Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad ufficii diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice di pace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che diversamente ragionando si finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura).
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La massima La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all' art. 612-bis c.p. , passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Cassazione penale , sez. V , 17/03/2021 , n. 20859). Fonte: Ced Cassazione Penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 10037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10037 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
10037-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 145/2017 ANIELLO NAPPI -Presidente.- REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.19186/2016 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO US RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/11/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Ш Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato NO MA e NO PP per lesioni personali volontarie in danno di BE CA. I due erano stati originariamente imputati, insieme a VA AB e allo stesso BE CA, di rissa aggravata, nel corso della quale aveva riportato lesioni personali BE CA. Successivamente, all'udienza del 10/12/2008, a VA AB, NO MA e NO PP fu altresì contestato dal Pubblico Ministero il reato di lesioni personali in danno di BE. Caduta per tutti l'imputazione di rissa già in primo grado, il giudice d'appello ha assolto VA AB dal residuo reato a lui contestato e tenuto ferma la condanna dei due NO per le lesioni procurate a BE.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse di entrambi gli imputati, l'avv. Cosimo Zaccaria, con quattro motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 23 cod. proc. pen., derivante dal fatto che la contestazione ai due imputati odierni del reato di cui all'art 582 cod. pen. avvenne dopo che gli stessi erano già stati citati a giudizio, in data 15/5/2008, per il medesimo reato, dinanzi al Giudice di Pace di EN. Sottolinea l'inderogabilità della competenza del giudice di pace e critica la risposta fornita dalla Corte d'appello all'eccezione della difesa.
2.2. Col secondo lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, derivante dal fatto che i due sono stati condannati per il reato di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen., laddove il Pubblico Ministero aveva contestato la fattispecie del comma 1 del medesimo articolo. Da qui è derivata, prosegue, sostiene il ricorrente, anche la violazione del diritto di difesa degli imputati, i quali non sono stati messi in condizione di interloquire sulla durata della malattia.
2.3. Col terzo si duole della motivazione con cui è stata ritenuta provata la responsabilità. Lamenta che non si sia tenuto conto del ruolo di BE nel processo (è imputato e persona offesa), nonché delle contraddizioni in cui è caduto circa il numero degli aggressori e le persone presenti al momento dell'aggressione, né del fatto che era in stato di ebbrezza quando sono successi i fatti per cui è processo. 2 しい 2.4. Col quarto lamenta un vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. La dedotta preclusione processuale, fatta valere col primo motivo, è insussistente. Si conviene col ricorrente che, in tempi non più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha in sintonia con la migliore dottrina - attribuito - al principio del ne bis in idem un'estensione decisamente maggiore rispetto a quella desumibile dalla stretta interpretazione dell'art. 649 cod. proc. pen., proclamandone l'applicazione anche a situazioni che non sono caratterizzate dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato. Esigenze di tutela dell'individuo e di razionalità del sistema hanno portato infatti gli operatori - - giuridici ad attribuire al principio suddetto una portata generale, con riflessi in ogni branca del diritto e in ogni situazione caratterizzata dalla coesistenza di più giudizi a carico della medesima persona e con lo stesso oggetto. Tale estensione è stata conseguenza di una più precisa individuazione della matrice del principio del ne bis in idem: quella della preclusione processuale, ben nota alla teoria generale del processo, sia civile che penale (in quest'ottica, il divieto di cui all'art. 649 è stato visto esso stesso come una preclusione: quella finale, che si consolida alla chiusura del processo). Su questa scia è stato stabilito che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, dovendo ritenersi che il Pubblico Ministero abbia "consumato", con l'avvio del primo giudizio, il proprio potere di azione (Cass. SU, n. 34655 del 28/6/2005; sez. 1, n. 17789 del 10/4/2008; sez. 4, n. 25640 del 21/5/2008; sez. 5, n. 504 del 11/11/2014). La medesima giurisprudenza ha però precisato che la non procedibilità riguarda le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici "egualmente competenti" e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. E' ben vero che tale precisazione limitativa è stata affermata con riguardo ai procedimenti pendenti in sedi giudiziarie diverse, ma, come chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata, l'operatività 3 し del principio generale del ne bis in idem presuppone la pluralità di procedimenti ed è subordinata, tra l'altro, alla condizione che sia identico "l'ufficio del giudice chiamato a pronunciare una decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto, ha definitivamente esaurito il suo compito"; e ancora, più chiaramente, che il principio della preclusione processuale riguarda le situazioni di litispendenza “non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p". Ciò per l'ovvia ragione che l'ordinamento appresta rimedi specifici (quelli previsti, appunto, dall'art. 