Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 2
Ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto insufficiente la ricerca limitata al territorio nazionale di due testimoni rumeni, la cui cittadinanza comunitaria avrebbe facilitato i meccanismi di rintraccio nel loro Paese d'origine).
Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.
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- 1. L'irreperibilità del migrante sentito a S.I.T. comporta l'acquisizione ex art. 512 c.p.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2022
In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevole ipotizzare permanessero sino al momento dell'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero). Cassazione penale …
Leggi di più… - 2. Ricognizione fotografica in indagini non basta per condanna (Cass. 26336/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2021
Il giudizio di responsabilità non può fondarsi in misura unica e determinante sulle dichiarazioni della persona offesa e sul riconoscimento fotografico operato in fase d'indagini. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sentenza 12 luglio 2021, n. 26336 Dott. FUMU Giacomo, presidente, Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere SENTENZA sul ricorso proposto da: R.M., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO MARIAROSARIA. Svolgimento del processo 1. Con sentenza emessa in data 16/1/2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la …
Leggi di più… - 3. Riconoscimento fotografico insufficiente in dibattimento per condanna? (Cass. 26336/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I riconoscimenti fotografici che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice: in tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione. Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non …
Leggi di più… - 4. Quali garanzie nella formazione della prova senza contraddittorio? Sul testimone d'accusa irreperibile.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2019
- 5. Irreperibilità della vittima testimone: verifica non burocratica (Cass. 9694/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 marzo 2019
L'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali va accertata con rigore e non con una verifica meramente "burocratica e routinaria" e costituisce un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. La deroga al principio costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione della prova ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva e va accertato con la dovuta diligenza: le ricerche non possono essere limitate al solo territorio nazionale, vanno comunque estese nel domicilio dichiarato, ai luoghi abitualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2015, n. 14243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14243 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento