Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
L'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo di diritto comune non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l'esame delle altre clausole con cui essa si integra e vicendevolmente si completa, anche in relazione all'esigenza della contrattazione in questione di apprestare una disciplina completa della realtà lavorativa del settore che è chiamata a regolare. Infatti nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole" atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preamboli, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ.. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva escluso la computabilità nella tredicesima mensilità degli impiegati e nella gratifica natalizia degli operai delle maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale sulla base di una interpretazione globale delle relative clausole contrattuali e del contratto collettivo prodotto in causa, dalla quale aveva desunto che le maggiorazioni in questione non facevano parte della "normale retribuzione", costituente parametro di riferimento della determinazione dell'importo delle suddette mensilità aggiuntive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'EL - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI Rel. - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC NO, GE LI, LO GO, AD FR, AR AR LI, EL AN, IN AR, NV UL, BO AN, RO FR, UD BR, RO US, CO LA, IS AN, PE IO, AZ GI, EN OB, NE VA, AZ LO, ER IO, FU SE, GA UG, RE DI, GI FR, DE IN, ES BR, NF LA, IC AR, PR IO, AN UC, CH FR, CH AN, NI FR, LO FR, MO GIANFR, OR LO, RA EA, CC RO, OR IC, LÀ TO, PO ED, LI OB, RA IG, AB LI, IN NI, BI AR, SE RO, HE EL, AN AR, AN NE, TO BR, AL OM, AL RI, NT CC, ZA NI, OL ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO PETRACCI, FURIO STRADELLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CARTIERE BURGO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MICHELEL 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FR PASTORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6927/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 28/11/96 R.G.N.860/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/98 dal Consigliere Dott. VIDIRI;
udito l'Avvocato PETRACCI;
uditi l'avvocati BIAMONTI e Pastore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, l'inammissibilità del primo motivo, il rigetto del terzo e quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi depositati in data 30 aprile 1992 presso la Pretura di SA, Lino Accaino, VI Angeli e gli altri ricorrenti in epigrafe riferivano di essere ( o essere stati) dipendenti della s.p.a. RE BU presso lo stabilimento di Duini (Trieste) ove si effettuavano lavori a ciclo continuo. Avevano prestato con regolare cadenza e con continuità la loro opera anche in giornate festive ed avevano percepito la maggiorazione per lavoro festivo e domenicale. Tutto ciò premesso, chiedevano l'accertamento del loro diritto al computo delle maggiorazioni retributive indicate nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, del t.f.r., della tredicesima e quattordicesima mensilità, con condanna dell'azienda stessa a pagare le somme risultanti dal diverso computo di tredicesima e quattordicesima mensilità nonché ad accantonare le maggiori somme a titolo di indennità di anzianità e t.f.r. Dopo che si era costituita in giudizio la s.p.a. RE BU, che aveva contestato le pretese avverse e che aveva spiegato domande riconvenzionali relative ai maggiori accantonamenti per t.f.r., erroneamente effettuati sulla base dei compensi per turno comprendenti le quote di contingenza congelati ed, in via subordinata, gli importi corrisposti in forza dell'accordo collettivo aziendale del 21 dicembre 1990, nel caso ne fosse stata dichiarata la nullità - i lavoratori riassumevano con un unico ricorso in data 5 gennaio 1993 la causa davanti al Pretore di Torino, essendosi quello di SA dichiarato incompetente per territorio. Con sentenza pronunziata nell'udienza -del 12 luglio 1994 il Pretore di Torino - accertato il diritto dei ricorrenti a veder computato il compenso per lavoro festivo e domenicale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982, del t.f.r. e della tredicesima mensilità - condannava la società a corrispondere ai lavoratori le somme in tal modo calcolate( da quantificare in separato giudizio) e ad accantonare, limitatamente ai lavoratori ancora in servizio, le quote di t.f.r. risultanti con deduzione, per tutti, di quanto percepito in forza dell'accordo aziendale del 21 dicembre 1990 anche in ordine ai punti di contingenza congelata, accordo di cui lo stesso Pretore dichiarava la nullità. Respingeva infine le domande relative alla quattordicesima mensilità, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. Con sentenza del 24 settembre-28 novembre 1996 il Tribunale di Torino dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di alcuni lavoratori, che avevano in corso di causa transatto la controversia;
e, pronunciando sugli appelli proposti in via principale dalla s.p.a. RE BU ed in via incidentale dai lavoratori ( che avevano chiesto la restituzione di quanto erroneamente accantonato per indennità di anzianità e tfr in conseguenza del calcolo delle maggiorazioni di turno con inserimento dei punti di contingenza congelati) respingeva le domande proposte con i ricorsi di primo grado e relative all'incidenza della maggiorazione per lavoro festivo sul t.f.r. dal 1991, nonché le domande relative all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale e festivo sulla gratifica natalizia e sulla tredicesima mensilità; confermava nel resto l'impugnata sentenza e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali anche del gravame.
