Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, assuma a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall'interessato per sottrarsi alle forze di polizia. (Fattispecie in cui il medico chirurgo aveva raggiunto il latitante all'estero e spento il proprio telefono cellulare per tre giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2012, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1216
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 26671/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24/05/2012 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
uditi per l'indagato gli avv.ti Iodice Mauro e Coppi Franco, che hanno concluso l'uno associandosi alla richiesta del P.G., l'altro chiedendo in principalità l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24 maggio 2012 il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che PA NR venisse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena in favore del capo-cosca camorrista IC ZA, con l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203. 1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria il PA avrebbe sottoposto a visita medica lo ZA durante la latitanza di costui, a tal fine raggiungendolo segretamente in Austria, e gli avrebbe successivamente procurato le prestazioni di uno specialista in cardiologia.
1.2. Il compendio indiziario valorizzato dal giudice del riesame è stato tratto dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura del PA, ritenute dimostrative della trasferta in Austria dell'indagato e, al contempo, della segretezza da lui osservata, nonché della disponibilità a procurare il cardiologo di cui lo ZA necessitava. L'aver agito con tali precauzioni, e l'aver tenuto inattivo il telefono cellulare per tre giorni, sono stati considerati atti eccedenti il necessario per assicurare le prestazioni sanitarie in favore del latitante, utili ad aiutarlo a sottrarsi alle ricerche dell'autorità e, quindi, tali da integrare le ipotesi criminose oggetto di contestazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il PA, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia malgoverno dei criteri di valutazione della prova indiziaria, per essersi riconosciuta valenza dimostrativa alla generica stranezza del viaggio da lui compiuto, senza contrastare efficacemente la deduzione difensiva secondo cui la meta del viaggio era la Danimarca, mentre l'Austria era stata soltanto attraversata;
lamenta, inoltre, non essersi considerato che la richiesta di procurare un cardiologo allo ZA gli era stata trasmessa per il tramite del proprio cugino, che a tanto era stato estorsivamente pressato dall'organizzazione camorristica.
2.2. Col secondo motivo lamenta che non abbiano trovato confutazione gli argomenti difensivi con cui aveva inteso dimostrare, col conforto di documenti, che l'attraversamento dell'Austria era durato non più di trenta minuti;
che la disattivazione del cellulare era dipesa dal fatto che la scheda SIM non era abilitata al roaming internazionale;
che del tutto fantasiosa era l'ipotesi che il deducente avesse preso con sè lo ZA per prestargli le cure a Copenhagen.
2.3. Col terzo motivo rimprovera al Tribunale di non aver precisato la posizione giuridica dello ZA, come sarebbe stato necessario a giustificare le concorrenti imputazioni ex artt. 378 e 390 c.p.;
contesta, in ogni caso, l'applicabilità alla fattispecie dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, richiamando in proposito le enunciazioni giurisprudenziali secondo cui il favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina ex se la sussistenza dell'aggravante.
3. Vi è agli atti una memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente, con cui il difensore si propone di valorizzare quale elemento a favore dell'indagato una conversazione intercettata considerata, invece, dal Tribunale quale elemento indiziario a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. In punto di diritto, i principi che il giudice è chiamato a osservare quando venga in considerazione l'ipotesi di favoreggiamento personale a carico di un esercente la professione medica si compendiano nella massima secondo cui non si configura il predetto reato quando il medico, richiesto di assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità (Sez. 6, n. 26910 del 05/04/2005, Di Fina, Rv. 231861): il che si realizza se il medico assume a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall'interessato per sottrarsi alle ricerche delle forze di polizia (come nel caso in cui disattivi il telefono cellulare in suo possesso allo scopo di evitare la propria localizzazione durante la trasferta: Sez. 6, n. 2998 del 30/10/2001 - dep. 25/01/2002, Di Noto, Rv. 221161).
3. Il Tribunale di Napoli ha mostrato di volersi attenere al suesposto principio, che ha assunto a fondamento della propria valutazione;
tuttavia, nel rendere conto del convincimento raggiunto circa la gravità del compendio indiziario, è incorso in lacune motivazionali che inficiano il provvedimento adottato.
3.1. In primo luogo, invero, quel collegio ha dato per certo che il PA avesse raggiunto lo ZA in Austria per sottoporlo a visita medica prima di raggiungere la Danimarca, ove è incontestato che egli si sia recato (alloggiando in un albergo di Copenhagen dal 25 al 27 gennaio 2009); ma nell'illustrare le ragioni di tale convincimento, sostanzialmente basato sul tenore delle conversazioni intercettate, non ha dato alcuna confutazione a un assunto difensivo di pregnante rilievo, secondo il quale l'attraversamento dell'Austria dal confine con l'Italia a quello con la Germania ebbe a durare non più di mezz'ora: assunto che avrebbe meritato un'attenta disamina, a maggior ragione in quanto facente perno sugli orari delle conversazioni intercettate e sulla produzione di un verbale di contravvenzione. L'unico argomento recato in proposito dall'ordinanza impugnata è consistito nell'ipotizzare la astratta possibilità che il PA, invece di visitare lo ZA sul posto, lo avesse portato con sè in Danimarca;
ma si tratta di ipotesi che, oltre ad essere priva di consistenza logica per mancata individuazione di una ragionevole finalità cui si sarebbe dovuta ispirare una simile scelta, presuppone comunque l'abbandono dell'autostrada per un tempo incompatibile con la breve durata complessiva che, secondo la linea difensiva da confutare, aveva avuto l'attraversamento dell'Austria.
3.2. In secondo luogo, l'adesione al principio giuridico testè ricordato comportava la necessità che venisse individuato, nella condotta dell'indagato, quell'elemento "aggiuntivo" nel quale si sarebbe concretato, al di là della doverosa assistenza al paziente, il contributo alla elusione delle ricerche dello ZA. Tale elemento è stato additato dal Tribunale nello spegnimento del telefono cellulare, finalizzato a impedirne la localizzazione;
ma, così motivando, si è omesso di dare risposta ad un altro argomento difensivo di significativa valenza, basato sull'assunto che il cellulare del PA non potesse funzionare all'estero in quanto non abilitato al roaming internazionale.
3.3. Nell'ordinanza è menzionata, altresì, un'ulteriore forma di favoreggiamento che sarebbe consistita nell'aver procurato al latitante l'assistenza di uno specialista in cardiologia. Senonché, nel dar conto degli elementi indiziari acquisiti in proposito, il Tribunale cita una conversazione telefonica donde trae la dimostrazione della richiesta in tal senso rivolta al PA da un suo cugino, nonché dalla generica disponibilità dell'indagato ad assecondarlo;
ma non da conto di alcun elemento indiziario volto a dimostrare che egli vi abbia poi dato seguito fattivamente, procurando l'assistenza del cardiologo.
4. Da ultimo va rilevato, in accoglimento di altra censura formulata dal ricorrente, che l'ordinanza impugnata non fornisce alcun ragguaglio in ordine al titolo esecutivo a carico dello ZA, cui si riferisce la sottrazione all'esecuzione di pena alla quale il PA avrebbe fornito il suo contribuito, nell'ottica dell'imputazione ex art. 390 c.p.. 5. I vuoti motivazionali fin qui rilevati viziano l'ordinanza impugnata e ne impongono l'annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli, restando assorbita ogni questione inerente all'applicabilità dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013