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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17946 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Generoso Grasso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 04/06/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22/01/2019 che ha condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXXXXarticolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17946 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/04/2026 2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 178, lett. c), 512, 546, comma 1, lett. e), 604, comma 4, cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3) lett. d) Conv. EDU quanto alle dichiarazioni acquisite in fase di indagine dalla persona offesa XXXXXXXXXXXX con conseguente nullità di tutti gli atti precedenti, consecutivi e successivi e dalle stesse dipendenti, compresa la sentenza di primo grado e quella di appello. La difesa ha lamentato, inoltre, la ricorrenza sul punto di una motivazione manifestamente illogica e basata su di un travisamento della prova desumibile dagli atti del processo;
la difesa ha richiamato le fasi procedimentali che avevano caratterizzato la acquisizione per irreperibilità delle sit (e riconoscimento fotografico) rese da XXXXXXXXXXXX con enucleazione degli elementi pretermessi nella valutazione della Corte di appello, seppur specificamente allegati dalla difesa (pag. 5 e seg. del ricorso), che chiarivano come non si potesse in alcun modo ritenere una non prevedibilità della irreperibilità della XXXXXXXXLa motivazione della Corte di appello, che si era adagiata sulle conclusioni del primo giudice, si caratterizzava per la chiara violazione del diritto al contraddittorio, proprio perché gli accertamenti espletati non portavano a ritenere effettiva e definitiva l’irreperibilità. In particolare, la difesa ha sottolineato la necessità di una adeguata verifica in ordine alla condizione di residente in Italia della persona offesa nell’anno 2019, elemento dirimente per poter ritenere applicabile o meno l’art. 512, piuttosto che l’art. 512-bis cod. proc. pen. Né era stato effettivamente affrontato il motivo di appello con il quale era stata criticata la affermazione di imprevedibilità dell’allontanamento della persona offesa, attese le circostanze emerse in corso di indagine (prelevata due volte per la denuncia e per il riconoscimento senza alcuna spontanea collaborazione della stessa).
2.2. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 512 cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3 lett. d) Conv. EDU quanto al rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale, con motivazione viziata perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che basata su di un travisamento della prova;
la motivazione resa sul punto è erronea e censurabile, oltre che inadeguata, avendo in sostanza pretermesso la questione posta dalla difesa, senza considerare la effettiva fondatezza delle ragioni proposte in considerazione della assenza di elementi compensativi a favore della persona imputata che subisce la dichiarazione del teste resa in fase di indagine. La difesa ha quindi rilevato come si imponga di sollevare l’eccezione di incostituzionalità ai sensi degli artt. 134 Cost, 23 e seg. l. 87 del 1953, in relazione all’art. 512 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 111, comma 3,4,5, 117, comma 1, e 6, comma 1, lett. d) Conv. EDU.
2.3. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione agli artt. 192, 195, 512, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. 2 proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente ai sensi degli art. 628 e 110 cod. pen., atteso il peso determinante delle dichiarazioni della XXXXXXXper giungere a tale affermazione di responsabilità, ricorrendo una evidente limitazione del diritto al pieno contraddittorio del ricorrente sulla base dei principi costituzionali e convenzionali;
la motivazione che la Corte di appello aveva reso sul punto si doveva ritenere meramente apparente, avendo la Corte di appello affermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni determinanti della XXXXXXX mentre le altre prove testimoniali non hanno apportato alcun valido elemento quanto alla ricostruzione del fatto storico imputato (con specifico riferimento alle dichiarazioni del XXXXXXXXXXXX;
nell’insieme la Corte di appello ha valutato tali dichiarazioni in modo incompleto, travisando le informazioni probatorie e sopravvalutando il portato delle dichiarazioni della teste XXXXXX(che aveva dichiarato di avere visto uno dei due uomini toccare il suo cliente occasionale, mentre nulla aveva riferito quanto alla rapina in teoria dallo stesso subita). Il travisamento era rappresentato dal fatto che la Corte di appello aveva desunto dalle dichiarazioni della donna che la stessa era tornata dopo pochi secondi, mentre ella aveva semplicemente affermato di essere tornata dopo;