Nel pervenire a tale soluzione il Tribunale ha premesso che le questioni devolute al suo giudizio concernevano il computo delle maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale prestato dai lavoratori sulla tredicesima mensilità( o gratifica natalizia per gli operai), nonché l'incidenza di tali maggiorazioni sull'indennità di anzianità e sul t.f.r. dal 1982 in poi.
In relazione alla prima questione risultava necessaria l'interpretazione della norma del contratto collettivo di categoria sulla corresponsione della gratifica natalizia e della 13^ mensilità( art. 14, parte II, norme operai e art. 15, parte III, norme impiegati), che faceva riferimento - ai fini della determinazione dell'importo- alla nozione di "normale retribuzione", risultando la mensilità aggiuntiva pari a 200 ore della "normale retribuzione" per gli operai e a 30/26 delle "normale retribuzione" mensile per gli impiegati.
Orbene, una interpretazione globale del contratto collettivo prodotto in causa ( quello del luglio 1979) portava ad escludere che le maggiorazioni in questione potessero essere considerate parte della "normale retribuzione", la cui definizione doveva ricavarsi dall'art. 20, parte prima norme generali, ove espressamente si disponeva che "ai fini del presente contratto si intende ... per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale corrispettivo in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi "(compresi stipendio o salarlo contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando dovute, indennità per ciclo continuo di 7 giorni su 7, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive.... esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa).
Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che la norma in questione, che ad una prima lettura sembra escludere dalla normale retribuzione solo gli emolumenti annuali ed indennità di cassa, deve essere considerata nel contesto dell'intero contratto collettivo, da cui si ricava sulla base di numerose clausole la esclusione delle maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale dalla normale retribuzione.
In particolare : 1) l'art. 20 include nella normale retribuzione gli aumenti periodi di anzianità, disciplinati all'art. 15, parte II, norme operai che espressamente dispone che essi fanno parte della retribuzione;
2) la indennità per lavoro a ciclo continuo, menzionata nell'art. 20, è quella pari al 6%, prevista dall'art. 8, parte prima, norme generali, che dispone che "la maggiorazione ... fa parte della retribuzione a tutti gli effetti"; 3) le maggiorazioni per prestazioni in turni di 8 ore consecutive, indicate sempre nel citato art. 20, disciplinate per gli operai dall'art. 5, parte 2 (pari all'8% per il primo e 2 turno ed al 26% per il terzo turno) fanno parte della retribuzione anche in virtù dell'espresso disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 5; 4) l'art. 5, comma 1, parte II, in ordine alla maggiorazione per turni precisa che esse si commutano sulla normale retribuzione "escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta" tale espressione, che serve a chiarire che la maggiorazione non può operare su se stessa, si rende necessaria stante l'evidente collegamento della norma con l'art. 20, che definisce la normale retribuzione;
ove infatti non vi fosse tale collegamento, la precisazione sarebbe del tutto superflua, essendo i due concetti( "normale retribuzione" e "maggiorazione sulla normale retribuzione") del tutto autonomi, assumendo le parole usate significati diversi. Invece una siffatta precisazione non è contemplata nell'art. 7, parte II, sulle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale.
