Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17946
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Sentenza 19 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 178, lett. c), 512, 546, comma 1, lett. e), 604, comma 4, cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3) lett. d) Conv. EDU quanto alle dichiarazioni acquisite in fase di indagine dalla persona offesa XXXXXXXXXXXX

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando la carenza motivazionale della Corte di appello nel non aver affrontato specificamente le censure relative alla prevedibilità dell'assenza della testimone, alle ricerche effettuate, alla volontà di sottrarsi al contraddittorio e alla presenza di elementi di conferma esterni.

  • Accolto
    Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione agli artt. 192, 195, 512, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente ai sensi degli art. 628 e 110 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rinviando alla motivazione del primo motivo per le medesime ragioni relative alla violazione del contraddittorio e alla carenza motivazionale della Corte di appello.

  • Rigettato
    Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 512 cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3 lett. d) Conv. EDU quanto al rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la disciplina dell'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali di testimoni irreperibili, seppur imprevedibili, è conforme all'art. 111 Cost. e alla Convenzione EDU, in presenza di adeguati presidi procedurali.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere escluso la applicazione delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla applicazione della recidiva reiterata e specifica

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17946
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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