Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8214 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8214/2026
Roma, li, 02/03/2026
RI VE
- Presidente -
CO TT SL IN
Sent. n. sez. 111/2026 CC 21/01/2026
TA RI SI
- Relatore -
R.G.N. 35730/2025
AT IO
AR RR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL EN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta IA Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
udito il difensore, avv. Antonella Benveduti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di EN OL in ordine al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. a lui ascritto in quanto, quale medico in servizio presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, "si introduceva abusivamente nel sistema informatico contenente dati sanitari e protetto da misure di sicurezza in uso presso detta struttura, attraverso la postazione Olympus 6, sita nella stanza 164, denominata 'sala 5 endoscopia', da cui estrapolava informazioni relative alla prestazioni sanitarie rese dal dottor LO IL all'ex
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Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott. SE AT (capo 2). Con la medesima sentenza la Corte distrettuale, riformando totalmente la pronuncia di condanna di primo grado, mandava assolto SE SI dai reati di cui all'art. 615-ter cod. pen. contestati ai capi 1) e 2), a lui ascritti nella veste di "mandante".
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi.
2.1. La difesa premette che, nonostante la conferma della condanna, le ragioni del decidere sono difformi tra primo e secondo grado. Il Tribunale aveva ricostruito il fatto assegnando a SI il ruolo di mandante dell'accesso abusivo, di cui OL sarebbe stato mero esecutore materiale, ravvisando il movente nella volontà di colpire "mediaticamente", grazie al servizio di una trasmissione televisiva, LO IL allora viceministro della salute nel governo Conte. La Corte di appello, assolvendo SI, ha posto nel nulla l'ipotesi concorsuale e il movente, confermando la responsabilità di OL il quale, però, in questa diversa prospettiva, non avrebbe alcuna ragione di acquisire i dati sanitari del dottor AT, al fine di colpire IL, al quale è legato da un solido rapporto di amicizia. Su tale presupposto viene formulato il primo motivo che denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato. In sintesi, una volta escluso il coinvolgimento di SI, a carico del ricorrente rimarrebbe soltanto il dato che l'accesso abusivo è stato effettuato tramite il suo account. Elemento insufficiente se si considera che, eseguito il primo accesso con le credenziali dell'imputato, chiunque avrebbe potuto consultare il sistema informatico, interrogandolo con quell'account, anche alla luce delle criticità nella sicurezza del sistema informatico in uso al reparto;
circostanza che, unitamente all'assenza di ragioni di contrasto, aveva giustificato l'archiviazione del procedimento a carico di un'altra dipendente.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova. La Corte di appello, sostiene la difesa, ha stabilito che l'accesso abusivo è stato effettuato alle ore 13,37 dalla sala 164, ha posto questo elemento in collegamento con la presenza dell'imputato all'interno di quella sala, ha affermato che in quel momento era in corso la preparazione di un esame endoscopico, che
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detto esame aveva avuto inizio alle ore 13,39 e che la cartella clinica era stata aperta alle 13,32 orario in cui il paziente era entrato in sala. Le modalità di utilizzo del computer presente nella sala 164 sono state riferite dal caposala FI, sentito in sede di indagini difensive. Le dichiarazioni di costui, però, sono state ritenute attendibili solo in parte, mentre sono state immotivatamente disattese nella parte in cui il dichiarante ha raccontato che il computer, gestito solitamente dal medico, può essere utilizzato anche da altri e che durante la preparazione dell'intervento il medico operatore potrebbe essere assente. In sostanza la Corte di appello avrebbe letto le dichiarazioni di FI in modo parziale e limitato, così incorrendo in un travisamento della prova, poiché anche altre persone avrebbero potuto utilizzare la postazione nella sala 164, tramite l'account dell'imputato che, in quella giornata, era rimasto attivo dalle 8:55:53 fino alle 14:35:30. 2.3. Il terzo motivo, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, richiama l'interrogatorio reso dall'imputato e le circostanze emerse dall'audizione di FI. Evidenzia poi come non vi sia certezza in relazione all'orario dell'operazione, fissato dal giudice di merito alle 13,39, ma risultante alle 13,47 da uno screenshot della cartella clinica prodotto dalla difesa -che la Corte di appello omette di valutare-. Pone in risalto l'anomalia del comportamento dell'imputato che, ove davvero avesse voluto effettuare un accesso abusivo, avrebbe potuto usare o un account generico oppure le credenziali di altri operatori sanitari, così da non lasciare tracce informatiche a lui riconducibili.