Circostanza questa significativa nel senso di escludere le maggiorazioni dalla normale retribuzione, posto che l'art. 7 dispone soltanto che "Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione...";6) l'art. 11, parte II, norme operai esclude che il compenso per straordinario rientri nella retribuzione del periodo di ferie concesso. La dizione usata al riguardo ("l'operaio ha diritto ad un periodo di ferie annuali, con la normale retribuzione commisurata all'orario contrattuale") induce, quindi, ad omettere dal computo il compenso per lavoro notturno e festivo e le maggiorazioni per cui è causa dalla normale retribuzione"; 7) l'art. 21, parte prima, norme generali ( "conteggi perequativi") dispone espressamente che le maggiorazioni per lavoro a turni ( e non dunque le maggiorazioni per straordinario e lavoro festivo) sono computati nei vari istituti, ed in particolare nella 13^ mensilità e nella gratifica natalizia. Norma questa specifica che porta, dunque, ad escludere dal computo le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale;
8) le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e domenicale rilevano, per contro, ex art. 20, per la definizione della "retribuzione globale", ove corrisposte con continuità ( con riferimento all'art. 2121 c.c.), concetto quest'ultimo ben distinto da quello di "normale retribuzione" che, invece, fa riferimento esplicito a quanto corrisposto dal lavoratore "in via ordinaria"; 9) l'art. 4, parte III, norme impiegati, tratta unitariamente delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni, ma solo per quest'ultima ipotesi( turni) dispone, con espresso riferimento alla disciplina di cui all'art. 5, parte II, norme operai, che le relative percentuali di maggiorazione "fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti contrattuali" ( ultimo comma art. 4), mentre nulla è detto circa le altre voci retributive. Nel caso degli impiegati, pertanto, l'inserimento della sola maggiorazione turni nel computo degli istituti è ribadito con contestuale previsione dall'art. 20, parte generale, dall'art. 4 parte impiegati e dall'art. 5 parte operai, richiamato espressamente. Ne consegue che, ricavandosi da una interpretazione globale della contrattazione collettiva e delle summenzionate clausole, l'esclusione delle maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale nella "normale retribuzione" e la sua inclusione, di contro, nella "retribuzione globale" il in accoglimento dell'appello della società RE BU dovevano respingersi le domande dei lavoratori dirette ad includere le dette maggiorazioni nella tredicesima mensilità ( o nella gratifica natalizia) risultando le domande stesse infondate. Un diverso genere di argomentazioni il Tribunale ha spiegato in ordine alla ulteriore richiesta dei lavoratori sull' incidenza delle maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale sulla indennità di anzianità e sul trattamento di fine rapporto.
Per quanto riguardava il lavoro festivo il Tribunale ha ricordato che esso, nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982, doveva considerarsi continuativo e quindi computarsi nell'indennità di anzianità anche se non aveva scadenza fissa per dipendere dal l'avvicendamento dei turni, atteso che per giurisprudenza costante era a tal fine richiesto che il fenomeno implicante maggiorazione retributiva non avesse carattere eventuale e saltuario ma fosse connotato all'abitualità nel concreto svolgimento del rapporto, requisito quest'ultimo compatibile con la variabilità della prestazione e del suo compenso. La computabilità del lavoro festivo, nel ricorrere degli indicati presupposti, doveva poi ammettersi anche per il t.f.r. dal 1982 risultando il requisito della "non occasionalità" meno rigoroso di quello della "continuità". Su tale punto pertanto la decisione di primo grado andava confermata. Diverso era il discorso relativo alla incidenza sul t.f.r. dopo il 1990, entrando a tal riguardo in discussione l'accordo collettivo aziendale del 21 dicembre 1990 che aveva definito gli elementi componenti la retribuzione annua da prendere a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Con