte incapace, giudizio confermato dal c.t.u. nominato dal G.U.P."; posto che "il principio... dell'autoincolpazione che escluderebbe il diritto alla riparazione... si riferisce a persone che, al momento in cui resero le dichiarazioni autoaccusatorie, erano capaci di intendere e di volere...", nella specie, in sostanza, non si può "attribuire efficacia alcuna alle dichiarazioni rese da persona incapace" e "il BA non ha dato causa all'applicazione delle misure cautelari e di sicurezza... perché non era capace di intendere e di volere...".
Quanto all'importo dell'indennizzo, la Corte distingueva i vari periodi di privazione della libertà: per quello relativo alla custodia in carcere (protrattosi per la durata di sessantasette giorni) riconosceva la somma di Euro 340,00 pro die;
per quello relativo agli arresti domiciliari - "presso l'abitazione della sorella, cioè in situazioni che gli consentivano l'assistenza di persone affettivamente vicine o professionalmente competenti, in entrambi i casi idonee ad assicurargli gli interventi terapeutici di cui aveva necessità" - riconosceva la somma di Euro 42,50 pro die, per la durata di 262 giorni;
per quello, infine, relativo al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - per il quale "deve presumersi che anche in questo caso egli vi abbia ricevuto le cure necessarie al suo stato di salute, per cui non si vede come possa essere sottolineato il carattere di notevole afflittività come invece si rileva dalla lettura della domanda" - riconosceva la somma di Euro 34,00 pro die, per la durata di 577 giorni.
Riteneva, infine, la sussistenza di "giusti motivi per dichiarare le spese interamente compensate".
2.0 Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, e l'istante, per mezzo del difensore.
Il Ministero, con articolato atto, denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione, e deduce che:
"la sentenza assolutoria della Corte d'Assise d'Appello non affrontava il problema dell'attendibilità della perizia contestata, nè quello della pericolosità sociale, in quanto questioni superate dall'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2";
"poiché ... il procedimento che interessa ha contenuto patrimoniale e natura civilistica, deve conseguentemente ritenersi che vada applicato il principio dispositivo, affermato dall'art. 112 c.p.c., sia quanto all'individuazione dell'oggetto sia quanto alla delimitazione del potere-dovere decisorio del giudice";
"secondo la prospettazione del ricorrente ed in base alle sue allegazioni, solamente con riferimento ad uno specifico episodio, ovvero la dichiarazione confessoria resa il 15/11/1998..., si sostiene che l'ammissione di responsabilità non fosse riferibile all'imputato in ragione di uno stato soggettivo di incapacità", mentre "per quanto, invece, riguarda il comportamento complessivamente tenuto nel corso delle indagini e del processo, non si è mai sostenuto che tale comportamento non fosse soggettivamente riferibile all'imputato...", e "con specifico riferimento al periodo di ricovero in o.p.g.... il ricorrente... costruiva l'assenza di proprio comportamento colpevole esclusivamente sulla contestazione del giudizio di pericolosità sociale...";
quanto al disposto degli artt. 70 e 71 c.p.p., "la stessa ordinanza della Corte d'Appello da atto del fatto che lo stato mentale del BA non impedì la sua cosciente partecipazione al processo. Di modo che, una volta ritenuta la sussistenza della capacità dell'imputato a subire il processo penale, non poteva essere esclusa la riferibilità soggettiva a questo di comportamenti tenuti nel corso di quel processo...". "La Corte d'Appello... nel valutare la sussistenza o meno della colpa grave, avrebbe dovuto... considerare il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, ma tale valutazione è stata del tutto omessa";
"la Corte d'Appello ha solo apparentemente motivato l'esistenza di uno stato di incapacità", "ha preso in considerazione solo un aspetto della condotta del BA...", e "anche in riferimento alla dichiarazione confessoria... le allegazioni di parte ricorrente smentiscono quanto affermato dalla Corte d'Appello...";
"le argomentazioni della Corte territoriale, poi, appaiono frutto di un travisamento dei fatti...";
l'ordinanza impugnata "ha anche applicato erroneamente e falsamente le disposizioni di cui agli artt. 428 e 1227 c.c.";
quanto al periodo di ricovero nella struttura sanitaria, "non consta neppure l'acquisizione del provvedimento cautelare della Corte d'Assise...", e "la Corte non poteva equiparare il ricovero in struttura sanitaria all'ingiusta detenzione", quello obbedendo, "principalmente, all'esigenza di cura del soggetto" ed essendo stato predisposto, oltre che su tale presupposto, anche su quello di ritenuta "pericolosità criminale";
la Corte Territoriale aveva calcolato il periodo di arresti domiciliari in 262 giorni, "così dimostrando di aver omesso di considerare che in data 11/10/1999 erano cessati gli arresti e che tale misura era stata sostituita con quelle di cui agli artt. 282 e 283 c.p.p.".