la Corte di appello aveva per tale ragione ritenuto la XXXXXXun teste diretto e non un teste de relato, quale effettivamente era da ritenere, con violazione del disposto di cui all’art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Nell’ambito dello stesso motivo la difesa ha poi criticato la decisione della Corte di appello quanto al riconoscimento fotografico, ritenendo la motivazione omessa e apparente per non aver risposto alle argomentazioni proposte con i motivi di appello sul punto ed ha rilevato la ricorrenza di travisamento per invenzione anche quanto alla testimonianza resa dal XXXXXXXXXXXX la cui testimonianza è stata ritenuta elemento determinante, mentre era evidente un distacco dal significante delle stesse, quanto alla presenza sui luoghi del XXXXXXe all’avere l’agente operante osservato l’allontanamento in auto dello stesso o ancora all’essersi il ricorrente reso conto della loro appartenenza delXXXXXXXXXXXalla Guardia di finanza;
in conclusione la difesa ha osservato che il giudizio di responsabilità si era basato solo ed esclusivamente sul pregiudizio collegato sull’essere gravato il XXXXXXXa precedenti, mentre anche il dato dell’allontanamento con la Panda dal luogo di asserita consumazione della rapina è stato ampiamente travisato senza in alcun modo considerare la possibile ricostruzione alternativa fornita dalla difesa. La decisione nel suo complesso risulta resa in violazione del parametro di cui all’art. 533 cod. proc. pen. e sostanzialmente omessa essendosi la Corte di appello limitata a confermare la sentenza di primo grado, senza affrontare in alcun modo le censure proposte dalla difesa, così decidendo in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla applicazione della recidiva 3 reiterata e specifica, mentre poteva essere ritenuta solo facoltativa e non obbligatoria ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015; la aggravante della recidiva era da ritenere insussistente nella sua dimensione soggettiva;
il richiamo alla successiva rapina commessa con condanna a quattro anni ad esito di rito abbreviato è una motivazione meramente apparente, non essendo emersa in fatto una maggiore pericolosità, senza tener conto della situazione personale del XXXXX e la sua detenzione all’interno di comunità terapeutica.
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere escluso la applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
la motivazione è sibillina e sostanzialmente omessa a fronte di specifici elementi sul punto allegati dalla difesa (modalità del fatto, comportamento processuale, pericolo per i beni giuridici tutelati, intensità del dolo, oltre alla fragile condizione del ricorrente). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 2. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono. Deve infatti essere considerato il tema centrale proposto dalla difesa quanto al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, tenuto conto delle modalità di acquisizione di uno degli elementi fondanti il giudizio di responsabilità, ovvero la testimonianza della XXXXXX, in correlazione con gli altri elementi valutati dalla Corte di appello. 3. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e HE c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessa effettuato con certezza, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad 4 opera di un informatore) (Sez. 4,n. 13384 del 15/02/2024, [...], Rv. 286348-01). 4. Occorre, inoltre, ricordare che il principio in questione era stato già ampiamente esplicato in diverse decisioni che hanno chiarito, con principio che si condivide e si intende ribadire, che la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente divenuta irreperibile, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., richiede che le stesse siano state raccolte in presenza di adeguate garanzie procedurali o, in alternativa, confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori e che l'irreperibilità, non prevedibile in fase investigativa ed accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili, non sia riconducibile alla volontà del soggetto di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, [...], Rv. 279148-01, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, [...], Rv. 276531-02). Le decisioni appena richiamate hanno chiarito che: “deve essere ribadita la necessità del ricorso ad estremo rigore nella effettuazione delle ricerche, la cui infruttuosità è il presupposto per la certificazione dell'irreperibilità: solo ove tali ricerche non consentano l'escussione in contraddittorio del testimone dovrà, infatti, essere verificato se la sopravvenuta impossibilità di escussione era imprevedibile nel corso delle indagini, ovvero dell'ulteriore presupposto per la acquisizione e l'utilizzo delle dichiarazioni assunte in via unilaterale. Si ribadisce pertanto che, ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da testimoni divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale. Segnatamente: la Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente la ricerca limitata al territorio nazionale di due testimoni rumeni, la cui proveniente da un paese dell'Unione avrebbe facilitato i meccanismi di rintraccio nel loro paese d'origine" (Cass. Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 - dep. 08/04/2016, N, Rv. 266601; Cass. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250199). Effettuate le ricerche e verificata la imprevedibilità della irreperibilità in fase investigativa deve essere effettuato un ulteriore accertamento, funzionale alla verifica della "ragione dell'allontanamento", dato che la volontà del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio inibisce la utilizzabilità della testimonianza ai sensi dell'art. 526 comma 2 cod. proc. pen. Con giurisprudenza che si condivide si è deciso, infatti, che ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, 5 comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016 - dep. 23/01/2017, L R, Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014 - dep. 06/11/2014, D'Agostino e altro, Rv. 261265). In sintesi la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase investigativa da persona successivamente divenuta irreperibile richiede: a) l'accertamento rigoroso della irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche da effettuare sia sul territorio nazionale, che sul territorio estero, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di ricerca disponibili;
b) la verifica della "ragione dell'allontanamento", funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà di sottrarsi al contraddittorio;
c) la valutazione della imprevedibilità dell'irreperibilità nella fase investigativa, dato che la eventuale prevedibilità impone l'attivazione del contraddittorio incidentale;
d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di "adeguate garanzie procedurali", o in alternativa, la verifica dell'esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori. 5. Ciò posto, si deve rilevare che la motivazione resa sul tema della prevedibilità o meno della assenza della testimone XXXXXX, appare carente in considerazione delle plurime censure introdotte dalla difesa su questo tema, atteso che, pur essendo stata evocata la giurisprudenza di legittimità, non risultano specificamente affrontati i temi devoluti dalla difesa, non tanto quanto alla applicabilità al caso di specie dell’art. 512 piuttosto che 512-bis cod. proc. pen., quanto piuttosto alla effettiva considerazione della ricorrenza degli elementi legittimanti l’acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni di persona successivamente divenuta irreperibile appena indicati ai punti a), b) c) e d) con particolare riferimento non solo alle ricerche effettuate, ma anche alla effettiva presenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori, atteso il richiamo da parte della difesa nelle proprie doglianze a plurimi elementi che non risultano esplicitamente presi in considerazione in correlazione alle censure introdotte (assoluzione del ricorrente dalla imputazione di rapina in danno dellaXXXXXXX mancata identificazione della persona offesa della rapina, assenza di elementi anche dichiarativi da parte della teste per giungere ad identificare tale persona, carattere della dichiarazione in ordine all’effettiva realizzazione di una rapina, mancato riconoscimento fotografico da parte della XXXXXXXdel XXXXX, descrizione del contesto nel quale maturava l’accertamento da parte del XXXXXXXXXXXXX tenuto conto della necessaria correlazione tra i due temi introdotti con i motivi di appello e in questa sede riproposti (effettiva imprevedibilità dell’allontanamento anche tenuto conto delle ricerche effettuate, effettiva presenza di elementi di conferma esterna). La Corte di appello, tenuto conto di principi di diritto appena enunciati, dovrà 6 dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità, colmare le lacune motivazionali evidenziate in correlazione con i plurimi elementi allegati dalla difesa nei motivi di appello. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto in modo logico ed argomentato, con considerazioni puntuali (pag. 4) con le quali il ricorrente non si confronta, facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità su questo tema. Si è difatti affermato che la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti;
con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. - come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo - in quanto, come si evince dalle sentenze della C. cost. n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, nella specie, dall'applicabilità dell'art. 111, comma quinto, Cost. (Sez. 5, n. 16269 del 16/03/2010, [...], Rv. 247258-01). La disciplina evocata non si espone, in conclusione alle censure richiamate dalla difesa quanto ad una sua pretesa illegittimità costituzionale, in presenza di adeguati presidi e garanzie procedurali che rendono inoltre tale disciplina, per come costantemente interpretata, pienamente compatibile anche con la disciplina convenzionale evocata dal ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza del motivo proposto. 