tale accordo le parti avevano introdotto una disciplina deteriore rispetto a quella prevista dalla legge in quanto avevano escluso per il futuro il computo del compenso per lavoro festivo sul t.f.r., includendovi invece quello per lavoro domenicale(con riferimento ai c.d. ciclocontinuisti) . Tale operazione doveva ritenersi del tutto legittima in quanto la legge n.297 del 1982, nel modificare l'art. 2120 C.C., aveva fatto salve le diverse pattuizioni, ancorché in peius, degli accordi collettivi. In particolare con il suddetto accordo le parti sociali avevano ritenuto di fissare per il futuro la non computabilità della maggiorazione per lavoro festivo nel t.f.r., computandovi di contro la maggiorazione di turno nonché la contingenza maturata dalla data del 1 febbraio 1977 anziché considerarla congelata alla stessa data come previsto dalla legge n. 91 del 1977. Tali intese avevano decorrenza dalla data dell'accordo stesso. Per quanto riguardava il periodo anteriore veniva poi stabilito che la maggiorazione per lavoro domenicale venisse accreditato sugli accantonamenti relativi alle spettanze di fine rapporto del personale a ciclo continuo;
che la maggiorazione contrattuale di turno venisse calcolata sugli accantonamenti relativi alle spettanze di fine rapporto del personale senza tener conto della quota di contingenza maturata dalla da del 1 febbraio 1977( e congelata ai sensi della legge n. 91 del 1977 e 297 del 1982) ; che le conseguenti variazioni dell'accantonamento venissero effettuate in modo forfettario sino al 1988 e da - tale data si procedesse invece alle maggiorazioni domenicali effettivamente corrisposte ai singoli lavoratori. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l'accordo del 1990 doveva ritenersi valido perché, riguardato nel suo complesso, si mostrava rispettoso del diritto quesiti, e delle posizioni delle parti per essere stati osservati i vincoli di legge.
Ne conseguiva che sino al 1990 le domande dei lavoratori dovevano essere accolte con conseguenziale integrale computo dei compensi per lavoro festivo e domenicale corrisposti sul t.f.r., non potendosi invece a partire dal 1 gennaio 1991 computare il compenso per lavoro festivo, secondo la previsione ( non retroattiva) del punto b) dell'accordo del 21 dicembre 1990.
Sul problema della riconvenzionale della s.p.a. RE BU (accolta dal Pretore) sulla restituzione di quanto erroneamente accantonato per indennità di anzianità e tfr in conseguenza del calcolo delle maggiorazioni di turno con inserimento dei punti di contingenza congelati, il Tribunale ha rigettato l'appello incidentale spiegato dai lavoratori, osservando sul punto che nella fattispecie in esame era configurabile un indebito ex art. 2033 c.c. e che la richiesta dei lavoratori di trattenere quanto accantonato non poteva fondarsi ne' sul disposto dell'art. 2126 c.c. ( versandosi in una ipotesi di violazione di una norma imperativa, quale quella dell'art. 2 del d.l. n. 12 del 1977) ne' sulla passi aziendale(non invocabile perché la legge vietava il computo degli aumenti di contingenza sugli istituti in questione in maniera cogente ed inderogabile).
Avverso tale sentenza i ricorrenti in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. RE BU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti in epigrafe deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 17 accordo interconfederale 27 ottobre 1946 recepito e reso efficace "erga omnes" dal d. p. r. n. 1070/1960). In particolare sostengono i ricorrenti che il fatto che il turno domenicale e festivo inerisse alla normale prestazione del c.d. lavoratore "cicloturnista" avrebbe dovuto comportare, nel rispetto del menzionato accordo del 27 ottobre 1946 (che per gli operai in servizio alla data di applicazione dell'accordo commisura la gratifica natalizia alla misura di 200 ore della "retribuzione globale di fatto" e per gli impiegati prevede la corresponsione della tredicesima mensilità "sulla base della retribuzione globale mensile di fatto), il computo del medesimo turno nella tredicesima mensilità.
Il motivo va rigettato in ragione della novità della questione sollevata.
