Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
In tema di cosiddetta contestazione a catena, l'operatività della disciplina presuppone che i procedimenti cui attengono le diverse ordinanze cautelari siano tutti "in itinere", sicchè essa non trova applicazione nell'ipotesi in cui il primo procedimento si sia concluso con una sentenza di condanna passata in giudicato, sia pure in epoca successiva alla seconda ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2010, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 842
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44729/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA IA N. IL 16/10/1955;
avverso l'ordinanza n. 10136/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 22/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. Bizzarro Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22.10.09, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da VA IO avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli dell'11.11.08, con la quale era stata respinta la sua istanza, intesa ad ottenere la declaratoria d'inefficacia, ex art. 297 c.p.p., comma 3, della misura cautelare della custodia in carcere, a lui applicata il 16.5.08, siccome indagato per i delitti di associazione criminosa di stampo mafioso, estorsione, omicidio ed altro, con condotta fino al novembre 2007. Tale declaratoria di inefficacia era stata chiesta da VA IO in quanto con precedente provvedimento del 17.10.06 era stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione continuata aggravati dalle modalità mafiose, in Palma Campania fino al settembre 2005; e per tali delitti il VA era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione con sentenza del G.U.P. di Napoli del 12.3.07; ed il Tribunale del riesame a pag. 3 del provvedimento impugnato ha rilevato che era stata depositata dalla difesa del ricorrente documentazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza relativa ai fatti per i quali era stata emessa la prima ordinanza custodiale. Secondo il Tribunale non era applicabile nella specie la norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto, fra i reati di cui alle due ordinanze custodiali non sussisteva connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c), con riferimento all'ipotesi di reato commesso per eseguirne altri;
non sussisteva l'anteriorità del momento consumativo del fatto contestato con la seconda ordinanza custodiale rispetto alla data di emissione della prima;
gli elementi indiziari, in base ai quali era stata emessa la seconda ordinanza custodiale, non erano emersi prima della pronuncia del provvedimento di rinvio a giudizio relativo al fatto contestato col primo titolo custodiale;
neppure era emerso che la separazione dei due procedimenti fosse stata frutto di una scelta del P.M..
Nella specie tutti i reati per i quali era stata emessa la seconda ordinanza custodiale erano stati contestati come commessi in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza custodiale (24.3.06);
solo il delitto di omicidio era stato contestato come commesso nel 1991; tuttavia nessuna connessione poteva ipotizzarsi fra le estorsioni contestate nella prima ordinanza e tale ultimo delitto, il quale non poteva fondatamente ritenersi espressione del medesimo disegno criminoso rispetto alle estorsioni, che avevano dato luogo alla prima ordinanza custodiale;
d'altra parte il reato associativo si perfezionava al momento dell'adesione all'associazione medesima e prescindeva dai delitti fine ideati e commessi successivamente, si che fra questi ultimi ed il reato associativo non poteva ritenersi sussistente l'unicità del disegno criminoso, propria della continuazione, di cui all'art. 81 c.p.. Al di fuori dell'ipotesi di connessione qualificata, la ratio della retrodatazione poteva essere ricercata nella necessità di evitare che un'inerzia colpevole del P.M. nel chiedere la misura pregiudicasse l'indagato.
Ciò tuttavia non poteva ritenersi avvenuto nella specie in quanto gli indizi relativi all'omicidio erano pervenuti al P.M. nel luglio 2006 e compendiate in un'informativa della p.g. del 13.2.07, quindi in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza cautelare. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli VA IO ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo avvocato, che ha dedotto erronea applicazione della legge processuale e motivazione apparente, carente e frutto di travisamento dei fatti. Faceva presente che era applicabile l'istituto della continuazione fra reato associativo e reati fine, atteso che, nel caso in esame, la costituzione della consorteria era avvenuta mediante l'effettuazione di attività illecita di tipo estortivo, si che uno degli scopi essenziali dell'associazione era proprio quella di commettere tale tipo di reato.
Sussisteva nella specie una macroscopica contraddittorietà della motivazione, in quanto era lo stesso Tribunale ad avere ammesso che sussistevano i presupposti per ritenere la connessione qualificata fra reato associativo ed estorsioni, atteso che l'associazione mafiosa per sopravvivere aveva bisogno di incutere timore, di minacciare, di usare violenza e di autofinanziarsi, sì che il reato associativo fungeva da collante fra tutti i reati fine. Sussisteva poi la c.d. desumibilità degli atti, in quanto i fatti contestati ad esso ricorrente con la seconda ordinanza custodiale erano ben fermi agli inizi del 2005 e quindi risalivano ad epoca precedente ai fatti estortivi contestati con la prima ordinanza custodiale (settembre 2005) e l'informativa della p.g. del 13.2.07 non aveva alcun carattere di notività rispetto ai fatti già conosciuti in precedenza dal P.M. procedente, il quale quindi in modo del tutto indebito aveva chiesto l'emissione della seconda custodia cautelare.
