CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2023, n. 26498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26498 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC ME;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il Proc. Gen. chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26498 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ME UC Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 30 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di MA TI alla pena di due anni di reclusione per il reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 10 -quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Nei confronti dell'imputato è stata ordinata, ex art. 12 -bis del d.lgs. citato, la confisca della somma equivalente all'imposta evasa, per € 325.621,00. MA TI è stato condannato per aver omesso il versamento delle imposte dovute, mediante l'utilizzazione in compensazione di crediti IVA inesistenti, negli anni 2013, 2016 e 2017, rispettivamente per l'importo di € 66.000,00, € 77.003,00 ed € 182.618,00 (in Bologna, il 28 novembre 2013, il 28 novembre 2016 e il 7 febbraio 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, che il ricorrente sarebbe stato assistito, in primo grado, dall'avv. Nicola Fiorin, la cui nomina sarebbe stata revocata il 3 febbraio 2020, mediante la nuova dichiarazione di nomina dell'avv. SE ES, resa dall'imputato recluso nella casa circondariale di Brescia. Nel giudizio abbreviato MA TI sarebbe rimasto assente e, nonostante all'udienza del 31 ottobre 2019 ne fosse stata disposta la traduzione per la successiva udienza del 30 gennaio 2020, a quest'ultima data non si sarebbe dato corso alla traduzione, per esser stato l'imputato rimesso in libertà il 4 novembre 2019. Pur a fronte dell'impedimento a comparire, però, non si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 122 e 438 cod. proc. pen., in quanto MA TI sarebbe stato giudicato nelle forme del rito abbreviato, richiesto all'udienza del 9 maggio 2019 dal difensore, avv. Florin, munito di procura priva dello specifico potere di richiedere qualsivoglia rito alternativo. La Corte di appello, richiamando la sentenza di Sez. 3, n. 3881 del 12 novembre 2019, avrebbe ritenuto che la dizione «ogni pìù ampia facoltà prevista dalla legge», di cui al mandato difensivo, comprendesse la facoltà di eleggere un rito alternativo. Contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, però, la sentenza citata ribadirebbe il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la procura ex art. 438 cod. proc. pen. non richiede alcuna formula sacramentale, ma soltanto, a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., la determinazione dell'oggetto per è 2 cui è conferita, ossia della facoltà «al difensore di definire il giudizio con riti alternativi», seppur non precisati. La procura rilasciata dall'imputato all'avv. Florin non menzionerebbe detto potere, contenendo unicamente un riferimento generico ad «ogni più ampia facoltà prevista dalla legge», né sarebbe stata conferita - a dispetto di quanto affermato dalla Corte territoriale - «alla vigilia dell'udienza preliminare», ma ben prima della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato non sarebbe stato a conoscenza della scelta del difensore di optare per il rito alternativo, né avrebbe potuto esprimere il suo eventuale dissenso, essendosi l'intera udienza preliminare svoltasi in sua assenza, anche a causa dell'omesso avviso ex art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato dovendo ritenersi corretta la decisione della Corte di appello sull'avvenuto conferimento della procura speciale per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato. 1.1. Il conferimento della procura speciale al difensore di fiducia è di certo contenuto nell'atto di nomina del difensore che si intitola, con il carattere maiuscolo qui riportato, «NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA e contestuale CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE»; il testo dell'atto, sottoscritto dal ricorrente, è il seguente: «Dichiaro al contempo di conferire al medesimo difensore PROCURA SPECIALE conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge comprese quelle di prendere visione ed estrarre copia degli atti di causa il presente procedimento penale». 1.2. Va ricordato che ai sensi ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., in rubrica «Procura speciale rilasciata in via preventiva», la procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. 1.3. Orbene, i casi di conferimento della procura speciale previsti dal codice concernono la ricusazione (art. 38 cod. proc. pen.), la rimessione del processo (46 cod. proc. pen.), i riti alternativi (artt. 419, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di giudizio immediato con rinuncia all'udienza preliminare;
438, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio abbreviato;
446, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione della pena;
