Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di querela, è consentito a norma dell'art. 37 disp.att.cod.proc.pen. che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dall'institore nei confronti dei responsabili della occupazione di un'area del demanio ferroviario senza la necessità che nella procura institoria fossero preventivamente individuati i singoli fatti costituenti reato non ancora commessi).
Commentario • 1
- 1. Institore: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2014, n. 42947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42947 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 01/10/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2138
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49426/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LI CE N. IL 24/02/1964;
LE LI N. IL 27/06/1961;
avverso la sentenza n. 2427/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per annullamento senza rinvio senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. GAUDIO Maurizio PE che si riporta al ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 3 giugno 2013, la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, ha assolto IA RI da tutti i reati al medesimo ascritti per non aver commesso il fatto ed ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di IN LI PE e LE FI con la quale i predetti erano stati prosciolti per intervenuta prescrizione dai reati urbanistici loro contestati ai capi A), B), C) e D), e condannati alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ciascuno quali imputati del reati di cui all'art. 633 c.p., contestato al capo E) in riferimento alla occupazione di un'area del demanio ferroviario e condannati altresì al risarcimento dei danni in favore delle Ferrovie dello Stato s.p.a..
Il giudice dell'appello in particolare, sottolineava per un verso la procedibilità di ufficio del reato di cui all'art. 633 c.p., attesa la perdurante qualità demaniale dell'area malgrado la privatizzazione dell'ente Ferrovie e, comunque, la regolarità e tempestività della querela presentata dall'institore a ciò legittimato.
Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge. Contesta innanzi tutto il ricorrente la circostanza che nella specie l'area di sedime occupata potesse ancora qualificarsi come demaniale ai sensi dell'art. 822 c.c., comma 2, in quanto, ferma la validità dell'intero quadro giurisprudenziale evocato dai giudici a quibus, gli stessi hanno trascurato di valutare che la perdita del carattere di bene demaniale può avvenire anche in forma tacita, attraverso una "sdemanializzazione di fatto": cosa che nel frangente sarebbe avvenuto. Quanto alla regolarità della querela, il ricorrente contesta la tesi dei giudici del merito secondo la quale la stessa sarebbe stata regolarmente proposta dall'institore, in quanto nella specie non erano stati indicati nella procura institoria i reati per i quali veniva legittimata la proposizione della querela. Si lamenta anche la intempestività della istanza di punizione, in quanto già all'atto dell'accertamento urbanistico effettuato il 31 gennaio 2006, era presente un rappresentante delle ferrovie, mentre il 4 maggio 2006 la soc. Ferservizi s.p.a., costituita per il controllo e la custodia del patrimonio delle ferrovie dello Stato, era stata informata dalla Procura di Sciacca della occupazione del terreno. La querela proposta il 4 gennaio 2007 sarebbe pertanto tardiva. Si deduce, poi, in linea subordinata, la erronea applicazione della liquidazione del danno secondo equità, in quanto era onere della parte civile dare prova della entità del danno materiale. Il ricorso non è fondato. I rilievi svolti dai giudici del merito in ordine ai connotati di pubblicità che qualificavano l'area di sedime oggetto di illecita occupazione sono infatti corretti, come d'altra parte finisce nella sostanza per riconoscere il ricorrente, che si limita ad opporre una ipotetica dismissione di fatto come elemento univocamente deponente per la "sdemanializzazione" di fatto dell'area stessa. Questa Corte, infatti, anche di recente, ha avuto modo di puntualizzare che le strade ferrate, incluse nel demanio pubblico a norma dell'art. 822 c.c., comma 2, comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea, mentre fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826 c.c., u.c., il materiale rotabile e gli edifici, non inerenti alla strada ferrata, destinati al pubblico servizio ferroviario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto l'usucapibilità dell'immobile oggetto di causa, costituito da una linea ferrata e dalle sue pertinenze, non avendo esso mai assunto il carattere