2.4. Il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 43 cod. pen. per mancato esame ed erronea valutazione in punto di elemento psicologico del reato e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova. La difesa "in via ipotetica e subordinata" aveva prospettato la possibilità che l'imputato avesse effettuato l'accesso abusivo inconsapevolmente o nella convinzione della sua legittimità. La Corte di appello ha respinto l'obiezione perché difforme da quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio. Tale risposta, secondo la difesa, sarebbe illogica e incongrua, dato si tratta di argomento coltivato in via subordinata e quindi suscettibile di essere rappresentato anche in termini ipotetici.
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Del resto, continua la difesa, l'imputato neppure sapeva chi fosse il dottor AT, tanto che, una volta ricevuto l'invito a rendere interrogatorio, ha inserito quel nominativo su un motore di ricerca per scoprire di chi si trattasse.
3. Si è proceduto a trattazione orale su richiesta del difensore. Il Procuratore generale ha depositato una articolata memoria scritta a sostegno della richiesta di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Va premesso che sono infondate le censure sollevate del ricorrente in merito a una diversa ricostruzione del fatto storico. La sentenza impugnata confuta, tramite specifici argomenti immuni da cadute di logicità, le obiezioni sollevate dalla difesa circa l'orario di inizio dell'esame endoscopico da parte dell'imputato, nonché le asserite criticità nella sicurezza del sistema informatico in uso presso la struttura sanitaria. Sul primo aspetto (pag. 8 sentenza impugnata), la Corte di appello rileva come lo screenshot prodotto dalla difesa (che collocherebbe l'orario di inizio dell'esame alle ore 13,47 anziché alle 13:39) sia privo di valenza probatoria, poiché sono ignote "le modalità di estrazione" sì che il dato non è verificabile;
mentre gli orari ricostruiti in sentenza sono ricavati da dati informatici, dotati di certezza, in quanto forniti dai gestori del sistema (il policlinico Tor Vergata e la società Olympus Italia s.r.l.). Sul secondo profilo il giudice di appello richiama la genericità degli assunti difensivi, rimasti indimostrati e smentiti dalle dichiarazioni rese dal vicedirettore della struttura sanitaria (pag. 10 sentenza impugnata). È quindi adeguatamente motivato l'assetto fattuale relativo alla ricostruzione del fatto materiale. Il 3 dicembre 2019 alle ore 13,37, dal terminale collocato nella sala 164 del reparto di endoscopia, utilizzando le credenziali dell'imputato e dal suo account, viene effettuato un accesso abusivo al sistema informatico per consultare i dati sanitari del dottor AT, che non era mai stato paziente dell'imputato. In concomitanza con quell'orario l'imputato si trova nella sala 164 per eseguire un esame endoscopico su un paziente. Alle ore 13,32 viene aperta la cartella del paziente, alle ore 13,39 viene lanciato il comando open perform examination per iniziare l'esame.
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3. Sono fondati, invece, gli ulteriori motivi di ricorso inerenti alla riconducibilità del fatto all'imputato.
3.2. Alla luce dei dati sopra riportati il tema da esplorare riguarda l'acquisizione di una prova indiziaria, rispondente ai parametri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che consenta di affermare con certezza che sia stato proprio OL a effettuare l'accesso indebito, escludendo il ragionevole dubbio che altri abbiano potuto eseguire quell'accesso dalla postazione collocata nella sala 164, utilizzando l'account dell'imputato, rimasto attivo dalle 8:55:53 fino alle 14:35:30. Il dubbio acquista consistenza ove si consideri che alle ore 13:25, quindi poco prima dell'accesso abusivo per cui è processo (effettuato alle 13:37), una persona rimasta ignota aveva compiuto un accesso abusivo dalla postazione Olympus 3 della dipendente De ZO, utilizzando le credenziali di questa per accedere alla cartella clinica del dottor AT. Quindi quella mattina, nel medesimo arco temporale in rilievo, almeno un soggetto rimasto ignoto era intento a consultare abusivamente la storia clinica del dottor AT, utilizzando le credenziali di altri dipendenti.