459, comma 1 -ter, cod. proc. pen. per la richiesta di lavori di pubblica utilità dopo la pronuncia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva), la 3 richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.). Gli altri casi presuppongono la pronuncia della sentenza e concernono le impugnazioni (artt. 571 cod. proc. pen.; 589, comma 2, cod. proc. pen. per la rinuncia all'impugnazione; 628-bis cod. proc. pen. per la rescissione del giudicato;
633 cod. proc. pen. per la revisione). Dunque, tenuto conto che il rilascio della procura speciale è avvenuto dopo la notifica degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., quindi in vista dell'esercizio dell'azione penale, deve ritenersi che correttamente nella dizione «conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge» il ricorrente abbia inteso conferire al difensore anche il potere di richiedere il giudizio abbreviato. L'atto risulta essere stato redatto su carta intestata allo studio legale in cui esercita il difensore, sicché è ragionevole ritenere che il ricorrente sia stato reso edotto dal difensore dei casi in cui era esercitabile la procura speciale, il cui conferimento è indicato per ben due volte nell'atto. 1.4. Va, infine, osservato che non risulta in alcun modo indicato quale sia l'interesse all'impugnazione. 1.4.1. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, hanno affermato il principio per il quale «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». 1.4.2. Con l'appello, redatto dal nuovo difensore, si impugnò la sentenza di primo grado quanto al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio;
con l'eccezione relativa al contenuto della procura sono stati contestati solo gli aspetti formali, senza alcuna indicazione del pregiudizio e del conseguimento dell'utilità. Con il terzo motivo di appello si contestò il contenuto di un'informativa di reato;
il quarto era relativo alle circostanze attenuanti generiche ed alla pena. Il ricorso per cassazione concerne solo gli aspetti formali. Con le impugnazioni non è stato indicato il pregiudizio derivante dalla - ritenuta - rinuncia al dibattimento, non essendo stata articolata alcuna prova né indicate prove contrarie che avrebbero potuto essere assunte in dibattimento e che la scelta per il rito alternativo avrebbe precluso;
neanche risulta rappresentata l'utilità, quale sarebbe la decisione più vantaggiosa che il ricorrente avrebbe potuto ottenere rispetto a quella che ha determinato la riduzione di un terzo della pena. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere UC ME;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il Proc. Gen. chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26498 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ME UC Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 30 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di MA TI alla pena di due anni di reclusione per il reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 10 -quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Nei confronti dell'imputato è stata ordinata, ex art. 12 -bis del d.lgs. citato, la confisca della somma equivalente all'imposta evasa, per € 325.621,00. MA TI è stato condannato per aver omesso il versamento delle imposte dovute, mediante l'utilizzazione in compensazione di crediti IVA inesistenti, negli anni 2013, 2016 e 2017, rispettivamente per l'importo di € 66.000,00, € 77.003,00 ed € 182.618,00 (in Bologna, il 28 novembre 2013, il 28 novembre 2016 e il 7 febbraio 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, che il ricorrente sarebbe stato assistito, in primo grado, dall'avv. Nicola Fiorin, la cui nomina sarebbe stata revocata il 3 febbraio 2020, mediante la nuova dichiarazione di nomina dell'avv. SE ES, resa dall'imputato recluso nella casa circondariale di Brescia. Nel giudizio abbreviato MA TI sarebbe rimasto assente e, nonostante all'udienza del 31 ottobre 2019 ne fosse stata disposta la traduzione per la successiva udienza del 30 gennaio 2020, a quest'ultima data non si sarebbe dato corso alla traduzione, per esser stato l'imputato rimesso in libertà il 4 novembre 2019. Pur a fronte dell'impedimento a comparire, però, non si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 122 e 438 cod. proc. pen., in quanto MA TI sarebbe stato giudicato nelle forme del rito abbreviato, richiesto all'udienza del 9 maggio 2019 dal difensore, avv. Florin, munito di procura priva dello specifico potere di richiedere qualsivoglia rito alternativo. La Corte di appello, richiamando la sentenza di Sez. 3, n. 3881 del 12 novembre 2019, avrebbe ritenuto che la dizione «ogni pìù ampia facoltà prevista dalla legge», di cui al mandato difensivo, comprendesse la facoltà di eleggere un rito alternativo. Contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, però, la sentenza citata ribadirebbe il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la procura ex art. 438 cod. proc. pen. non richiede alcuna