7. L’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del quarto e quinto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 10/04/2026 7 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Generoso Grasso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 04/06/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22/01/2019 che ha condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXXXXarticolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17946 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/04/2026 2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 178, lett. c), 512, 546, comma 1, lett. e), 604, comma 4, cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3) lett. d) Conv. EDU quanto alle dichiarazioni acquisite in fase di indagine dalla persona offesa XXXXXXXXXXXX con conseguente nullità di tutti gli atti precedenti, consecutivi e successivi e dalle stesse dipendenti, compresa la sentenza di primo grado e quella di appello. La difesa ha lamentato, inoltre, la ricorrenza sul punto di una motivazione manifestamente illogica e basata su di un travisamento della prova desumibile dagli atti del processo;
la difesa ha richiamato le fasi procedimentali che avevano caratterizzato la acquisizione per irreperibilità delle sit (e riconoscimento fotografico) rese da XXXXXXXXXXXX con enucleazione degli elementi pretermessi nella valutazione della Corte di appello, seppur specificamente allegati dalla difesa (pag. 5 e seg. del ricorso), che chiarivano come non si potesse in alcun modo ritenere una non prevedibilità della irreperibilità della XXXXXXXXLa motivazione della Corte di appello, che si era adagiata sulle conclusioni del primo giudice, si caratterizzava per la chiara violazione del diritto al contraddittorio, proprio perché gli accertamenti espletati non portavano a ritenere effettiva e definitiva l’irreperibilità. In particolare, la difesa ha sottolineato la necessità di una adeguata verifica in ordine alla condizione di residente in Italia della persona offesa nell’anno 2019, elemento dirimente per poter ritenere applicabile o meno l’art. 512, piuttosto che l’art. 512-bis cod. proc. pen. Né era stato effettivamente affrontato il motivo di appello con il quale era stata criticata la affermazione di imprevedibilità dell’allontanamento della persona offesa, attese le circostanze emerse in corso di indagine (prelevata due volte per la denuncia e per il riconoscimento senza alcuna spontanea collaborazione della stessa).
2.2. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 512 cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3 lett. d) Conv. EDU quanto al rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale, con motivazione viziata perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che basata su di un travisamento della prova;
la motivazione resa sul punto è erronea e censurabile, oltre che inadeguata, avendo in sostanza pretermesso la questione posta dalla difesa, senza considerare la effettiva fondatezza delle ragioni proposte in considerazione della assenza di elementi compensativi a favore della persona imputata che subisce la dichiarazione del teste resa in fase di indagine. La difesa ha quindi rilevato come si imponga di sollevare l’eccezione di incostituzionalità ai sensi degli artt. 134 Cost, 23 e seg. l. 87 del 1953, in relazione all’art. 512 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 111, comma 3,4,5, 117, comma 1, e 6, comma 1, lett. d) Conv. EDU.
2.3. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione agli artt. 192, 195, 512, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. 2 proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente ai sensi degli art. 628 e 110 cod. pen., atteso il peso determinante delle dichiarazioni della XXXXXXXper giungere a tale affermazione di responsabilità, ricorrendo una evidente limitazione del diritto al pieno contraddittorio del ricorrente sulla base dei principi costituzionali e convenzionali;
la motivazione che la Corte di appello aveva reso sul punto si doveva ritenere meramente apparente, avendo la Corte di appello affermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni determinanti della XXXXXXX mentre le altre prove testimoniali non hanno apportato alcun valido elemento quanto alla ricostruzione del fatto storico imputato (con specifico riferimento alle dichiarazioni del XXXXXXXXXXXX;
nell’insieme la Corte di appello ha valutato tali dichiarazioni in modo incompleto, travisando le informazioni probatorie e sopravvalutando il portato delle dichiarazioni della teste XXXXXX(che aveva dichiarato di avere visto uno dei due uomini toccare il suo cliente occasionale, mentre nulla aveva riferito quanto alla rapina in teoria dallo stesso subita). Il travisamento era rappresentato dal fatto che la Corte di appello aveva desunto dalle dichiarazioni della donna che la stessa era tornata dopo pochi secondi, mentre ella aveva semplicemente affermato di essere tornata dopo;