Il ricorso proposto da VA IO va respinto siccome infondato. Con esso il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza impugnata abbia violato la norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, alla stregua del quale se nei confronti di un medesimo soggetto vengono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, in relazione ai quali siano ravvisabili ipotesi di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c) (concorso formale di reati e reati commessi per eseguire gli altri), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e devono essere commisurati all'imputazione più grave. Il ricorrente ha specificato infatti che nei suoi confronti sono state emesse due successive ordinanze di custodia cautelare, di cui una in data 16.5.08, siccome indagato per delitti di associazione criminosa di stampo mafioso, estorsione, omicidio ed altro, con condotta fino al novembre 2007; un'altra, precedente, risalente al 17.10.06 per i delitti di estorsione continuata aggravati dalle modalità mafiose, in Palma Campania fino al settembre 2005, per i quali il VA era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione con sentenza del G.U.P. di Napoli del 12.3.07. Come già esposto in parte narrativa, va rilevato che il Tribunale del riesame, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha fatto presente che, all'udienza di trattazione, è stata depositata dalla difesa del ricorrente documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai fatti, per i quali era stata emessa la prima ordinanza custodiale.
In presenza di detta annotazione del Tribunale del riesame, peraltro confermata anche dal difensore nell'odierno suo intervento in camera di consiglio e desumibile dai documenti in atti, va escluso che, in tema di ed. contestazioni a catena, la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi a misura disposta con ordinanza successiva, operi anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato.
Sussiste è vero sul punto una pronuncia di questa Corte non in linea con quanto sopra affermato (cfr. Cass. 6^, 24.9.08 n. 38852);
va tuttavia rilevato che il prevalente orientamento di questa Corte è nel contrario senso enunciato da questo Collegio (cfr. Cass. 5^, 20.2.08 n. 25154; Cass. 1^, 15.11.07 n. 44944; Cass. 6^, 20.2.08 n. 12334); e tale ultimo orientamento ha di recente ricevuto l'autorevole avallo delle sezioni unite di questa Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. 23.4.09 n. 20780). Si ritiene invero che presupposto ineludibile per l'applicazione dell'istituto della c.d. contestazione a catena è la condizione che i procedimenti diversi, cui attengono i titoli custodiali in questione, siano entrambi in itinere.
Il riconoscimento di tale condizione, secondo il prevalente insegnamento anche recente di questa Corte regolatrice (alle sentenze sopra citate, adde: Cass. 6^, 25.3.03 n. 23779; Cass. 4^, 3.1.07 n. 3013 rv. 238740), è in sintonia con la ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l'istituto anzidetto.
Anche in considerazione della collocazione sistematica della norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non è infatti dubitabile che il meccanismo in questione ha lo scopo di evitare che, nell'ipotesi di due distinti procedimenti in corso, con un secondo provvedimento custodiale, si allunghino in modo abnorme ed artificioso i termini di custodia cautelare relativi al primo provvedimento di cattura. Il sopravvenire del giudicato in relazione al primo procedimento, anche se intervenuto, come nel caso in esame, in epoca successiva all'emissione della seconda ordinanza cautelare e prima del riesame di quest'ultima da parte del Tribunale del riesame, fa infatti pur sempre venir meno le ragioni di garanzia sottese alla dinamica dell'istituto, per l'assorbente ragione che, una volta intervenuto il giudicato, il titolo custodiale perde la sua autonoma configurazione, andando a dissolversi ed a scomparire nella pronuncia definitiva, che diventa in tal modo il solo ed esclusivo titolo di legittimazione della privazione della libertà del condannato.
Anche dal punto di vista semantico non può poi non rilevarsi che la norma di cui all'art. 297 c.p.p. postula necessariamente che il soggetto interessato rivesta in atto la qualifica di imputato per i fatti contemplati nelle plurime ordinanze applicative della medesima misura;
e con la sopravvenuta sentenza di condanna irrevocabile per i reati, concernenti la prima ordinanza custodiale, l'imputato, all'esito del giudizio di cognizione, è ormai qualificabile processualmente come condannato, per essersi la verifica dell'ipotesi di accusa positivamente conclusa nei suoi confronti con l'accertamento del fatto contestato, si che il titolo custodiale non è più l'ordinanza cautelare, ma la sentenza di merito. Si osserva infine che le eventuali ragioni del condannato potranno essere adeguatamente fatte valere attraverso l'applicazione dell'istituto della continuazione, ovvero invocando l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'art. 649 c.p.p. atteso che, nel perimetro di forza espansiva del citato principio del "ne bis in idem" sono da ricomprendere, oltre all'esercizio dell'azione penale, altresì gli effetti cautelari e, più in generale, il potere di "ius dicere", ad opera di un giudice investito della cognizione della medesima regiudicanda propria del secondo procedimento.
Va infatti ritenuto che, con il giudicato, viene a consolidarsi la "somma preclusione", conseguente alla consumazione del potere di azione, sia penale che cautelare e del potere di giurisdizione in ordine al medesimo fatto.
Tali principi giurisprudenziali, condivisi dal Collegio, sono da ritenere applicabili nel caso in esame, ritenendosi essenziale e dirimente l'evento costituito dal passaggio in giudicato della sentenza, che ha giudicato i fatti, per i quali è stata emessa la prima ordinanza custodiale.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da VA IO.
Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Dovrà essere infine provveduto all'adempimento, di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010