formula sacramentale, ma soltanto, a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., la determinazione dell'oggetto per è 2 cui è conferita, ossia della facoltà «al difensore di definire il giudizio con riti alternativi», seppur non precisati. La procura rilasciata dall'imputato all'avv. Florin non menzionerebbe detto potere, contenendo unicamente un riferimento generico ad «ogni più ampia facoltà prevista dalla legge», né sarebbe stata conferita - a dispetto di quanto affermato dalla Corte territoriale - «alla vigilia dell'udienza preliminare», ma ben prima della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato non sarebbe stato a conoscenza della scelta del difensore di optare per il rito alternativo, né avrebbe potuto esprimere il suo eventuale dissenso, essendosi l'intera udienza preliminare svoltasi in sua assenza, anche a causa dell'omesso avviso ex art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato dovendo ritenersi corretta la decisione della Corte di appello sull'avvenuto conferimento della procura speciale per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato. 1.1. Il conferimento della procura speciale al difensore di fiducia è di certo contenuto nell'atto di nomina del difensore che si intitola, con il carattere maiuscolo qui riportato, «NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA e contestuale CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE»; il testo dell'atto, sottoscritto dal ricorrente, è il seguente: «Dichiaro al contempo di conferire al medesimo difensore PROCURA SPECIALE conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge comprese quelle di prendere visione ed estrarre copia degli atti di causa il presente procedimento penale». 1.2. Va ricordato che ai sensi ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., in rubrica «Procura speciale rilasciata in via preventiva», la procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. 1.3. Orbene, i casi di conferimento della procura speciale previsti dal codice concernono la ricusazione (art. 38 cod. proc. pen.), la rimessione del processo (46 cod. proc. pen.), i riti alternativi (artt. 419, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di giudizio immediato con rinuncia all'udienza preliminare;
438, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio abbreviato;
446, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione della pena;
459, comma 1 -ter, cod. proc. pen. per la richiesta di lavori di pubblica utilità dopo la pronuncia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva), la 3 richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.). Gli altri casi presuppongono la pronuncia della sentenza e concernono le impugnazioni (artt. 571 cod. proc. pen.; 589, comma 2, cod. proc. pen. per la rinuncia all'impugnazione; 628-bis cod. proc. pen. per la rescissione del giudicato;
633 cod. proc. pen. per la revisione). Dunque, tenuto conto che il rilascio della procura speciale è avvenuto dopo la notifica degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., quindi in vista dell'esercizio dell'azione penale, deve ritenersi che correttamente nella dizione «conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge» il ricorrente abbia inteso conferire al difensore anche il potere di richiedere il giudizio abbreviato. L'atto risulta essere stato redatto su carta intestata allo studio legale in cui esercita il difensore, sicché è ragionevole ritenere che il ricorrente sia stato reso edotto dal difensore dei casi in cui era esercitabile la procura speciale, il cui conferimento è indicato per ben due volte nell'atto. 1.4. Va, infine, osservato che non risulta in alcun modo indicato quale sia l'interesse all'impugnazione. 1.4.1. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, hanno affermato il principio per il quale «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». 1.4.2. Con l'appello, redatto dal nuovo difensore, si impugnò la sentenza di primo grado quanto al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio;
con l'eccezione relativa al contenuto della procura sono stati contestati solo gli aspetti formali, senza alcuna indicazione del pregiudizio e del conseguimento dell'utilità. Con il terzo motivo di appello si contestò il contenuto di un'informativa di reato;
il quarto era relativo alle circostanze attenuanti generiche ed alla pena. Il ricorso per cassazione concerne solo gli aspetti formali. Con le impugnazioni non è stato indicato il pregiudizio derivante dalla - ritenuta - rinuncia al dibattimento, non essendo stata articolata alcuna prova né indicate prove contrarie che avrebbero potuto essere assunte in dibattimento e che la scelta per il rito alternativo avrebbe precluso;
neanche risulta rappresentata l'utilità, quale sarebbe la decisione più vantaggiosa che il ricorrente avrebbe potuto ottenere rispetto a quella che ha determinato la riduzione di un terzo della pena. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/05/2023.