Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 2
Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.
La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 9 Gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, comma primo, della stessa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.
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- 1. Annullabilità di delibera condominiale per mancata comunicazione ai condominiAccesso limitatoLuca Bardaro · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2007
- 2. Condominio, comunicazioni a condomini, onere della prova, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGAR0 - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA CA, DI AI MA, SS DO, CH PA, TT AN, OL EL, OR NE, CH RN, RA AO nella qualità di procuratore generale del figlio RA LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato GENTILONI SILVERJ CARLO ALBERTO, che li difende unitamente all'avvocato MANO DI AI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA VALBONDIONE 98 ROMA, in persona dell'Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 10, presso lo studio dell'avvocato GERMANO D'INNOCENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 674/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli Avvocati Giuseppe CERULLI, per delega, depositata in udienza, da parte dell'Avv. Carlo Alberto Gentiloni Silverj, e Avv. RIno DI AI, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento;
udito l'avvocato Germano D'INNOCENZO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 17 febbraio 1992, GI LM, RI Di MA, DO SS, PP RU, AN TT, RE NA, IO RR e NE MI, AO SS - per il figlio OM - convennero, davanti al Tribunale di Roma, il condominio dell'edificio di via Valbondione 98, Roma: domandarono la dichiarazione di nullità della delibera 12 giugno 1992, con la quale l'assemblea aveva approvato a maggioranza la relazione, redatta dall'arch. Roberto Del Monte, concernente la trasformazione in impianti autonomi dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda e, conseguentemente, aveva stabilito di non attivare l'impianto centralizzato per la stagione successiva. Premesso di essere proprietari di unità immobiliari site nell'edificio, dedussero che la soppressione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e di produzione dell'acqua calda era stata disposta in contrasto con la legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede la trasformazione e non la soppressione dell'impianto centralizzato e che, in ogni caso, riguarda gli impianti per il riscaldamento e non anche quelli per la produzione dell'acqua calda. Aggiunsero che mancava un progetto ed un preventivo di spesa, che la relazione approvata non era conforme alla legge e che alla soppressione dell'impianto centralizzato si poteva provvedere solo dopo la approvazione ed il collaudo dei nuovi impianti da parte dell'autorità di controllo.
Il Condominio dell'edificio, in persona dell'amministratore in carica, si costituì e rispose che oggetto della delibera impugnata era soltanto la approvazione della relazione tecnica concernente la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e produzione dell'acqua calda: trasformazione già decisa con una precedente delibera. Precisò che la relazione dell'arch. Del Monte era conforme a legge e che eventuali deficienze potevano determinare conseguenze sul piano amministrativo e non già l'annullamento della delibera. Chiese il rigetto della domanda.
Con sentenza 4 febbraio - 3 marzo 1993, il Tribunale di Roma, dichiarò la nullità della deliberazione assunta a maggioranza dall'assemblea dei condomini il 12 giugno 1992 e condannò il condominio alla rifusione delle spese.
Pronunziando sull'impugnazione proposta dal condominio, in contraddittorio con i suddetti condomini, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24 gennaio - 1 marzo 1995, accolse l'impugnazione e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta dai condomini, che condannò alla rifusione delle spese. Ricorrono per cassazione GI LM, RI Di MA, DO SS, PP RU, AN TT, RE NA, IO RR e NE MI, AO SS per il figlio OM;
resiste con controricorso il condominio, in persona dell'amministratore in carica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso, i ricorrenti deducono:
1.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice.
Contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La Corte d'Appello, dopo aver affermato che i primi due motivi di impugnazione non dovevano essere esaminati, ha poi asserito che la causa doveva decidersi in base al secondo motivo di gravame. Oltre siffatta macroscopica contraddizione, quanto posto dalla Corte d'Appello a fondamento della decisione non era mai stato dedotto dal condominio come motivo di appello.
1.2 Violazione e falsa applicazione della legge n. 10 del 1991 e, in particolare, tra gli altri, degli artt. 25, 26, 27 e 28 di detta legge, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 cod. civ., sempre in relazione all'art.360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte d'Appello ha affermato che non spettava al Tribunale valutare l'idoneità della delibera al conseguimento dello scopo, fatto proprio dall'assemblea con la precedente deliberazione, assunta ai sensi dell'art. 26 della legge n. 10 del 1991. Così argomentando la Corte ha violato questa legge.
Il Tribunale aveva esattamente ritenuto che la relazione tecnica Del Monte non rispondesse ai requisiti di legge. Orbene, l'accertamento della non conformità alla legge della relazione tecnica e della mancanza in calce alla stessa della attestazione di conformità si risolveva in un sindacato di legittimità: pertanto, la delibera avente ad oggetto l'approvazione di una siffatta relazione era sicuramente nulla o annullabile.
1.3 Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Violazione e falsa applicazione della legge 10/91 e dell'art. 1120 comma 2 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che la decisione di non attivare l'impianto centralizzato di riscaldamento e l'impianto centralizzato di acqua calda sanitaria non sarebbe stata presa in via autonoma dall'assemblea del 12 giugno 1992, bensì come atto esecutivo di decisioni precedenti. Tuttavia la stessa Corte ha omesso di specificare quale fosse la delibera precedente, di cui quella impugnata era un mero atto esecutivo.
