Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NO EL PO ITAL NO036 1 9 /0 1 LA CORTE SU R Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino Presidente R.G.N. 14259/98 DELL'ANNO Consigliere Cron. 7565 BATTIMIELLO - Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere- Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SS LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS M CATALDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente - 355 avversO la sentenza n. 1347/98 del Tribunale di -1- GENOVA, emessa il 07/05/98 R.G.N.6947/97;dep.21/5/38; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- R. G. 14259/98 Svolgimento del processo indicata in epigrafe, il Tribunale di Con la sentenza Genova ha rigettato l'appello del Ministero dell'Interno avverso la pronuncia di primo grado che l'aveva condannato l'indennità di accompagnamento a RI a corrispondere NE. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sui rilievi seguenti: - la normativa sulle provvidenze spettanti agli invalidi civili, come delineata dalle norme del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n.537, suddivide il реч procedimento amministrativo per l'ottenimento di détte provvidenze in due fasi: la prima diretta all'accertamento del requisito sanitario, la seconda volta all'erogazione della prestazione;
la subordinazione dell'esperimento della seconda fase all'esito favorevole della prima riguarda il solo procedimento amministrativo, non quello giurisdizionale, del tutto autonomo dal primo, cosicché il soggetto che si sia visto disconoscere, in sede amministrativa, la sussistenza dello stato invalidante può agire in giudizio per ottenere la condanna del Ministero dell'Interno all'adempimento della prestazione, cui esso solo è 3 tenuto, previo accertamento dello stato invalidante, che pertanto non deve essere necessariamente verificato in via preventiva nella sede amministrativa;
- nessun argomento a contrario può trarsi dal fatto che l'art. 6, comma 5, del d.p.r. 1994/n.698 espressamente sancisca (solo) per i procedimenti pendenti la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sia per l'accertamento del requisito sanitario che per l'erogazione del beneficio, poiché la norma (che, ove diversamente interpretata, sarebbe da disapplicare per illegittimità), lungi dal prevedere, per i тец nuovi procedimenti, una duplice e distinta legittimazione in ordine alle due questioni, intende invece chiarire che per i procedimenti già pendenti non si applica il disposto dell'art. 3, comma 4 (recte 5), e quindi anche le impugnative in sede giurisdizionale dei provvedimenti negativi emessi dalle commissioni sanitarie vanno proposte nei confronti del MnisteroMinistero dell'Interno. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 A cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993 n.537 e 3, comma 5, e 6, comma 1, del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698- insiste nell'assunto del difetto della propria legittimazione passiva, osservando in particolare che: - la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1996 non compromette il principio che ispira sia l'art. 11 della legge 23 dicembre 1993 n.537 sia la correlativa normativa subprimaria di cui al decreto presidenziale 21 settembre 1994 тич 17, n.698, emesso ai sensi dell'art. secondo comma, della legge 23 agosto 1988 n. 440- della netta separazione fra procedimenti diretti, rispettivamente, al riconoscimento delle condizioni di minorazione ed alla concessione dei benefici economici;
questa distinzione deve necessariamente tradursi, sul piano giudiziario, in una diversa legittimazione passiva, a seconda che l'interessato agisca per contestare gli esiti del procedimento finalizzato agli accertamenti medici ° per ottenere le prestazioni rifiutategli nonostante l'accertata sussistenza dei requisiti sanitari;
tale conclusione trova conferma nel disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge 8 agosto 1995 n.335 (recante la 5 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare"), che, nel delegare il Governo all'emanazione di uno o più decreti contenenti norme rivolte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali d'invalidità ed inabilità, ha ribadito, fra i princìpi e criteri direttivi per il settore dell'invalidità civile, della cecità e separazione tra fasedel sordomutismo, quello della dell'accertamento sanitario e fase della concessione dei benefici. Il ricorso non è fondato. La questione che esso propone, se cioè sussista la риз legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande che, sebbene rivolte a conseguire il "bene della vita" costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle conclusioni delle competenti commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari, è stata risolta, dopo un contrasto insorto nella Sezione Lavoro (v. sentt. 14 luglio 1998 n.6894 e con le 21 aprile 1999 n.3793), dalle Sezioni Unite della S.C. sentenze (deliberate in pari data e di identico contenuto) 12 luglio 2000 n.483 e 3 agosto 2000 n.529, la seconda delle quali è stata (più ampiamente) massimata come segue: "In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati 6 1 ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n.698. comporta che l'interessato, dopo aver inultilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di реч invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato d'invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore 0 il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti diel Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato 7 art. 11 della legge-delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Coft.." A tale insegnamento reputa il Collegio di doversi uniformare, attesa la funzione di nomofilachia privilegiata che cod. proc. civ. conferisce allal'art. 374, second o comma, giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. e considerate, poi, la persuasività delle ragioni esposte nelle citate sentenze Flee nonché l'assenza di argomentazioni che non trovino adeguata confutrazione in tali precedenti o che inducano a plausibile dissenso. Ne consegue il rigetto del ricorso, attesa la proponibilità della domanda di condanna nei confronti del ricorrente Ministero, quale soggetto obbligato all'erogazione della prestazione pretesa dalla parte privata. L'anteriorità del ricorso al formarsi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sopra richiamata, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2001 Flowerds befil livello Il Cons. Est. Il Presidente Nitin M a Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE I D A , S S O L A 0 L T 1 3 , O 3 . B A 5 T S I R E . D P A ' S N A L I T L 3 N S E 7 G O D - O P I 8 - S M A 1 I N D 1 E A E S D , E I O E G A R T G T N O S E I E T L S G T I E E R R A I L D L E D