della demanialità ne' quello dell'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, alla luce della sua mancata destinazione all'uso pubblico in conseguenza della soppressione dei lavori di costruzione di un tronco ferroviario). (Sez. 2^, Sentenza n. 9460 del 11/06/2012, Rv. 622640). Per altro verso, più volte ribadito è anche l'assunto secondo il quale La sdemanializzazione di un bene può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico. Nè il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziali dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziali siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Sez. 2^, Sentenza n. 17387 del 30/08/2004, Rv. 576380). Ebbene, i giudici del merito hanno escluso che nella specie fossero stati acquisiti elementi univocamente deponenti per tale dismissione, d'altra parte contrastata all'evidenza, dalla insorgenza dell'ente delle ferrovie una volta acquisite congruenti informazioni circa la illegittima occupazione dell'area. Quanto, poi, alla mutatio della natura dell'ente ferroviario, la stessa si rivela in conferente agli effetti della procedibilità, avendo questa Corte - sempre sulla falsariga degli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza civile - già affermato, ad esempio, che è procedibile d'ufficio il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni (v. Cass. civ., sez. 3^, n. 8406/1996, rv. 499697). (Sez. 2^, n. 43738 del 13/11/2007 - dep. 23/11/2007, P.G. in proc. Ezzahrany e altro, Rv. 238320). Anche i rilievi inerenti alla querela, comunque proposta, si rivelano non fondati. A proposito della procura rilasciata all'institore, va rilevato che effettivamente questa Corte ha avuto modo di sottolineare che in tema di querela, è consentito a norma dell'art. 37 disp. att. c.p.p., che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Nella specie, la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore speciale nei confronti dell'autore di un furto in un supermercato senza la necessità che nella procura stessa siano stati preventivamente indicati i singoli fatti criminosi costituenti il furto, non ancora avvenuto). (Sez. 5^, n. 28595 del 06/07/2007 - dep. 18/07/2007, P.G. in proc. Grancea, Rv. 237594). Ma appare del tutto evidente che lo specifico conferimento del potere rappresentativo agli effetti della formulazione della istanza di punizione si riferisce a tutti i casi di illecito procedibile a querela inerenti esercizio delle attribuzioni institorie, giacché la "forma" del potere rappresentativo ne ammette l'esercizio in stretta dipendenza con le attribuzioni svolte. Sono semmai le limitazioni a questo potere a dover essere espressamente menzionate, mentre la procura non potrà essere indeterminata proprio perché collegata, prò futuro, alle sole ipotesi di reato che risultino, come nella specie, strettamente collegate con la natura e la funzione della preposizione institoria. A proposito, poi della tempestività della querela, i puntuali rilievi svolti nella sentenza di primo grado vengono resistiti sulla base di argomenti che rievocano questioni inerenti al fatto e non scrutinabili in questa sede, non senza rilevare come le circostanziate evenienze in forza delle quali il primo giudice ha posto in risalto la tempestività dell'atto, in ragione della comunicazione effettuata dalla polizia giudiziaria il 15 novembre 2006, risultino in concreto incontrovertibili. Il tutto, d'altra parte, non senza trascurare il costante insegnamento di questa Corte, da tempo consolidato nell'affermare che in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante. (Sez. 5^, n. 13335 del 17/01/2013 - dep. 21/03/2013, P.M. e p.o. in proc. Moggi e altri, Rv. 255060). Quanto, infine, alla censura subordinata relativa al fatto che il giudice del merito avrebbe proceduto ad una liquidazione equitativa del danno al di fuori del regime dettato dall'art. 1226 c.c., la stessa si rivela infondata in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Sez. 3^, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011, Rv. 620130). Non può accedersi, infine, alla richiesta del Procuratore generale che in udienza ha sollecitato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto, come più volte sottolineato da questa Corte, il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., è di natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo;
la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado. (Sez. 1^, n. 29362 del 21/06/2001 - dep. 19/07/2001, Confi, comp. in proc. Licciardello, Rv. 219480). I termini di prescrizione, da quella data, non sono dunque decorsi. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014