2.1 BA, dal canto suo, denunzia pur egli vizi di motivazione e di violazione di legge, quanto alla misura dell'indennizzo liquidato e al regolamento delle spese fra le parti. Deduce che:
quanto al periodo di carcerazione, "il quantum è stato ingiustamente ridotto sulla base di una valutazione (la minore sensibilità del non imputabile) non solo non suffragata da elementi concreti e/o cognizioni scientifiche, ma anche palesemente illogica...";
quanto al periodo trascorso in o.p.g., la Corte territoriale non aveva considerato che l'istante non era socialmente pericoloso;
illogicamente aveva ritenuto che "il ricovero in o.p.g. non avrebbe carattere afflittivo in quanto luogo di cura e non di restrizione...", trattandosi, invece, di "una misura segregante e totale", come ritenuto dalla Corte Costituzionale;
aveva "ignorato circostanze di fatto dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo...";
quanto al periodo trascorso in detenzione domiciliare, il relativo indennizzo era stato liquidato in misura giornaliera inferiore a quella stabilita per il ricovero in o.p.g., illogicamente ritenendosi che quest'ultimo fosse stato "per lui meno gravoso di quello trascorso a casa della sorella";
poiché l'Amministrazione finanziaria si era costituita in giudizio e si era opposta alla richiesta indennitaria, per il principio della soccombenza essa avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'istante, illegittimamente, invece, essendosi disposta la totale compensazione delle spese tra le parti, senza motivazione al riguardo.
3.0 Le doglianze del Ministero dell'Economia e delle Finanze non si palesano condivisibili.
Giova, invero, premettere che, per l'espresso disposto dell'art. 314 c.p.p., l'equa riparazione per la ingiusta detenzione è esclusa qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e quindi alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Premesso, altresì, che l'indennizzo in questione si risolve "nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito" (ibid.; Cass., Sez. Un. n. 1/1995), quanto, in particolare, alle valenze definitore delle espressioni "dolo" e "colpa grave", ha di già chiarito questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 43/1996, cit.) che "dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo", sicché l'essenza del dolo sta, appunto "nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio".
Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 c.p.: "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario"; in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta a volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (...) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Ciò posto, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (...). Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Il giudice della riparazione, quindi, "deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo" rispetto a quello del processo penale (nei limiti suindicati), e rientrano nel suo potere-dovere la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave, pur sempre avendo egli l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica, giacché il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In tale contesto, non è affatto inibito, dunque, al giudice della riparazione di utilizzare ed apprezzare circostanze di fatto già accertate nel giudizio di merito, queste dovendo poi valutare, ovviamente, non ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, ma solo a quelli della sussistenza o meno dei requisiti di legge per il conseguimento del diritto alla riparazione richiesta. Nella specie, i giudici del merito hanno rilevato che "i periti, sia di parte che di ufficio" (pur pervenendo la sentenza definitiva ad una assoluzione per non aver commesso il fatto;
la sentenza di primo grado, invece, conformemente agli esiti di quegli accertamenti tecnici, aveva concluso per il proscioglimento dell'imputato per vizio totale di mente), hanno accertato "uno stato di totale incapacità di intendere e di volere" dell'istante al momento della commissione del fatto e delle rese dichiarazioni autoaccusatorie;
e da tanto hanno logicamente inferito che non poteva farsi carico all'istante medesimo di quella autoincolpazione, essa provenendo da soggetto non compos sui, incolpevolmente privo, quindi, di ogni cosciente discernimento ed apporto in ordine alle conseguenze che tali dichiarazioni comportavano, sia quanto alla realizzazione dell'evento non voluto, sia quanto ad un (in)esigibile comportamento improntato ad ordinaria diligenza, cosciente e volontario. E, quanto al comportamento dell'istante successivo alla instaurazione del suo stato detentivo, logicamente condivisibile è anche l'assunto del provvedimento impugnato, secondo il quale "vero è che non risultano essere stati disposti accertamenti... ai sensi dell'art. 70 c.p.p. e comunque non risulta