La sentenza è viziata da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove afferma che il Tribunale non avrebbe potuto annullare la delibera impugnata, che invece sarebbe caduta automaticamente una volta che fosse stata esclusa l'efficacia della prima delibera, dimenticando che la prima delibera era stata sospesa dal Tribunale e che, pertanto, la delibera impugnata doveva in ogni caso considerarsi presa in via autonoma.
Non solo, ma consentire la soppressione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in attuazione di una precedente delibera costituisce una indubbia violazione dell'art. 1120 comma 2 cod. civ., posto che la relativa innovazione è vietata dalla stessa norma. Secondo il ragionamento della Corte, sarebbe possibile approvare a maggioranza la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e, con una successiva delibera, approvare la disattivazione dell'impianto di riscaldamento, con la conseguenza che i condomini dissenzienti non potrebbero impugnare ne' la prima, ritualmente approvata, ne' la seconda, perché esecutiva della prima.
1.4 Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ.
Il Tribunale aveva affermato che l'approvazione del progetto implica e contiene in sè, in maniera autonoma rispetto alle precedenti deliberazioni, il rinnovato proponimento di procedere alla trasformazione dell'impianto.
Con l'impugnazione, il condominio avrebbe dovuto censurare tale affermazione, ma non lo aveva fatto. Su tale punto
(sull'interpretazione data dal Tribunale alla delibera impugnata ed al suo oggetto) si formato il giudicato e non poteva la Corte, in difetto di specifico gravame sul punto, ritornare su tale argomento.
1.5 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1368 cod. civ., in quanto applicabili, degli artt. 1136 e 1137 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. , in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). In relazione all'appello incidentale subordinato, concernente l'annullamento della delibera perché vertente su materia estranea all'ordine del giorno, la Corte d'Appello ha affermato che nel testo dell'ordine del giorno sarebbe chiaramente sottinteso il riferimento all'incarico precedentemente conferito. Poiché ciò, in effetti, non risultava, la Corte ha ritenuto di superare il punto con il richiamo alle norme sull'onere della prova, peraltro richiamate a sproposito e chiaramente violate.
2.- Come è noto, la legge 9 gennaio 1991, n. 10, a far tempo dalla sua entrata in vigore, -al fine di favorire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e per agevolare le modifiche degli impianti di riscaldamento, -apporta due importanti novità per ciò che concerne la disciplina del condominio negli edifici.
A norma dell'art. 26, nn. 2 e 5, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1120 e 1136 del codice civile, dall'assemblea dei condomini possono essere approvati a maggioranza: a) gli interventi nelle parti comuni degli edifici volti al contenimento del consumo energetico e alla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
b) le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.
La stessa legge stabilisce, inoltre, che i proprietari, i quali intendono eseguire lavori, opere, modifiche, istallazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, o al risparmio energetico o all'uso razionale dell'energia, assieme alla denunzia di inizio dei lavori, devono depositare il progetto delle opere e una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge (art. 28). Non occorre fare ricorso all'intervento integratore dell'interprete per affermare che alla relazione, espressamente qualificata "tecnica" dalla legge - prevista allo scopo di garantire l'idoneità dei nuovi impianti, dei lavori, delle opere, delle modifiche e delle istallazioni a conseguire il fine del risparmio energetico, dell'uso più razionale dell'energia, ovvero dell'efficace adozione di sistemi di termoregolazione o di contabilizzazione del calore - è assegnata la funzione di formulare un giudizio tecnico di adeguatezza funzionale rispetto ai ricordati fini legislativi.
Ciò posto, una cosa è la delibera di approvazione degli interventi nelle parti comuni degli edifici, volti al contenimento del consumo energetico e alla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, ovvero delle innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato;
altra la delibera di approvazione della relazione tecnica da allegare al progetto. In ogni caso si tratta di manifestazioni della cosidetta volontà unitaria del collegio, ma di atti aventi un contenuto diverso: la prima delibera esprime il volere di modificare l'impianto, la seconda l'intento di fare propria la relazione tecnica. La seconda, ovviamente, fa seguito alla prima e non si regge indipendentemente da essa.
Coerentemente la giurisprudenza afferma che la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26 comma 2 L. 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art. 8 lett. g) della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità, di cui all'art. 28 comma 1 della stessa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera (Cass., Sez. II,.1 luglio 1987, n. 5843). Per completezza, conviene ricordare che il sindacato del giudice sulle deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini attiene alla contrarietà o no delle stesse alla legge o al regolamento di condominio, non essendo ammesso un apprezzamento di merito e di opportunità da parte del giudice. Pertanto, non può mai essere dedotto come motivo di annullamento (o di nullità) l'apprezzamento compiuto dalla maggioranza delle questioni trattate in assemblea (Cass., Sez. II, 5 novembre 1990, n. 10611; Cass., Sez. II, 27 gennaio 1988, n. 731). 3.- Premessi i principi di ordine generale, la decisione dellà controversia segue de plano.
