Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice dichiari inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per assenza di specifica indicazione del rito nella procura speciale conferita al difensore "al fine di definire il giudizio con riti alternativi", includendo certamente tale procura la facoltà di richiedere il rito abbreviato senza necessità di ulteriori specificazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2019, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
03 88 1-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1793/2019 MIRELLA CERVADORO - Presidente CC 12/11/2019 ALFREDO MANTOVANO -Relatore - R.G.N. 26761/2019 ANDREA PELLEGRINO IA AI RC AR MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2019 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza in data 13/08/2019 -dep. il 17 successivo il GIP del TRIBUNALE di VELLETRI dichiarava inammissibile l'istanza con la quale il difensore di fiducia di TA MA chiedeva che il procedimento penale a carico di costui n. 3400/19 rgnr fosse definito col rito abbreviato, per la ragione che la procura speciale al difensore era stata conferita genericamente "al fine di definire il giudizio con riti alternativi", senza specificare a quale rito alternativo intendesse riferirsi. TA propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, e denuncia violazione di legge con riferimento agli art. 606 co. 1 lett. b) e 438 co. 3 cod. proc. pen. Deduce in particolare che il P.M. ha chiesto che si proceda col giudizio immediato, e per questo la procura speciale, che contiene l'indicazione "riti alternativi" al fine di lasciare al difensore la scelta del rito più adeguato, nel caso specifico avrebbe potuto essere spesa esclusivamente per l'abbreviato, non essendoci più possibilità di ottenere il consenso del P.M. sul L patteggiamento. Il Procuratore Generale di questa S.C. ha concluso per iscritto per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del GIP, qualificandola "abnorme", non essendo in dubbio che la procura speciale non necessiti di formule sacramentali: è sufficiente che manifesti la volontà dell'imputato di conferire al difensore l'incarico di chiedere il rito speciale. Il ricorso è fondato, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti all'Ufficio del GIP perché proceda alla celebrazione del giudizio col rito abbreviato. Come sottolineato dalle conclusioni scritte del P.G., l'ordinanza che rifiuti senza motivo il giudizio abbreviato costituisce un atto abnorme: cf, ex multis, Sez. 5 sentenza n. 41174 del 09/09/2015 dep. 13/10/2015 Rv. 265063 01 imputati - ZA e altri, Sez. 1 sentenza n. 399 del 18/11/2008 dep. 09/01/2009 Rv. 242871 01 imputato RT e Sez. 1 sentenza n. 43451 del 07/10/2004 dep. 05/11/2004 Rv. 230057 01 imputati RD ed altri. Quest'ultima ha sancito che "il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, costituisce provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, sia perché la nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, ha inderogabilmente investito il g.u.p. della potestà giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati, che elevano lo stesso g.u.p. al rango di giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.". Il ricorso ha peraltro fondatamente dedotto che la richiesta di riti alternativi, lungi dall'essere generica, include certamente quella di giudizio abbreviato, senza che sia necessaria la specificazione di quest'ultimo o invece del patteggiamento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al TRIBUNALE di VELLETRI per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 12/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Mirella Cervadoro Mlised сні спринт DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 GEN 2020 IL DIR Bo ssa Rosu Grazia Musumeci E R P S A I N Z O E E U S T 2 R O * C