3.2. Di tale emergenza la Corte distrettuale avrebbe dovuto farsi carico, escludendo, con particolare rigore, la responsabilità di terzi e ciò anche alla luce di due ulteriori rilievi mossi dalla difesa: la "caduta", in appello, della responsabilità di SE SI;
l'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal caposala FI.
3.2.1. Il giudice di primo grado aveva ricostruito la vicenda come una operazione, congeniata da SE SI al fine di acquisire elementi per sferrare un attacco mediatico ai danni di IL. Per tale ragione il giudice per l'udienza preliminare ha individuato in SI l'ideatore e ispiratore degli accessi abusivi: quello compiuto dal terminale della De ZO (capo 1) e quello attribuito al ricorrente (capo 2). La Corte di appello ha invece assolto SI dai reati ascrittigli, così da cancellare automaticamente anche il movente. Il movente, è vero, non integra un elemento costitutivo del reato e non deve essere necessariamente accertato (come osserva la sentenza impugnata a pagina 10), tuttavia è innegabile che, nella specie, la causale fungeva da collante delle azioni delittuose e chiave interpretativa delle stesse, sicché l'eliminazione del relativo tassello, sottrae, dalla piattaforma di cui si compone la prova indiziaria, un dato significativo. Al riguardo va ricordato che in un processo indiziario la "causale" può rivestire natura di indizio, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi che assumono univoca significazione anche grazie alla chiave di
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lettura offerta dal movente (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148-01). Si è venuta a creare, in tal modo, una smagliatura nel ragionamento induttivo, cui la Corte di appello non pone rimedio.
3.2.2. In una simile situazione svolgono un ruolo fondamentale le dichiarazioni rese da FI poiché - nello spiegare le concrete modalità di utilizzo del terminale - sono potenzialmente in grado di offrire elementi convergenti sulla persona dell'imputato. Le circostanze fattuali tratte da tali indicazioni, per assumere valore indiziario devono, però, essere connotate dal requisito della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco). L'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni); esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando-contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882). Al riguardo la motivazione della sentenza impugnata è, come osserva la difesa, carente, lì dove scrive che "FI, coordinatore infermieristico del reparto di endoscopia [...] ha ribadito, pur alle insistenti domande sul punto, che il pc [personal computer] della sala viene solitamente gestito dal medico che opera l'accertamento (pag. 16 trascrizioni) e solo alla quinta domanda di seguito sul punto - dopo le prime quattro a risposta negativa - ha significativamente risposto: - eeeeee ... può capitare" (cfr. pag. 8 sentenza impugnata). Il che non lascia comprendere se il dato posto a base della decisione sia quello della gestione certa ad opera del medico incaricato dell'accertamento (ma in tal caso non si tiene conto della ulteriore precisazione comunque fatta dal dichiarante) oppure quello della possibilità che anche altro personale potesse utilizzare il computer (ma allora sarebbe stato necessario supportare l'affermazione di responsabilità dell'imputato con emergenze ulteriori in grado di escludere tale eventualità, confortata, come detto, dalla circostanza che sicuramente nel reparto si aggirava una persona che operava per accedere alla cartella clinica del dottor AT utilizzando l'account di ignari dipendenti della struttura sanitaria.
4. Tali carenze inficiano il tessuto motivazionale che sorregge l'affermazione di responsabilità e conducono ad annullare con rinvio la sentenza impugnata.
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VE Emesso Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
Il riferimento alle condizioni di salute di terze persone impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21/01/2026
Il Consigliere estensore Elisabetta IA Morosini
Il Presidente
IA SS
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Firmato Da: RI VE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52034d5344780668 Firmato Da: TA RI SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6de06248a8b70402 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d