Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2001, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
0e61378 03025 /0 1 REPUB PO LO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto 6 8 E 9 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 1 N / 4 O I / Thuim 6 Z 2 A . R Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compost R . T Straordinaria P S . I D G L E E R D Presidente R.G.N. 18229/98 Dott DELLI PRISCOLI I A S N D E S E Consigliere Cron. 6334 P T A Dott. Mario CICALA N E S E Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 16/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere -Dott. Simonetta SOTGIU UFFICIO COPIE Richiesta copla studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti L. 3000 SENTENZA 5 MAR 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GIORGIO & C SAS, in persona del ALMERIA DI GHIRARDI Socio accomodatario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato BARBERIS GIORGIO, che lo difende unitamente agli avvocati TABELLINI TOMASO, TABELLINI . CARLO, giusta delega a margine;
N --- ricorrente
contro
CANCELLER A MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO NOVARA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 2000 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1930 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta -1- e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 329/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 19/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BARBERIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il rigetto del ricorso. Ал Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società Almeria ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio del Registro di Novara aveva rettificato, ricorrendo al criterio della capitalizzazione del reddito, in £. 470.000.000 il valore dei beni posseduti dalla Società, dichiarato in £. 218.917.173 ai fini il 1983. Ladell'INVIM straordinaria per Commissione tributaria di primo grado ha ridotto il valore accertato a £. 280.700.000, ma la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata in data 19 agosto 1997, è andata di diverso avviso ed ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non utilizzabile come valore iniziale dei beni quello definito nel 1982 in sede di condono, e congruo il valore finale accertato in base alla stima UTE. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la S.a.s. Armeria sulla base di un unico articolato motivo. L'Amministrazione delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col motivo di ricorso, adducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 19 DPR 643/72 3 . e 34 D.L.vo 346/90, la ricorrente rileva che la Commissione Regionale si è limitata ad affermare che il valore iniziale dell'immobile non poteva corrispondere a quello definito per condono, senza tener conto delle doglianze dell'appellante (ora ricorrente) che vengono quindi riproposte, riguardanti in particolare: a) la nullità dell'avviso di accertamento perché solo apparentemente motivato e comunque probatorio, per aver l'aspettocarente sotto utilizzato, per la determinazione del valore degli immobili in questione, il metodo di capitalizzazione del reddito, utilizzando il dato relativo al reddito medio annuo senza giustificarne la misura, e il tasso di capitalizzazione del 2%, in luogo del tasso lordo del 3,85% di rendimento stabilito per gli immobili locati in regime di equo canone. Errato, e comunque privo di supporto probatorio sarebbe anche il dato relativo al canone medio annuo, sul quale era stata calcolata la detrazione delle spese, in base alla percentuale del 25%, di cui non è stata data giustificazione. Né alcun riscontro con altri immobili aventi analoghe caratteristiche è stato dato dall'Ufficio, con riferimento alla valutazione sintetico comparativa effettuata. b) La erronea individuazione dei tassi di capitalizzazione, dell'entità degli affitti e delle spese utilizzate per la determinazione del reddito Infatti dall'immobile. netto ottenibile complessivamente il dell'immobile valore determinato con i dati ufficiali dichiarati dall'Amministrazione finanziaria ammonterebbe a £. 191.060.893, che è valore minore di quello dichiarato dalla contribuente. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno appresso precisati. La Commissione Regionale ha infatti ritenuto valido, sul piano formale, l'operato dell'Ufficio in relazione ai valori esposti nell'avviso di accertamento, e ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tale avviso è motivato, allorché consente alsufficientemente contribuente di proporre le sue difese. La decisione impugnata è tuttavia carente, laddove, a fronte della precisa e dettagliata difesa posta in essere dalla ricorrente nei motivi d'appello, non ha, neppure per implicito, argomentato in ordine alla valenza di tali doglianze, lasciandole senza risposta e limitandosi 5 ad affermare apoditticamente che i valori accertati "sono congrui rispetto alle stime adottate dall'UTE". Una tale motivazione, che vanifica, l'attività difensiva svolta dallaignorandola, contribuente, vizia gravemente la sentenza impugnata, nel cui succinto contesto le ragioni dell'Amministrazione non appaiono sufficientemente comprovate. L'accoglimento del ricorso per quanto di ragione comporta la cassazione nei precisati limiti della sentenza "de qua", con rinvio degli atti, per un nuoVO esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che pronuncerà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, dellaanche per le spese, ad altra Sezione Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Roma, 16 novembre 2000. Il Presidente Il Relatore Mewestllliſized. Asyn IL NCELLIERE C1 www.NZ ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -2 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 IN ST