Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di pace, nel rito a presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis D.Lgs. n. 274 del 2000, rilevando la mancanza dell'atto di citazione a giudizio immediato e della notifica all'imputato, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
1 80 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 100/10 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott.
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 12232/2010
- Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott.
MAURIZIO BARBARISI
- Consigliere - Dott.
- Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LA SPEZIA nei confronti di:
1) EL AS RE IRREPERIBILE N. IL 01/01/1987 * C/
avverso l'ordinanza n. 162/2009 GIUDICE DI PACE di SARZANA, del 22/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. NoweE1 che ha concluso per l'annullament SENZA FINVIO - Trasmissione depli ati of 9.dp. d. SARZANA;
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
A
1. Con ordinanza dibattimentale in data 22.10.2009 il giudice di pace di
Sarzana, nel procedimento nei confronti di El AS Badre relativo al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n.286 del 1998, rilevava che "agli atti non risultava né l'atto di citazione a giudizio immediato, né alcuna prova dell'avvenuta notifica dello stesso all'imputato" e, conseguentemente, disponeva la restituzione degli atti alla Procura
della Repubblica per quanto di competenza.
-2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale della Spezia ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento in quanto atto abnorme, sul rilievo che il giudice di pace avrebbe dovuto egli stesso provvedere a rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Evidenzia il ricorrente che il provvedimento determinava una indebita regressione del procedimento ed una situazione di stallo, essendo decorso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000 per la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di pace.
Considerato in diritto.
1. Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non si versa in ipotesi di provvedimento abnorme e che l'ordinanza impugnata non ha determinato una indebita regressione del procedimento.
Secondo i più recenti arresti di questa Corte (S.U., 26 marzo 2009, n. 25957,
Toni, rv. 243590), è abnorme un provvedimento al quale consegue la regressione del procedimento se esso non sia espressione dei poteri riconosciuti al giudice in relazione alla situazione presa in esame (emanato in carenza di potere in astratto ovvero avulso dal sistema), ovvero risulti - eccedendo ogni ragionevole limite connesso all'esercizio di tali poteri - idoneo a produrre una stasi irreversibile o risultati capace di pregiudicare lo sviluppo processuale, imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro.
Avuto riguardo alla specifica questione oggetto del ricorso, deve invero rammentarsi che questa Corte ha ritenuto anche successivamente alla citata
2 pronuncia delle Sezioni Unite - che secondo l'ordinamento processuale, il giudice
è, in radice, affatto privo del potere di disporre (con la restituzione degli atti) la regressione del procedimento al fine di investire il pubblico ministero per la esecuzione dell'adempimento (rinnovazione della citazione o della relativa notificazione) che la legge specificamente riserva al presidente del collegio o al giudice singolo» (Sez. 1, 13 gennaio 2010, n. 5477, Mofrh Amine Mohamed).
E' indubbio, infatti, che - come è stato più volte affermato - spetta al giudice del dibattimento, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine per comparire, di provvedere a rinnovare la notifica. Tale regola generale, peraltro, è ribadita espressamente anche per il procedimento davanti al giudice di pace all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 per il quale nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio, ovvero le relative notificazioni, vi deve provvedere il giudice di pace, anche d'ufficio.
Tuttavia, con l'inserimento degli artt. 20-bis (e 20-ter) nel d.lgs. n.274 del 2000, la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha delineato un nuovo rito a presentazione immediata che viene introdotto con un atto a struttura e formazione complessa, costituito dalla richiesta della polizia giudiziaria e dall'autorizzazione del pubblico ministero alla presentazione nei quindici giorni successivi, con il quale l'indagato acquista la qualità di imputato. La richiesta e l'autorizzazione devono essere notificati all'imputato ed al difensore unitamente ai rituali avvisi in tema di contumacia, di diritto di nominare un difensore di fiducia, e di prendere visione ed estrarre copia degli atti. Inoltre: non sono previsti termini dilatori a favore dell'imputato; i testimoni, la persona offesa ed i consulenti possono essere citati oralmente nel corso del giudizio e presentati direttamente a dibattimento, l'imputato può chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni (e di quarantotto ore nel caso di citazione contestuale). Pertanto come nel giudizio direttissimo - soltanto mediante la presentazione dell'imputato dinanzi al giudice (attuata mediante la sua materiale conduzione ovvero, se l'imputato è libero, con la notificazione della richiesta della polizia giudiziaria e della autorizzazione del pubblico ministero) può legittimamente essere instaurato il giudizio disciplinato dai citati artt. 20-bis e 20-ter, caratterizzato da modalità alternative d'esercizio dell'azione penale, dalla drastica riduzione dei termini per la difesa e da peculiari cadenze per l'articolazione e l'assunzione delle prove (Sez. 1, 20 aprile 2010, n. 17706, Medhi, rv. 247066; Sez. 1, 15 giugno 2010,
n. 30504, Balozi).
