Sentenza 2 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10420 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
A REPUBBLICA ITALIANA IN NO1 0420/03 LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N. 14751/00 Dott. Antonio Dott. Walter CELENTANO Consigliere Consigliere Cron. 23290 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI CECCHERINI Rel. Consigliere Rep. 2437 Dott. Aldo Ud. 23/01/2003 CASSAZIONE Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ND A R T O M sul ricorso proposto da: ARENA CARMELO, nella qualità di titolare della DITTA AUTOPARCHEGGI ARENA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato IGNAZIO ABRIGANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO CALANDRA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'Avvocato ELISABETTA ESPOSITO, 2003 rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE MODICA, 142 giusta procura a margine del controricorso;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 498/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 31/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica NE Qdienza del 23/01/2003 dal Consigliere Dott. Aldo ✓ ECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Palermo, con sentenza 27 maggio 1997, revocò il decreto ingiuntivo emesso il 13 giugno 1995 su richiesta di ME RE nei confronti del Comune di Palermo, per la somma di £ 36.665.150, quale corrispettivo per servizi di rimozione di autovetture. In tal modo, il Tribunale accolse l'opposizione propo- sta dal Comune di Palermo, che sosteneva non essersi costituito tra le parti il rapporto obbligatorio, per- ché la deliberazione della Giunta municipale, di affi- damento del servizio alla ditta RE, era decaduta, e perché l'ordinanza assessoriale invocata dall'RE non era valido titolo di costituzione del rapporto. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza deposi- tata il 31 maggio 1999, confermò la sentenza di primo grado, osservando che: the la preventiva deliberazione 2 dell'organo competente è il presupposto necessario del- la stipulazione del contratto da parte della pubblica amministrazione, e nella fattispecie essa era mancata, perché la deliberazione della Giunta non era stata ra- ONE *tificata dal consiglio comunale entro sessanta giorni la sua adozione, come prescritto dalla disposizione cui all'art. 64, comma secondo dell'ordinamento am- S ministrativo degli enti locali d.lgs. regionale n. 6 del 1955, in vigore all'epoca; - in tale situazione an- che il contratto stipulato dall'organo che ha la rap- presentanza della pubblica amministrazione non ne impe- gna la responsabilità, giacché, essendo l'organo ammi- nistrativo dell'ente pubblico privo dell'autorizzazione a stipulare, il contratto è invalido conformemente alla previsione dell'art.. 1425 comma primo c.c.; - a norma dell'art. 23 d.l. n. 66/1989, conv. con 1. n. 144/1989 (abrogata dall'art. 123 del d.l. n. 77 del 1955 e ri- prodotta i termini analoghi dall'art. 35 dello stesso d.lgs.) in mancanza della deliberazione autorizzativa esecutiva e dell'impegno contabile registrato sul com- petente capitolo del bilancio di previsione dell'ente, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della con- troprestazione e per ogni effetto di legge tra il pri- vato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura;
- in ogni caso, anche 3 trascurando la mancanza della ratifica, la deliberazio- ne della Giunta, alla quale l'appellante si richiamava, era atto interno, inidoneo ad integrare valida espres- sione della volontà contrattuale dell'ente territoriale NE all'esterno, e tale non era neppure l'ordinanza asses- 10 1 Osoriale, la quale peraltro presupponeva l'affidamento del servizio all'RE, ma non lo disponeva, né vi era stata accettazione della controparte nelle forme pre- scritte dalla legge. Per la cassazione della sentenza di appello, l'RE ha proposto ricorso con atto notificato il 3 luglio 2000, proponendo un motivo. Il Comune di Palermo resiste con controricorso no- tificato il 19 settembre. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1425, 1335 C.C. e 23 d.l. n. 66/1989. Il motivo è costituito da tre diverse censure. Si deduce innanzi tutto che, contrariamente a quanto statuito dalla corte territoriale, l'atto scrit- to richiesto per la valida formazione del contratto della pubblica amministrazione nella specie esiste, ed è costituito dai fonogrammi inviati dal Comune di Pa- lermo a mezzo del Comando dei Vigili urbani, recepiti, accettati ed eseguiti dalla ditta RE, alla quale con altro fonogramma era data conferma del servizio esegui- to. Si censura, in secondo luogo, il richiamo, nella sentenza impugnata, all'art. 1425 comma primo C.C., quale fondamento della affermata invalidità del con- tratto. Da ultimo, si censura l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 23 d.l. n. 66/1989, che dovrebbe essere invece inteso non in maniera letterale, ma come affermazione della responsabilità personale in- tegrativa del funzionario in favore dell'ente per i danni allo stesso cagionati, e non potrebbe pregiudica- re la sfera giuridica del contraente di buona fede. Le censure non hanno fondamento. L'esigenza della forma scritta, per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, non sarebbe soddisfatta, nel caso qui esaminato, dai documenti invocati dal ricorrente, quali, stando alla prospettazione, non provenivano nep- pure dall'organo munito di rappresentanza dell'ente, e, per ciò stesso, non potevano valere quali manifestazio- ni di volontà contrattuale delle parti stipulanti, ma, al più, solo quale prova scritta dell'esecuzione del contratto. Ciò premesso, ne deriva che manca nella fattispecie un contratto riferibile all'ente comunale, con la con- seguenza che difetta di rilevanza decisoria la seconda censura, anche a voler trascurare il rilievo che 5 l'affermazione censurata (secondo la quale il contratto stipulato da parte del sindaco, non preceduta dalla de- libera del consiglio comunale, ne comporta l'annullabilità) si uniforma ad una pronuncia di questa Corte suprema (Cass. 28 marzo 1996 n. 2842). Errata, da ultimo, deve ritenersi l'interpretazio- ne, proposta dalla parte, dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, primo comma, 1. 24 aprile 1989 n. 144. Es- sa si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (per il quale basterà citare Cass. 18 settembre 2000 n. 12288), secondo cui in caso di viola- zione del divieto in questione il rapporto si instaura direttamente ed esclusivamente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che ha stipulato. In- fatti, il presupposto della diretta instaurazione del rapporto obbligatorio tra il privato e l'amministratore o il funzionario è, appunto, la mancanza di una valida obbligazione dell'Ente; sicché, l'atto con il quale si è autorizzato il contratto, proprio perché non vale ad instaurare alcun rapporto contrattuale a carico del- 1'amministrazione, è esclusivamente riferibile alla persona dell'amministratore). Il motivo non espone nuo- e non richiede vi argomenti a sostegno della sua tesi, quindi un riesame della questione. 6 Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da ME RE contro l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Palermo, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed ac- cessorie come per legge. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 23 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Aldo Ceccherini) (Antonio Saggio) کیاThats for IL CANCELVIERE YAERE CANCELLERE ND AN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depositato in Cancelleria Si atteste la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11 3-02-2005 -2 LUG 2003 serie 4 al n. 341P versate € 14P 22 il CANCELLIERE apposta in calce-alls_copia autentica (art. 278 T.U.°115 del 20/5/2002) 7