Il Pretore nel decidere sul calcolo della 13^ mensilità in favore dei ricorrenti aveva fondato l'accoglimento della domanda dei lavoratori unicamente sulla base della disciplina collettiva. Tale statuizione relativa alla causa petendi delle richieste fatte valere in giudizio non è stata più oggetto di contestazione nel corso del giudizio sicché non può più introdursi in questa sede un nuovo thema decidendum. Sotto altro versante non può trascurarsi la già di per sè decisiva considerazione che comunque il ricorso per cassazione sul punto non si presenta improntato al necessario requisito della decisività e dell'autosufficienza atteso che le disposizioni legislative richiamate ben potevano rimanere prive di qualsiasi efficacia in presenza di una più favorevole ( nel complesso) disciplina del rapporto lavorativo introdotta dalla contrattazione collettiva di diritto comune.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli articoli 1362, 1363, 1367 c.c. art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché vizi di motivazione art. 360 n. 5 c. p. c. ) . In particolare lamentano che il tribunale ha fornito una errata interpretazione del concetto di "retribuzione normale" ed, al fine di decidere intorno al computo delle maggiorazioni per cui è causa nella suddetta retribuzione, aveva fatto riferimento unicamente ad alcune norme contrattuali (art. 8, sull'orario di lavoro, parte 1, norme generali;
art. 5, sugli operai turnisti, parte 2, norme operai;
art. 21, sui conteggi perequativi, parte 1, norme generali;
art. 7, sul lavoro straordinario, notturno e festivo, parte 2, norme operai;
art. 11, sulle ferie, parte 2, norme operai) senza soffermarsi invece su altre disposizioni ( art. 18, su malattia ed infortunio, parte 2, norme operai;
art. 21, infortunio sul lavoro e malattia professionale, parte 3, norme impiegati).
Aggiungono inoltre che, in quanto cicloturnisti, essi ricevevano in maniera costante, indefettibile e per di più predeterminata prestazioni festive che non si aggiungevano alla prestazione oraria contrattuale ma di questa facevano parte integrante. Sostengono ancora che l'interpretazione data dal tribunale all'art. 20 del contratto collettivo portava a vanificarne il contenuto atteso che non era dato riscontrare nella logica, nella legge e nello stesso contratto collettivo, un solo elemento incompatibile o comunque idoneo a smentire la corretta conclusione che il suddetto articolo 20 esclude dalla "normale retribuzione" solo i corrispettivi attribuiti con periodicità annuale, e non quindi i corrispettivi di cui si chiedeva in giudizio la computabilità.
Le conclusioni del giudice d'appello avevano pertanto determinato la violazione del canone letterale di cui all'art. 1362 c.c. e di quello del rispetto dell'intenzione dei contraenti di cui all'art. 1363 c.c. perché il carattere generale ed astratto della latissima definizione di "retribuzione normale" adottata dal citato art. 20, come pure il carattere ostentatamente esemplificativo e per nulla tassativo dell'elencazione in esso contenuta, erano chiaramente finalizzati a dettare una regola iuris applicabile ad una varietà di casi , diversi ed ulteriori rispetto a quelli specificatamente disciplinati dal contratto collettivo. Ulteriori errori addebitabiii al Tribunale consistevano poi : nella mancata visione dell'art. 27 del contratto collettivo, tessera essenziale della nozione di retribuzione globale ed al tempo stesso "cartina di tornasole della corretta nozione di retribuzione normale"; nell'individuazione di riscontri obiettivi, che lungi dal convalidare la tesi seguita, apparivano privi di consistenza sul piano logico-argomentativo, quasi che non fosse di per sè decisivo il fatto che, trattandosi di corrispettivi periodicamente ricorrenti a cadenza non ultramensile, essi integrano perfettamente la nozione contrattuale di retribuzione normale di cui rispettano tutti i requisiti;
nella mancata considerazione delle norme in materia di malattia (professionale e non) ed infortunio (sul lavoro e non) le quali nel fare riferimento ripetutamente alla "retribuzione normale" precisano soltanto che ne resta escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario, e non quindi i compensi per lavoro notturno o festivo.
Per concludere, nell'interpretazione del citato art. 20, era stato violato - come detto ~ il canone secondo cui "in claris" non fit interpretatio", stante l'univocità della clausola contrattuale, sicché ogni ulteriore interpretazione era inammissibile perché portava a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva intenzione dei contraenti.
Anche questa motivo va rigettato.
