Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati, a seguito della modifica dell'imputazione in lesioni gravi nei confronti di un imputato dichiari la propria incompetenza anche nei confronti di altro imputato di lesioni, minaccia e ingiuria, in danno del primo, ritenendo la sussistenza della connessione tra i predetti reati, senza dare atto della necessità di trattazione unitaria, e ordini la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che si pone strutturalmente al di fuori della previsione di legge e che determina la stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 39197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39197 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2014
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2817/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VARESE;
nei confronti di:
1) ST NG (ANCHE PARTE CIVILE) N. IL 18/08/1954 C/;
2) TT GI (ANCHE PARTE CIVILE) N. IL 23/04/1954 C/;
avverso la sentenza n. 173/2008 GIUDICE DI PACE di VARESE, del 17/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Sentite le richieste del Procuratore Generale dott. NG Di Popolo che conclude per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti al Giudice di Pace di Varese.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varese, che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di lesioni contestato al TA NG, in danno di VA IA, in seguito alla modifica dell'imputazione da lesioni lievi in lesioni guarite in 200 giorni, con trasmissione degli atti al PM.
2.- Deduce il PM ricorrente che il Giudice di Pace oltre al procedimento a carico del TA non avrebbe potuto spogliarsi anche del procedimento a carico del VA, imputato del reato di lesioni lievi, ingiuria e minaccia in danno del TA la cui competenza era del Giudice di Pace.
3.- Questa Corte, con giurisprudenza prevalente, ha avuto modo di affermare che è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al Tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti. Detto provvedimento si pone, infatti, strutturalmente al di fuori della previsione di legge (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6) e, dal punto di vista funzionale, determina la stasi del procedimento. (Cass., sez. 5, 26 febbraio 2009, n. 12734, Cass., n. 27138 del 2006, Cass., sez. 5, 22 aprile 2005 n. 19764 contra Cass., n. 44353 del 2007). Nella specie il Giudice di Pace ha ritenuto connessi i reati contestati al Sommariva a quello contestato al TA senza dare giustificazione della necessità della trattazione unitaria e rinviando gli atti al PM, ha determinato la stasi del procedimento in cui imputato è il primo.
Di conseguenza, la dichiarazione di incompetenza in relazione a tutto il procedimento è abnorme e pertanto la relativa sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Varese per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010