28 cit.) per l'ipotesi che due procedimenti, aventi il medesimo oggetto e riguardanti lo stesso imputato, siano per ovvie pendenti dinanzi ad "uffici diversi", sicché non ricorre la necessità ragioni di economicità e di tutela degli interessi dell'accusato di fare - applicazione del principio della preclusione processuale. Ora, non v'è dubbio che l'ufficio del Tribunale sia diverso da quello del Giudice di pace, seppur coesistenti nell'ambito della stessa circoscrizione giudiziaria, siccome attributivi, ognuno, di una competenza specifica, idonea a dar luogo ai conflitti di competenza disciplinati dall'art. 28 cod. proc. pen.; da qui la necessaria conclusione che i problemi posti dalla coesistenza del medesimo procedimento dinanzi all'ufficio del Giudice di pace e all'ufficio del Tribunale (coesistenza che dà luogo ad un vero e proprio conflitto positivo di competenza) devono essere risolti ad iniziativa delle parti o d'ufficio, attraverso il promovimento del conflitto di competenza e non anche attraverso l'invocazione della preclusione processuale. Ciò non solo allorché sia discussa la competenza per territorio, ma anche quando come nel caso di specie - venga in questione - la competenza per materia. Diversamente ragionando si finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura. - Nel caso di specie viene dedotto che, allorché - nell'udienza dinanzi al Tribunale - fu contestato agli imputati il reato di cui all'art. 582 cod. pen., era già pendente, dinanzi al Giudice di pace della stessa città (EN), altro procedimento per il medesimo reato. Tale situazione, in base a quanto sopra rilevato, andava fatta valere dagli interessati con la proposizione del conflitto di competenza e non già attraverso l'impugnazione della sentenza emessa, all'esito del giudizio, dal Tribunale di EN (che era, peraltro, quello competente a decidere per le lesioni, essendo stato contestato un reato in concorso formale con quello di rissa, oggetto del giudizio già pendente). -2. Il secondo motivo èconcernente la correlazione tra accusa e sentenza manifestamente infondato, perché, come correttamente rilevato dal Tribunale, il reato di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) è unico ed è punito con la 4 reclusione da tre mesi a tre anni, solo prevedendosi, al secondo comma, la perseguibilità a querela ove la malattia abbia una durata non superiore a venti giorni. Pertanto, nessuna violazione di legge (in particolare, dell'art. 521 cod. proc. pen.) è predicabile ove l'imputato, accusato dinanzi al Tribunale di aver procurato una lesione contenuta entro venti giorni, sia stato condannato per aver procurato una lesione guarita in trenta giorni, dal momento che esclusa la sussistenza di un problema di competenza o di procedibilità correlato all'iniziativa (querela) della persona offesa nessun pregiudizio risente l'imputato nel proprio - diritto di difesa, essendo egli stato in grado di contrastare, dinanzi al giudice funzionalmente competente, tutti gli elementi dell'accusa: compresa, quindi, la durata della malattia, il cui accertamento è dipeso dall'evoluzione del procedimento e dagli accertamenti effettuati nel corso dello stesso. Peraltro, nella specie entrambi gli imputati sono stati condannati al minimo della pena, salvo l'aumento per la recidiva, sicché non è nemmeno sostenibile che il diverso accertamento effettuato dal giudicante abbia inciso sul trattamento sanzionatorio. Quanto alla possibilità - ipotizzata dal ricorrente di beneficiare della remissione di querela (peraltro, mai intervenuta), ove la condanna fosse rimasta confinata nei limiti della contestazione originaria, il suo svanire è collegato alla durata delle lesioni inferte, e concretamente accertate, e non già alla decisione presa dai giudicanti.
3. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, concernente la prova della responsabilità, ritenuta, fondamentalmente, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa. In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (ex multis, Cass., n. 7667 del 29/1/2015). Nella specie, l'approfondito esame delle dichiarazioni di BE, reso evidente dalla specifica considerazione delle sue condizioni personali al momento del fatto, dalle modalità di descrizione dell'occorso e dal modo di individuazione dei responsabili, rendono evidente che la Corte d'appello non si è sottratta al compito su di essa gravante e che l'ha assolto con modalità incensurabili in sede di legittimità.
4. Ad identica conclusione occorre pervenire in ordine all'ultimo motivo di ricorso, volto a criticare il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Trattasi, invero, di statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello di Bologna non ha 5 い mancato di motivare la propria decisione sul punto, con l'evidenziare il precedente specifico gravante su NO PP e i gravi precedenti penali di NO MA, nonché l'assenza di elementi, di segno positivo, emergenti dall'istruttoria dibattimentale o dalle allegazioni difensive: elementi, questi, ostativi alla concessione di entrambi i benefici richiesti. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura;
né vale contrapporvi argomentazioni intese a sollecitare, con valutazione di puro merito, una revisione circa la "risalenza" dei menzionati precedenti penali e il pagamento della provvisionale di euro 1.000, conseguente alla statuizione di condanna, ovvero un diverso apprezzamento della condotta processuale (che deve essere "irreprensibile" per legge e non per graziosa concessione del giudicando).
5. Consegue a tanto che il ricorso, in parte infondato e in parte inammissibile, va rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/1/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antoniptonio Settepen (Nello Nappi) C DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 MAR 2017 I FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 6