È giurisprudenza costante che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solamente quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione si può giungere quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente ed illogico, non già allorquando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte( cfr. tra le altre : Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 29 novembre 1986 n. 7054; Cass. 14 giugno 1978 n. 2947). Ed è ugualmente costante l'insegnamento dei giudici di legittimità che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. ( cfr. ex plurimis :
Cass. 2 dicembre 1996 n. 10767; Cass. 11 novembre 1996 n. 9819; Cass.11 gennaio 1996 n. 268). E sempre in tema di contratto collettivo di diritto comune questa Corte ha di recente affermato che l'interpretazione di una clausola di detto contratto non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l'esame delle altre clausole con cui essa si integra e vicendevolmente si completa, anche in relazione all'esigenza della contrattazione in questione di apprestare una disciplina completa della realtà lavorativa del settore che è chiamata a regolare. Infatti nella contrattazione collettiva, la comune intenzione delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli( nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, come preamboli, premesse, note a verbali, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. ( cfr. in tali sensi : Cass. 6 maggio 1998 n. 4592; Cass. 6
ottobre 1997 n. 9713). In questa direzione si è infatti osservato che "tenendo nel dovuto conto quell'orientamento dottrinario che assegna nell'ambito dell'attività ermeneutica del contratto una tendenziale prevalenza alla regola che vede in ciascuna clausola, al contempo, l'oggetto ed il mezzo di interpretazione, può affermarsi che la regola dell'art. 1363 c.c. diretta ad evidenziare la comune volontà delle parti attraverso un esame ed una interpretazione del complesso dell'atto, assume per quanto attiene alla contrattazione collettiva una portata incisiva, e certamente più rilevante di quanto è dato constatare con riferimento ai singoli contratti di diritto comune"( cfr. in tali termini : Cass. 6 maggio 1998 n. 4592 cit.).
Orbene, la sentenza impugnata nell'interpretare la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti lavorativi degli attuali ricorrenti, si è attenuta ai principi innanzi enunciati, fornendo alle conclusioni cui è pervenuta una motivazione che, per risultare congrua e pienamente logica, non è suscettibile di alcuna censura in questa sede. Ed invero il giudice d'appello, dopo avere esaminato le norme del contratto collettivo di categoria riguardanti la gratifica natalizia e la tredicesima mensilità( art. 14, parte II, norme operai e art. 15, parte III, norme impiegati) che facevano riferimento alla "normale retribuzione", ha preso successivamente in considerazione, al fine delle determinazione di tale retribuzione, l'art. 20, parte prima, norme generali.
Disposizione quest'ultima, che è stata, infine, esaminata non soltanto nel suo tenore letterale, perché di essa si è delimitata la vera portata attraverso una attenta e completa valutazione di tutte quelle clausole contrattuali, che richiamavano la nozione di "normale retribuzione" ai fini della determinazione per gli operai e per gli impiegati dei diversi trattamenti retributivi. Il Tribunale ha cosi proceduto ad una esame complessivo delle diverse clausole contrattuali, idoneo, per quanto innanzi detto, a rivelare la vera volontà sottesa agli accordi sindacali e capace pertanto di meglio evidenziare la nozione di "normale retribuzione". Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge ( art.419, 1 comma, c. c. ) ed insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta nullità dell'accordo collettivo aziendale del 21 dicembre 1990. In particolare deducono che il Tribunale ha erroneamente tralasciato di dichiarare nullo l'accordo del 1990 nonostante la violazione da parte dello stesso accordo del divieto ex art. 2 del d.l. n. 12 del 1977 di corrispondere aumenti dell'indennità di contingenza su alcuni istituti contrattuali. In altri termini, l'inclusione della contingenza che avrebbe dovuto essere bloccata era collegata o, meglio, faceva parte integrante dell'accordo stesso (oggetto determinante dell'accordo era stato il computo nel t.f.r. degli scatti di contingenza e su tale presupposto le organizzazioni sindacali avevano rinunciato al computo del festivo nell'indennità di anzianità e nel t.f.r. e sul pregresso, sicché si era in presenza di un accordo non derogativo in peius ma di un accordo non peggiorativo che però fondava le sue basi su una palese violazione della norma di legge), sicché il Tribunale avrebbe dovuto dare corretta applicazione al disposto dell'art. 1419, comma 1, c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
Il motivo è infondato.