3.1 La contraddizione denunciata con il primo motivo è irrilevante.
Nella sentenza, invero, si afferma che i primi due motivi non vanno esaminati e, poi, si aggiunge che la causa deve decidersi in base al secondo motivo (pag. 8).
Si tratta, tuttavia, di un mero errore nominalistico, del tutto ininfluente, in quanto la sentenza non prende in esame il secondo motivo, concernente la mancata specificazione delle ragioni idonee a dimostrare le carenze della relazione tecnica, sibbene quello riguardante la sussistenza dei poteri "coercitivi" del condominio rispetto ai singoli condomini (prima censura del primo motivo). Ciò premesso, l'argomento posto a fondamento della decisione era stato fatto valere dal condominio.
Il Tribunale aveva pronunziato la nullità della delibera di trasformazione dell'impianto di riscaldamento, perché non era accompagnata dalla relazione tecnica e, perciò, non consentiva ai singoli di verificare la sua conformità alla legge.
La Corte d'Appello osserva, anzitutto, che la delibera di approvazione della relazione tecnica era subordinata alla deliberazione precedente, concernente la approvazione della trasformazione dell'impianto; osserva, altresì, che la delibera (impugnata) si fondava su una valutazione di merito, insindacabile davanti al giudice. Per la verità, l'assemblea dei condomini è istituzionalmente competente a porre in essere ed a manifestare la cosidetta volontà unitaria dei partecipanti, non certo a formulare un parere legale. In effetti, la valutazione compiuta dalla delibera, di cui si discute, circa la corrispondenza della relazione tecnica ai fini della legge speciale non raffigura in concreto una valutazione di legittimità, ma la manifestazione di volontà di completare l'iter legislativo con la approvazione del giudizio tecnico contenuto nella relazione. La decisione della Corte d'Appello, pertanto, appare corretta perché - previa adeguata interpretazione - accoglie il motivo di impugnazione, sulla base della corretta considerazione che l'autorità giudiziaria non ha il potere di sindacare il merito delle deliberazioni assembleari, le quali vincolano anche i condomini dissenzienti (seconda censura del primo motivo).
3.2 Quanto detto sopra supera le critiche formulate con il secondo motivo. La relazione tecnica da allegare al progetto si sostanzia in un giudizio tecnico;
la approvazione del giudizio tecnico consiste in una manifestazione di volontà - la volontà di far propria la relazione, che sottende una valutazione di merito - rispetto alla quale non è ammesso il sindacato in sede di legittimità.
3.3 Assolutamente corretta è l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui la decisione di non attivare l'impianto centralizzato di riscaldamento e quello dell'acqua calda sanitaria è stata presa dall'assemblea del 12 giugno 1992 non in via autonoma, bensì come atto esecutivo della decisione precedente. È pur vero che la Corte non indica specificamente la delibera anteriore, ma questa risulta implicitamente ed in modo univoco dai richiami all'altro procedimento giudiziario pendente tra le stesse parti (prima censura del terzo motivo).
Non sussiste alcun vizio di motivazione, laddove la sentenza afferma che il Tribunale non avrebbe potuto annullare la delibera impugnata, perché questa sarebbe caduta automaticamente una volta che fosse stata esclusa l'efficacia della prima delibera. Il fatto che la prima delibera sia stata sospesa dal Tribunale appare irrilevante, poiché della sospensione (momentanea) poteva sempre chiedersi la revoca (seconda censura del terzo motivo). D'altra parte, la decisione di sopprimere l'impianto centralizzato di riscaldamento, in attuazione della precedente delibera adottata a maggioranza, non costituisce una violazione di legge, posto che le disposizioni di cui all'art. 1120 cod. civ. dalla legge n. 10 del 1991 vengono espressamente derogate (terza censura del terzo motivo).
Allo stesso tempo appare corretto il ragionamento della Corte d'Appello, secondo cui non è possibile impugnare, deducendo come vizio la approvazione a maggioranza, ne' la delibera di trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ne' quella successiva di disattivazione del suddetto impianto. Avuto riguardo alle deroghe introdotte alle norme del codice civile dalla ricordata legge speciale 9 gennaio 1991, n. 10, la approvazione a maggioranza della delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato non costituisce causa di invalidità, ragion per cui i condomini dissenzienti non possono dedurre questo asserito vizio per impugnare la delibera di trasformazione, ne' quella successiva di disattivazione dell'impianto - ormai sostituito - che del resto ha carattere meramente esecutivo e conseguenziale (quarta censura del terzo motivo).
2.6 L'affermazione del Tribunale, secondo cui l'approvazione del progetto implicava e conteneva in sè, in maniera autonoma rispetto alle precedenti deliberazioni, il rinnovato proponimento di procedere alla trasformazione dell'impianto, ha formato oggetto specifico di impugnazione, riportata nella esposizione del motivo di appello preso in esame (quarto motivo di ricorso).
2.7 Quanto all'appello incidentale subordinato, concernente l'annullamento della delibera perché vertente su materia estranea all'ordine del giorno, appare corretta la decisione della Corte d'Appello, secondo cui in difetto di produzione dell'ordine del giorno, le conseguenze andavano addebitate agli attori, ai quali incombeva il relativo onere.
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999