Ne discende che il giudice di pace deve verificare il corretto contenuto formale e sostanziale dell'atto introduttivo, ossia il corretto passaggio dalla fase delle indagini a quella del processo e della instaurazione del giudizio.
Non può, dunque, in caso di omissione dell'atto di presentazione dell'imputato per il giudizio ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. n.274 del 2000 - ovvero di impossibilità di controllare tale atto e la corretta introduzione del giudizio - predicarsi in capo al giudice un dovere di provvedere alla "rinnovazione" della citazione. D'altronde l'art. 32-bis, che regola lo svolgimento del giudizio a presentazione immediata e detta le regole particolari quanto ai termini a difesa e presentazione di testimoni prima ricordate, richiama soltanto l'art. 32 e non anche l'art. 29 che al comma 3 prevede la rinnovazione della citazione o delle relative notificazioni a cura del giudice di pace.
Nel caso di specie, peraltro - come risulta dal verbale di udienza -, il giudice di pace non ha soltanto rilevato la mancanza della prova della avvenuta notifica della citazione dell'imputato, non comparso, ma ha, altresì, dato atto della mancanza dell'atto di citazione a giudizio immediato>>.
Di tal che, è evidente come il giudice, mancando l'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe potuto in alcun modo verificare il corretto esercizio del'azione penale, né avrebbe potuto provvedere alla rinnovazione della citazione dell'imputato non comparso. Il giudice di pace ha, pertanto, nel caso di specie esercitato un potere che senza dubbio gli apparteneva.
2. Non può condurre a conclusioni diverse l'affermazione del ricorrente secondo il quale la restituzione degli atti al suo ufficio avrebbe determinato una situazione di stallo, essendo decorso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis d.lgs. n.
274 del 2000 per la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di pace, con conseguente impossibilità di procedere secondo quanto prescritto dall'art. 10-bis, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.
Pur prescindendo dalla natura perentoria o meno di detto termine, deve rilevarsi che la ratio legis della disposizione richiamata è, evidentemente, di assicurare la celebrazione in tempi brevissimi dei procedimenti per il reato di "ingresso e soggiorno illegale". E, tuttavia, da un lato detta finalità non può giustificare la compressione dei più elementari diritti di difesa, dall'altro lo scopo stesso della
А legge sarebbe di fatto eluso se si ritenesse che la instaurazione del giudizio nel termine di quindici giorni fosse soddisfatto dall'atto formale del pubblico ministero, indipendentemente dalla corretta instaurazione del giudizio, attribuendo al giudice di pace il compito di procedere alla rinnovazione di citazioni e notificazioni con indubitabile dilatazione di tempi e scarsa garanzia di risultati, dal momento che il giudice di pace e la sua cancelleria non hanno modo di conoscere con la necessaria tempestività l'effettiva reperibilità dello straniero e neppure hanno a loro immediata disposizione le risorse della polizia giudiziaria ai fini delle necessarie ricerche.
D'altro canto, se è vero che l'art. 10-bis, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede in via generale il ricorso ai procedimenti speciali in esame secondo la scansione innanzi indicata, ciò non esclude che quando il pubblico ministero non sia in grado di assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato di tale reato ovvero per cause diverse possa comunque procedere nelle forme
-
ordinarie. Del resto, lo stesso art. 20-bis, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 prevede che il pubblico ministero possa operare, oltre alla richiesta di archiviazione, scelte diverse dall'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio come richiesta dalla polizia giudiziaria.
3. Conclusivamente, il provvedimento con il quale il Giudice di pace ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero non può ritenersi abnorme ed il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2010.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Lucia La Posta dott. Maria Cristina Sotte
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 5 CEN. 2011
IL CANCELLIERE
Stefania Faiella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 R