Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
In tema di dispensa dall'obbligo di leva, l'art.11, comma 2 della legge 24 dicembre 1986, n.958 evidenzia in modo inequivoco che la prevalenza dell'interesse, costituzionalmente protetto, alla cura della prole comporta che alla presenza di figli segue l'immediata efficacia sospensiva, "ope legis", dell'obbligo di prestare servizio militare, situazione giuridica del tutto diversa dalla dispensa dal servizio, che opera solo al termine del previsto procedimento amministrativo. Ne consegue che la domanda di affidamento in prova presentata da persona che, condannata per il reato di diserzione, abbia documentato la nascita di un figlio, non può essere rigettata sul presupposto - errato in quanto l'obbligo di prestare il servizio non è più attuale - del permanere dell'assenza arbitraria dal reparto di leva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 28991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28991 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 28/06/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 4607
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 004561/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA NN RU N. IL 28/07/1975
avverso ORDINANZA del 28/11/2000 TRIB.SORV.MILITARE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Gentile, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1^. Con ordinanza del 28 novembre 2000, il tribunale militare di sorveglianza rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale FA ON BR, condannato dal tribunale militare di Roma alla pena di mesi sette di reclusione militare per diserzione e falso foglio di licenza, sul rilievo che il condannato era tuttora arbitrariamente assente dal reparto dove doveva completare il servizio militare di leva.
Ricorre per cassazione il IN, dolendosi, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il giudice di merito non aveva assolutamente preso in considerazione, pur esistendo agli atti di causa, i numerosi elementi favorevoli alla concessione del beneficio da lui richiesto e non aveva inoltre tenuto conto della sopravvenuta cessazione dei suoi obblighi di leva, risultando coniugato con prole e, come tale, dispensato dagli obblighi di leva ai sensi dell'art. 7 lett. b) D.lgs. n. 504/97.
2^. Il ricorso è fondato.
Nell'istanza di affidamento in prova venne indicata e documentata dal ricorrente la nascita di una figlia, avvenuta il 10 agosto 1996. Orbene, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass., Sez. 1^, 6 marzo 2001, n. 3772, Leoniello;
Id., Sez. 1^, 13 aprile 2000, n. 497, Michel), da una corretta lettura dell'art. 11 comma 2 l. 24 dicembre 1986, n. 958 si ricava che la condizione di arruolato con prole costituisce un fatto che determina l'immediata ed automatica efficacia sospensiva, ope legis, dell'obbligo della prestazione del servizio militare. E ciò in quanto il legislatore ritiene predominante l'interesse alla cura della prole, costituzionalmente garantito, su quello della prestazione degli obblighi di leva, riservando all'amministrazione militare un'attività tecnica e non pienamente discrezionale, che si esercita nell'ambito di un apposito procedimento amministrativo destinato a concludersi con la dispensa o con l'ammissione al congedo anticipato. La sospensione dell'obbligo di leva si produce per il solo fatto dell'insorgenza della situazione propria del militare con prole. Essa va tenuta perciò distinta dalla dispensa dal servizio, che invece si realizza solo all'esito del procedimento amministrativo dianzi richiamato, i cui effetti operano ex tunc. Tale distinzione, ben chiara all'interno della disciplina dettata dai secondo comma del citato art. 11, induce a chiarire che l'automaticità degli effetti sospensivi rende non esigibile l'adempimento dell'obbligo di leva ancor prima del provvedimento di dispensa.
In conclusione, poiché è pacifico che il IN si trova nella condizione di genitore con una figlia, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al tribunale militare di sorveglianza per un nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale militare di sorveglianza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001