Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che non si limiti ad assistere un latitante, ma ponga in essere condotte di altra natura che, travalicando il dovere professionale del sanitario di tutelare la salute, contribuiscano a che la persona assistita eluda le investigazioni o le ricerche dell'autorità. (Nella specie, il medico, avvalendosi del ruolo direttivo esercitato all'interno di un laboratorio di analisi, aveva fatto sì che il latitante fruisse in maniera sistematica, in un significativo arco temporale, delle prestazioni della struttura sanitaria senza correre il rischio di essere individuato dagli inquirenti, dal momento che gli accertamenti diagnostici venivano effettuati a nome dello stesso sanitario).
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12281 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
1 2 2 8 1/ 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da SC Ippolito Presidente Sent. n. sez. 330 Angelo Costanzo Relatore Anna Criscuolo Ud 1/3/2016 Ersilia Calvanese R.G. n. 39954/2015 Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. SA SC, nato Catania il 5/02/1948 2. RI IU, nato a [...] il [...] contro la sentenza emessa il 28/01/2013 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, nel proc. n.671/2008 R.G., visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi l'avv.to Marino Punturieri, del Foro di Reggio Calabria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di RI e gli avvocati Pietro Catanoso e Emilia Pino, del Foro di Reggio Calabria, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso di SA. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n.10468/2014, ha confermato le condanne inflitte dal Tribunale di Reggio Calabria a IU RI e SC SA per due distinte condotte (rispettivamente capi C e F) di favoreggiamento personale ex artt. 110, 378, comma 2, cod. pen. aggravate ex art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 a favore di NZ TE, capo di una associazione a delinquere di stampo mafioso.
2. Nel ricorso presentato nell'interesse di RI si chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello deducendo: a) vizio di motivazione e violazione di legge nell'applicazione dell'art. 378 cod. pen. e dell'art. 7 legge n. 203/1991, mancando la prova della consapevolezza di RI di agevolare la latitanza di NZ TE (acquistando capi di vestiario a lui destinati e conducendo autovetture in vista dell'incontro con i suoi familiari) e, quindi, anche l'associazione criminale di appartenenza;
b) mancanza di motivazione sui criteri utilizzati per determinare la pena e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Nel ricorso presentato nell'interesse di SA si chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione e violazione di legge nell'applicazione dell'art. 378 cod. pen. e dell'art. 7 legge n. 203/1991, deducendo che: a) le condotte (assistenza medica in favore di TE e agevolazione nel fare eseguire a proprio nome analisi cliniche su reperti biologici di TE) non integrano il reato contestato perché la latitanza del paziente non elide il dovere del medico di curarlo e perché il ricorrente non ha compiuto atti idonei a eludere le investigazioni o a evitare la cattura del latitante;
b) non è stato accertato il nesso teleologico fra la condotta in favore del latitante e il potenziale vantaggio per l'associazione criminale di appartenenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IU RI è manifestamente infondato.
1.1. La Corte di appello ha adeguatamente motivato circa la consapevolezza dell'imputato di favorire TE osservando che la valutazione dei dati acquisiti esclude che RI potesse ritenere di acquistare gli indumenti 2 per altra persona (Verduci) che poi li consegnò a TE e che "solo la consapevolezza di aiutare il latitante giustifica le precauzioni utilizzate nella consegna del veicolo" dal proprietario UT allo RI (pagg. 2 e 7).
1.2. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Cass.pen.: Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame, la Corte ha spiegato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la mancanza di elementi rilevanti a tal fine evidenziando che neanche nell'atto di appello sono indicati e che non basta al riguardo la mera incensuratezza dell'imputato. Quanto alla determinazione della pena, la Corte si è riportata alla valutazione del Tribunale evidenziando che la pena-base coincide con il minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione interna sono contenuti, mentre prossimo al minimo è quello per l'aggravante. Risulta, pertanto, soddisfatto l'obbligo di motivazione che non sussiste specificamente per gli aumenti di pena relativi ai reati ritenuti in continuazione, valendo al riguardo le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, poiché identici sono i parametri (Cass.pen.: Sez.2, n.4707 del 21/11/2014, dep.2015, Rv.262313; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261424; Sez.5, n.27382 del 28/04/2011, Rv.250465).
2. Il ricorso di SC SA è manifestamente infondato. Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che presti la propria assistenza sanitaria a un ricercato, tranne che abbia attuato anche condotte di altra natura che, travalicando il suo dovere professionale di tutelare la salute, contribuiscano a che la persona assistita eluda le investigazioni o le ricerche dell'autorità (Cass. pen.: Sez. 6, n. 38281 del 11/06/2015, Rv. 264608; Sez. 6, n. 26910 del 05/04/2005, Rv. 231861). La Corte ha esaminato il rapporto fra il dovere di assistenza di SA in quanto medico e il divieto di favorire la latitanza di TE (dopo avere evidenziato che egli, essendo direttore del distretto sanitario, non poteva esserne il medico curante, ma in diverse occasioni ne ha favorito la famiglia (in particolare, la moglie di TE, con certificazioni che le hanno consentito di restare a lavorare a Melito vicino al marito latitante) e ha osservato che l'imputato "non si è invero limitato ad assistere il latitante TE (...) ma ha fatto sì che lo stesso TE fruisse in maniera sistematica, in un significativo arco temporale, delle prestazioni del laboratorio di analisi dell'ex ASL (...) 3 mediante esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici necessari, senza correre il rischio di essere individuato dagli investigatori, consentendo che le analisi fossero effettuate a suo nome, avvalendosi, a tal fine, del ruolo direttivo dal lui esercitato all'interno della struttura sanitaria" (pag. 8). Le condotte suindicate non costituiscono attività sanitaria, né sono alla stessa immediatamente correlate (peraltro nel ricorso non si indica se e in che misura fossero urgenti o necessarie) ma espedienti attuabili da chiunque ne abbia la possibilità per consentire a un latitante di fruire di servizi pur rimanendo nascosto, ossia cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dal latitante per sottrarsi alla cattura (Cass. pen.: Sez. 5, n. 11879 del 08/11/2012, dep. 2013, Rv. 255329; Sez. 6, n. 2998 del 30/10/2001, dep. 2002, Rv. 221161).
3. Il motivo relativo alla applicabilità dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 è comune a i due ricorsi. La Corte ha considerato notorio, nel territorio in cui si sono svolti i fatti, il ruolo apicale (non contestato nei ricorsi in esame) di TE NZ nella cosiddetta "cosca TE", inferendone sia la necessaria consapevolezza di favorire l'associazione, con il favorire il suo capo, sia l'oggettiva attitudine delle condotte a conseguire tale l'effetto. Questa valutazione del giudice di merito risulta collegata in termini non implausibili con il contesto ambientale nel quale è maturata la vicenda e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, quando la condotta è a favore di un esponente di spicco di una associazione criminale, ricorre la circostanza F aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolarne le attività perché queste sarebbero compromesse dal suo arresto, e la consapevolezza dell'aiuto prestato al capo costituisce intrinseca prova della consapevolezza di favorire l'associazione. In altri termini, in casi del genere di quello in esame, il favoreggiamento volto a preservarne il vertice favorisce l'intera associazione, garantendone la guida, il perdurare e così anche la realizzazione del programma criminale (Cass. pen.: Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, Rv. 260837; Sez. 2, n. 15082 del 12/02/2014, Rv. 259558; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255517).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1/03/2016 Il Consigliere estensore I Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA] Francesto po Angelo Costanzo 21602 L 22 MAR 2016 A DICAS M E IL FUNZIONARIO GI R P U S E T Piera Esposito R O C