essere stata disposta la sospensione del procedimento per sua accertata incapacità", ma tanto afferisce, in sostanza, solo ai profili processuali rilevanti nel giudizio di merito. Il comportamento successivo, d'altra parte, può rilevare solo sotto i profili del dolo o della colpa grave in riferimento al mantenimento del già instaurato stato detentivo, profili che nella specie non sono stati ritenuti anche in riferimento a tale periodo successivo al reso provvedimento cautelare. D'altra parte, il successivo ricovero dell'istante (che, peraltro, "frattanto nel secondo interrogatorio davanti al P.M.... ritrattava la confessione") dapprima "presso la casa di cura Villa Igea agli arresti domiciliari", poi "presso l'abitazione della sorella OR con sostegno attraverso un programma terapeutico predisposto dal locale centro di salute mentale", indi in ospedale psichiatrico giudiziario (che lo stesso ricorrente prospetta essere stato improntato, "principalmente, all'esigenza di cura del soggetto" e disposto sul presupposto di una sua pericolosità sociale) postulava ancora a quel momento la ritenuta permanenza della patologia psichica già riferita al momento precedente, sicché logicamente e correttamente la Corte territoriale non ha ravvisato, neppure sotto tale riguardo, un comportamento doloso o gravemente colposo dell'istante idoneo a porsi in relazione causale-genetica con il permanere della sua condizione limitativa della libertà personale, avuto presente il disposto dell'art. 313 c.p.p., comma 3, quanto alla estensione delle norme sulla riparazione per la ingiusta detenzione ai casi di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.
Posto, poi, che, contrariamente all'assunto al riguardo del ricorrente, il provvedimento che disponeva il ricovero dell'istante nella struttura sanitaria è stato prodotto in copia dall'istante medesimo ed allegato nel fascicolo dei documenti dallo stesso prodotti a supporto dell'istanza che occupa, per quanto attiene al quantum dell'indennizzo liquidato per il periodo trascorso in regime di arresti domiciliari, non è dato cogliere la fondatezza del rilievo al riguardo proposto dal ricorrente medesimo: il provvedimento impugnato da atto che il 20 gennaio 1999 la misura della custodia cautelare in carcere venne sostituita con quella degli arresti domiciliari, protrattisi sino all'11 ottobre 1999, data in cui venne reso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Modena che quella misura sostituiva con l'obbligo di presentazione alla p.g. e di divieto di dimora nel Comune di Zocca: tale provvedimento è pur esso allegato in copia nel fascicolo dei documenti prodotti dall'istante. Lo stesso ricorrente (pag. 4 del ricorso) conferma che "la privazione della libertà si sostanziò... dal 21/01/1999 al 10/10/1999 in quella degli arresi domiciliari...". Dal 21 gennaio al 10 ottobre 1999 intercorrono, in effetti, 262 giorni, e questi, e solo questi, sono stati valutati dal giudice della riparazione ai fini dell'indennizzo relativo, per cui non ha fondamento l'assunto che le misure di cui agli artt. 282 e 283 c.p.p. "non rientrino tra quelle indennizzabili ai sensi dell'art. 314 c.p.p.", posto che nessun indennizzo, in riferimento ad esse, è stato riconosciuto.
3.1 Quanto al ricorso di ND BA, fondata si palesa la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo liquidato. Deve, invero, premettersi, sotto un più generale e sistematico profilo, che ha già avuto occasione questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 1/1995) di rilevare che la liquidazione dell'indennizzo in questione va disancorata "da criteri o parametri rigidi" e deve, al riguardo, "procedersi con equità, valutando la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, non in termini residuali, le conseguenze personali e familiari, derivanti dalla privazione della libertà", questa intesa non "come un dato o valore statico, ma come valore dinamico, come valore (...) indispensabile ad ognuno per sviluppare, liberamente, la propria personalità (...)"; sicché "debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà (...)". Ne consegue che il giudice del merito deve procedere alla liquidazione dell'indennizzo, sulla base di tali parametri ed entro il tetto massimo del quantum indennizzabile, tenendo conto della durata della custodia cautelare ed apprezzando tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa ha comportato, sotto il profilo personale, familiare, patrimoniale, morale, diretto o mediato "che sia(no) in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione". Ed è stato, al riguardo, ulteriormente chiarito (Cass., Sez. Un., n. 24287/2001) che la liquidazione dell'indennizzo va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo,
anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, mentre il potere di liquidazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.
