Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 28991
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Sentenza 28 giugno 2001

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In tema di dispensa dall'obbligo di leva, l'art.11, comma 2 della legge 24 dicembre 1986, n.958 evidenzia in modo inequivoco che la prevalenza dell'interesse, costituzionalmente protetto, alla cura della prole comporta che alla presenza di figli segue l'immediata efficacia sospensiva, "ope legis", dell'obbligo di prestare servizio militare, situazione giuridica del tutto diversa dalla dispensa dal servizio, che opera solo al termine del previsto procedimento amministrativo. Ne consegue che la domanda di affidamento in prova presentata da persona che, condannata per il reato di diserzione, abbia documentato la nascita di un figlio, non può essere rigettata sul presupposto - errato in quanto l'obbligo di prestare il servizio non è più attuale - del permanere dell'assenza arbitraria dal reparto di leva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 28991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28991
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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