la Corte di appello aveva per tale ragione ritenuto la XXXXXXun teste diretto e non un teste de relato, quale effettivamente era da ritenere, con violazione del disposto di cui all’art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Nell’ambito dello stesso motivo la difesa ha poi criticato la decisione della Corte di appello quanto al riconoscimento fotografico, ritenendo la motivazione omessa e apparente per non aver risposto alle argomentazioni proposte con i motivi di appello sul punto ed ha rilevato la ricorrenza di travisamento per invenzione anche quanto alla testimonianza resa dal XXXXXXXXXXXX la cui testimonianza è stata ritenuta elemento determinante, mentre era evidente un distacco dal significante delle stesse, quanto alla presenza sui luoghi del XXXXXXe all’avere l’agente operante osservato l’allontanamento in auto dello stesso o ancora all’essersi il ricorrente reso conto della loro appartenenza delXXXXXXXXXXXalla Guardia di finanza;
in conclusione la difesa ha osservato che il giudizio di responsabilità si era basato solo ed esclusivamente sul pregiudizio collegato sull’essere gravato il XXXXXXXa precedenti, mentre anche il dato dell’allontanamento con la Panda dal luogo di asserita consumazione della rapina è stato ampiamente travisato senza in alcun modo considerare la possibile ricostruzione alternativa fornita dalla difesa. La decisione nel suo complesso risulta resa in violazione del parametro di cui all’art. 533 cod. proc. pen. e sostanzialmente omessa essendosi la Corte di appello limitata a confermare la sentenza di primo grado, senza affrontare in alcun modo le censure proposte dalla difesa, così decidendo in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla applicazione della recidiva 3 reiterata e specifica, mentre poteva essere ritenuta solo facoltativa e non obbligatoria ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015; la aggravante della recidiva era da ritenere insussistente nella sua dimensione soggettiva;
il richiamo alla successiva rapina commessa con condanna a quattro anni ad esito di rito abbreviato è una motivazione meramente apparente, non essendo emersa in fatto una maggiore pericolosità, senza tener conto della situazione personale del XXXXX e la sua detenzione all’interno di comunità terapeutica.
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere escluso la applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
la motivazione è sibillina e sostanzialmente omessa a fronte di specifici elementi sul punto allegati dalla difesa (modalità del fatto, comportamento processuale, pericolo per i beni giuridici tutelati, intensità del dolo, oltre alla fragile condizione del ricorrente). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 2. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono. Deve infatti essere considerato il tema centrale proposto dalla difesa quanto al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, tenuto conto delle modalità di acquisizione di uno degli elementi fondanti il giudizio di responsabilità, ovvero la testimonianza della XXXXXX, in correlazione con gli altri elementi valutati dalla Corte di appello. 3. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e HE c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessa effettuato con certezza, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad 4 opera di un informatore) (Sez. 4,n. 13384 del 15/02/2024, [...], Rv. 286348-01). 4. Occorre, inoltre, ricordare che il principio in questione era stato già ampiamente esplicato in diverse decisioni che hanno chiarito, con principio che si condivide e si intende ribadire, che la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente divenuta irreperibile, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., richiede che le stesse siano state raccolte in presenza di adeguate garanzie procedurali o, in alternativa, confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori e che l'irreperibilità, non prevedibile in fase investigativa ed accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili, non sia riconducibile alla volontà del soggetto di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, [...], Rv. 279148-01, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, [...], Rv. 276531-02). Le decisioni appena richiamate hanno chiarito che: “deve essere ribadita la necessità del ricorso ad estremo rigore nella effettuazione delle ricerche, la cui infruttuosità è il presupposto per la certificazione dell'irreperibilità: solo ove tali ricerche non consentano l'escussione in contraddittorio del testimone dovrà, infatti, essere verificato se la sopravvenuta impossibilità di escussione era imprevedibile nel corso delle indagini, ovvero dell'ulteriore presupposto per la acquisizione e l'utilizzo delle dichiarazioni assunte in via unilaterale. Si ribadisce pertanto che, ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da testimoni divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale. Segnatamente: la Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente la ricerca limitata al territorio nazionale di due testimoni rumeni, la cui proveniente da un paese dell'Unione avrebbe facilitato i meccanismi di rintraccio nel loro paese d'origine" (Cass. Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 - dep. 08/04/2016, N, Rv. 266601; Cass. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250199). Effettuate le ricerche e verificata la imprevedibilità della irreperibilità in fase investigativa deve essere effettuato un ulteriore accertamento, funzionale alla verifica della "ragione dell'allontanamento", dato che la volontà del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio inibisce la utilizzabilità della testimonianza ai sensi dell'art. 526 comma 2 cod. proc. pen. Con giurisprudenza che si condivide si è deciso, infatti, che ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, 5 comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016 - dep. 23/01/2017, L R, Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014 - dep. 06/11/2014, D'Agostino e altro, Rv. 261265). In sintesi la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase investigativa da persona successivamente divenuta irreperibile richiede: a) l'accertamento rigoroso della irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche da effettuare sia sul territorio nazionale, che sul territorio estero, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di ricerca disponibili;
b) la verifica della "ragione dell'allontanamento", funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà di sottrarsi al contraddittorio;
c) la valutazione della imprevedibilità dell'irreperibilità nella fase investigativa, dato che la eventuale prevedibilità impone l'attivazione del contraddittorio incidentale;
d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di "adeguate garanzie procedurali", o in alternativa, la verifica dell'esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori. 5. Ciò posto, si deve rilevare che la motivazione resa sul tema della prevedibilità o meno della assenza della testimone XXXXXX, appare carente in considerazione delle plurime censure introdotte dalla difesa su questo tema, atteso che, pur essendo stata evocata la giurisprudenza di legittimità, non risultano specificamente affrontati i temi devoluti dalla difesa, non tanto quanto alla applicabilità al caso di specie dell’art. 512 piuttosto che 512-bis cod. proc. pen., quanto piuttosto alla effettiva considerazione della ricorrenza degli elementi legittimanti l’acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni di persona successivamente divenuta irreperibile appena indicati ai punti a), b) c) e d) con particolare riferimento non solo alle ricerche effettuate, ma anche alla effettiva presenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori, atteso il richiamo da parte della difesa nelle proprie doglianze a plurimi elementi che non risultano esplicitamente presi in considerazione in correlazione alle censure introdotte (assoluzione del ricorrente dalla imputazione di rapina in danno dellaXXXXXXX mancata identificazione della persona offesa della rapina, assenza di elementi anche dichiarativi da parte della teste per giungere ad identificare tale persona, carattere della dichiarazione in ordine all’effettiva realizzazione di una rapina, mancato riconoscimento fotografico da parte della XXXXXXXdel XXXXX, descrizione del contesto nel quale maturava l’accertamento da parte del XXXXXXXXXXXXX tenuto conto della necessaria correlazione tra i due temi introdotti con i motivi di appello e in questa sede riproposti (effettiva imprevedibilità dell’allontanamento anche tenuto conto delle ricerche effettuate, effettiva presenza di elementi di conferma esterna). La Corte di appello, tenuto conto di principi di diritto appena enunciati, dovrà 6 dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità, colmare le lacune motivazionali evidenziate in correlazione con i plurimi elementi allegati dalla difesa nei motivi di appello. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto in modo logico ed argomentato, con considerazioni puntuali (pag. 4) con le quali il ricorrente non si confronta, facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità su questo tema. Si è difatti affermato che la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti;
con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. - come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo - in quanto, come si evince dalle sentenze della C. cost. n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, nella specie, dall'applicabilità dell'art. 111, comma quinto, Cost. (Sez. 5, n. 16269 del 16/03/2010, [...], Rv. 247258-01). La disciplina evocata non si espone, in conclusione alle censure richiamate dalla difesa quanto ad una sua pretesa illegittimità costituzionale, in presenza di adeguati presidi e garanzie procedurali che rendono inoltre tale disciplina, per come costantemente interpretata, pienamente compatibile anche con la disciplina convenzionale evocata dal ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza del motivo proposto. 7. L’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del quarto e quinto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 10/04/2026 7 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8