Si è soggiunto che (premesso che "la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto"), "nulla vieta, però, al giudice, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, procedendo, ove gli sembri che ciò possa produrre un effetto più favorevole e remunerativo, specie sul piano morale, per il richiedente, alla ideale divisione del fondo disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse voci di danno elencate nell'art. 643 c.p.p.". Posto, dunque, che quel criterio aritmetico suenunciato deve essere tenuto presente quanto meno come dato di partenza della relativa valutazione indennitaria, - ponendosi esso come dato oggettivo di equità valutabile dal giudice -, anche in riferimento alle modalità, più o meno afflittive della detenzione, ove il giudice intenda sensibilmente discostarsi dalla misura dell'indennizzo in tal guisa determinabile deve fornire adeguata motivazione idonea a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e familiare, che a quel sensibile discostamento abbiano condotto;
motivazione che non necessariamente abbisogna di particolareggiate o particolarmente approfondite espressioni, trattandosi pur sempre di una liquidazione indennitaria - e non risarcitoria-equitativa, ma che, nondimeno, deve sufficientemente svolgersi in maniera, ancorché succinta, tale da consentire il controllo di legittimità sulla logicità del divisamento espresso. Vero è, in sostanza, che la liquidazione dell'indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via equitativa;
ma l'esercizio in concreto di tale potere discrezionale deve pur sempre dare adeguata e logica contezza dell'uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito;
e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata ragione di tanto il divisamento espresso non è suscettibile di sindacato alcuno in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). E giova annotare che, richiamate le connotazioni civilistiche che pure informano l'istituto in questione, tanto è stato più volte affermato dalle sezioni civili di questa Suprema Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, n. 8807/2001; id. Sez. 2^, n. 409/2000); considerazioni che devono ritenersi valide, in parte qua, anche in tema di indennizzo, trattandosi di delibare, nell'uno come nell'altro caso, la congruità esplicativa e logica del giudizio di equità.
Ora, nel caso di specie, i giudici del merito hanno liquidato per il periodo di detenzione cautelare in carcere la somma di Euro 340,00 al giorno, in misura, quindi, del tutto congrua (ed anzi anche superiore) al parametro aritmetico suindicato.
Quanto, invece, ai periodi relativi agli arresti domiciliari ed al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, hanno determinato, rispettivamente, le somme di Euro 42,50 ed Euro 34,00, inferiori di oltre un decimo all'importo precedente, sostanzialmente rimarcando in maniera preminente le esigenze curative di cui l'istante aveva bisogno. Ma non hanno considerato la concreta, effettiva incidenza che tali misure comportavano sulla libertà dell'istante, anche in riferimento al principio di non obbligatorietà del trattamento sanitario (art. 32 Cost.) in relazione alla definitivamente accertata non commissione del fatto di reato addebitatogli, e la particolare afflittività del coatto ricovero nella struttura sanitaria, per il quale - come giustamente deduce il ricorrente - è stata liquidata una somma inferiore a quella concernente gli arresti domiciliari. Privo di fondamento, invece, è il motivo concernente il regolamento delle spese processuali tra le parti.
Deve al riguardo rilevarsi, infatti, che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione - per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto - vanno regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 c.p.c., come il ricorrente, del resto, richiama. In tale contesto, il sindacato di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali, è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono esser poste a carico della parte totalmente vittoriosa: esula da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità o meno di disporre la compensazione, sicché è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia disposto la compensazione delle spese, non essendo l'istante totalmente vittorioso quanto al petitum esplicitato e richiesto ("non inferiore ad Euro 400.000,00"), sensibilmente ridotto (Euro 53.333,00) (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. 1^, n. 9840/1996).
4.0. Conclusivamente, il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze va rigettato, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese processuali. In accoglimento del suindicato motivo di ricorso di BA, il provvedimento impugnato va annullato, quanto alla determinazione dell'indennizzo, con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bologna, cui si demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della somma liquidata, con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese civili del giudizio di Cassazione. Rigetta per il resto il ricorso del BA. Così deciso in Roma, 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005