Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME02 1 03 / 0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A feoauto hvors SEZIONE PRIMA CIVILE чешс Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 7320/99 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Cron. 4398 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. 662 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 18/10/00 CORTE SUPREM CASSAZION UFFICIO OPIE Dott. Aniello NAPPI - Consigliere Richiesta copa studi ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. S ENT ENZ A 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: DE LU RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICCIANA NARDI 21, presso l'avvocato CINQUE, LIRE 3000 rappresentato e difeso dall'avvocato BELLISARIO CANCELLERIA GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente CG064144
contro
BANCAPULIA SpA, risultante dalla incorporazione della BANCA AGRICOLA SALENTINA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VERBANO 22, presso l'avvocato RIZZELLI 2000 GIUNIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO 1380 ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;
-1- .
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 475/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 30/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Belisario, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Rizzelli, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GU ON che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LB De UC conveniva davanti al Tribunale di Lecce la spa Banca Agricola Salentina chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla improvvisa ed immotivata revoca di due affidamenti a lui concessi in base a due contratti di apertura di credito, prima della scadenza del termine. Resisteva la banca. Il tribunale respingeva la domanda. Il De UC proponeva appello e la Corte di Lecce lo respingeva. I l secondo giudice riteneva che l'attore, con patto espressamente specificamente approvato, contenuto nei contratti di apertura di credito, aveva attribuito alla banca la facoltà di recedere dal contratto senza giusta causa e prima della scadenza del termine ai sensi dell'art. 1845 c.c.. Riteneva quindi manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità della previsione legale di tale patto e rilevava che, peraltro, il De UC non aveva provato, sulla base dei rapporti concretamente svolti con la banca, l'affermato carattere arbitrario del recesso. Il De UC propone ricorso per cassazione con un motivo, e non con due, come sostiene la banca 3 nel controricorso con il quale resiste in questo giudizio. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico mezzo il De UC lamenta l'erronea valutazione della prova della pretesa pattuizione di cui all'art. 1845 c.c. Sostiene che una migliore lettura degli atti avrebbe fatto concludere che le parti intesero ribadire la possibilità del recesso dal contratto solo per giusta causa. la) Osserva il collegio che il motivo tenta di aggirare il divieto posto al giudice di legittimità di interpretare i negozi in controversia, ma dimentica che la valutazione della prova di cui si tratta, e, quindi, del carattere arbitrario del recesso, è rimessa anch'essa al giudice del merito. La parte soccombente nel relativo giudizio può dolersi, oltre che delle violazioni di legge che ritiene commesse nella istruzione della causa, solo della inadeguatezza della motivazione sul punto. Non può, invece, come tenta di fare il ricorrente, proporre la propria diversa interpretazione delle prove in luogo di quella, adeguatamente e logicamente motivata, del giudice del merito, senza + addurre, in modo specifico, alcun difetto di motivazione riconducibile alla previsione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.. 2) Il ricorso, perciò, deve essere dichiarato inammissibile il ricorrente deve essere condannato delle spese del giudizio di al pagamento cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del cassazione, che liquida in giudizio di 271.000.- [ཁ oltre a L.
2.000.000 per onorari di avvocato. In Roma il 18 ottobre 2000. Il Relatore Comar lauame IL Presidente ELLERIA IL CANCELLIERE C A AN Maria Di Nuzzo FEB. 2001 C M panie IN O TA D SITA E 14 EPO T E A D R R LLIE 2 T Oggi, 0 uzzo N 0 E 2 E C iN . N B A D LL E C aria F IL E M D 8 A I Z o 7 t N a .1 r E t s i G 3 hoooo g e A 5 . R . C m n l e a 290000 r u e ( 002 5