In primo luogo va ricordato come i ricorrenti abbiano basato parte delle loro pretese anche sulla validità dell'accordo aziendale del dicembre 1990, sicché la censura si presenta come nuova in quanto articolata su argomentazioni mai esposte nel corso del giudizio. Comunque il motivo si presenta privo di fondamento perché, facendo riferimento espresso alla norma dell'art. 1419, comma 1, C.C., si incentra sull'assunto, dedotto ma non dimostrato, che l'accantonamento di somme di contingenza, che si dovevano congelare, su alcuni istituti contrattuali, abbia costituito elemento determinante per la conclusione dell'accordo stesso e sia stato, secondo il volere delle parti sociali, condizione determinante pure del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti della società per il periodo successivo all'accordo stesso e per il mancato riconoscimento del lavoro festivo nel t.f.r. Ma dette condizioni, che abbisognavano di accertamenti da effettuare in sede di merito, non sono state in alcun modo addotte e provate dai ricorrenti nei precedenti gradi di giudizio e rimangono in questa sede delle mere asserzioni come tali ininfluenti per la decisione. A tale riguardo non va sottaciuto che la prova nel caso di specie si appalesava indispensabile anche a seguito della diversa prospettazione della società, che ha sostenuto che l'accordo stesso non prevedeva affatto la conservazione, da parte dei lavoratori, di somme non dovute ed ad essi accreditate indebitamente contro il divieto di legge, ma contemplava unicamente la restituzione di quelle somme mediante la compensazione con quelle derivanti a loro credito dall'accordo a titolo di maggior importo del tfr scaturente dal concordato ricalcolo con inclusione della maggiorazione per lavoro domenicale. Nè all'integrale applicabilità al contratto collettivo di diritto comune del richiamato art. 1419 c.c. osta la stretta interdipendenza tra le diverse clausole della contrattazione collettiva costituente, come visto, punto qualificante dell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune - essendo evidente che una ricaduta, in ogni caso, sull'intero contratto della nullità di una singola clausola, in assenza di una penetrante indagine sul rievo che le parti sociali hanno inteso attribuire alla singola clausola della cui validità si discute, si porrebbe in contrasto con i fondamentali canoni della conservazione del negozio giuridico e del rispetto della volontà delle parti - principi estensibili alla materia in esame stante la natura privatistica della contrattazione collettiva - e, per di più, priverebbe i lavoratori senza alcuna logica e giustificazione sociale dell'intera disciplina pattizia con conseguenze non certo positive nell'assetto delle relazioni industriali.
A conforto di quanto ora detto è opportuno il richiamo alla regola, ribadita in giurisprudenza, che agli effetti della disposizione dettata dall'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità deve essere fornita dall'interessato ed il giudizio sul punto è riservato dal giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici ( cfr. tra le altre:
Cass. 1 marzo 1995 n. 2340; Cass. 10 marzo 1980 n. 1592). Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, infine, violazione di legge, art. 112 c.p.c., e cioè vizio di ultrapetizione in quanto la società convenuta, in via subordinata aveva chiesto la condanna di ricorrenti, in caso di nullità dell'accordo alla restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di anzianità e di contingenza. Il Tribunale di Torino, avendo ritenuto la validità dell'accordo, non poteva accogliere la riconvenzionale stante i termini in cui la BU l'aveva formulata in ricorso. Anche tale ultima censura risulta priva di qualsiasi fondamento, in quanto essa si fonda su di una realtà fattuale diversa da quella per cui è causa, atteso che - come si evince dalla sentenza impugnata - la riconvenzionale della società RE BU per la restituzione di quanto erroneamente accontonato ( per indennità di anzianità e tfr in conseguenza del calcolo delle maggiorazioni di turno con inserimento dei punti di contingenza congelati ) è stata accolta dal Pretore, con decisione sul punto confermata dal giudice d'appello, perché era da ravvisarsi ex art. 2033 c.c. un indebito oggettivo. Statuizione questa che, oltre a rispettare il principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, non è stata oggetto di specifica censura in questa sede.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 Gennaio 1999