Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6998 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 699 8 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 12950/99 Cron.15830 - Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud. 26/02/01 - Consigliere Dott. VE TOFFOLI - ha pronunciato la seguente 157 SENTENZA sul ricorso proposto da: AL CE quale erede ed avente causa di AL RI;
IC RD e IC US quali eredi ed aventi causa di SPADA IPPOLITA EL FR, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in attie per procure o peddle del Notar's Nicole Lombardi di Trani del 30/11/1999, zep- 2M 52340; - ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 909 -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistenti con mandato avverso la sentenza n. 2853/98 del Tribunale di BARI, depositata il 13/08/98 R.G.N. 11/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 29 marzo 1990 VE UM conveniva in giudizio davanti al Pretore di Trani 1' INPS chiedendone la condanna alla riliquidazione della pensione di reversibilità in godimento a far tempo dal 1° ottobre 1983, con gli ulteriori arretrati oltre il quinquennio nell'ambito della prescrizione decennale, gli interessi, le differenze sui ratei già riscossi e con vittoria di spese in distrazione. Previa riunione con altre cause di analogo contenuto, promosse da IT PA e da ES SE, l'adito Pretore con sentenza in data 28 novembre 1990, dichiarava il diritto degli assicurati a percepire la pensione di ereversibilità in godimento integrata al minimo condannava l'INPS a corrispondere ai predetti a 1983 l'importodecorrere dal 1° ottobre cristallizzato mensile di lire 298.550, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. Con sentenza in data 19 dicembre 1991 il Tribunale di Trani rigettava l'appello proposto dall'INPS. A seguito di ricorso per cassazione 3 dell'Istituto, questa Suprema Corte con sentenza in data 7 marzo 1995 cassava la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Bari e fissando il principio, cui il giudice di rinvio doveva uniformarsi, secondo il quale il titolare di due o più pensioni integrate o integrabili al minimo alla data del 30 settembre 1983 ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo cristallizzato fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Con ricorso depositato in data 10 gennaio 1996 SC UM, quale erede di VE UM, RN, quali AR, SE e OV (IT PA eredi di e ES SE riassumeva il giudizio davanti al tribunale di Bari chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento in loro favore delle differenze sui ratei riscossi dall'ottobre 1983 alla data di decesso dei danti causa, per SC UM e per i RN, sino al saldo per la SE. L'INPS si costituiva chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 1 comma 183 della legge n. 662 del 1996. Il Tribunale di Bari con sentenza in data 18 (1) legpasi : « riassumevano" Matole Capitani giugno - 13 agosto 1998, in accoglimento estinto ildell'istanza dell'INPS, dichiarava giudizio e compensava le spese di lite a norma dell'art. 1 comma 183 della legge n. 662 del 1996. Gli interessati ricorrono per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico dedotto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, quale ius superveniens, dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24, e 38 Cost. e all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, secondo i ricorrenti, le disposizioni citate della legge n. 662 del 1996 sarebbero contrarie al principio diretto ad assicurare alla parte interessata libero accesso alla giustizia impedendo di accertare l'entità del proprio diritto contestato dalla controparte e rimasto, perciò, sub judice. La norma che dispone l'estinzione del giudizio, sempre secondo i ricorrenti, inciderebbe anche sul sistema di tutela predisposto dall'art. 38 Cost. concludono osservando che sulle I ricorrenti sollevate eccezioni e questioni di legittimità costituzionale la Corte Costituzionale già si è pronunciata restituendo gli atti ai giudici rimettenti, tra i quali questa Suprema Corte, dando atto che nelle more con la legge n. 448 del 1998 emanate norme modificative con sono state possibilità di rideterminare le conseguente prospettazioni delle questioni sollevate. Rilevano, tuttavia, che la nuova normativa ha confermato il regime di estinzione dei giudizi pendenti facendo rimanere immutata la questione di legittimità costituzionale. L'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, infatti, prevede l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore e che hanno ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il ricorso è infondato. L'art. 1 commi 181 e 182 citato detta i criteri con cui deve essere corrisposto agli aventi diritto pagamento delle somme maturate fino al 31il dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati 6 dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e previa verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento minimo non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983 ma anche in relazione ai redditi degli anni successivi. Il comma 183 del citato art. 1, poi, dispone la declaratoria d'ufficio di estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore e aventi ad oggetto le questioni di cui ai precedenti commi 181 e 182. L'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ai primi quattro commi detta ulteriori criteri per la corresponsione degli arretrati sui trattamenti di integrazione al minimo delle pensioni, prevedendo, altresì, termini di decadenza per la presentazione delle domande e ricomprendendo tra gli aventi diritto anche gli eredi. Al quinto comma la norma citata prevede l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore e aventi ad oggetto tutte le questioni di pagamento degli arretrati sui trattamenti di integrazione al minimo, per le quali i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e i primi quattro commi dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998 hanno dettato i criteri di erogazione in sede amministrativa da parte degli enti previdenziali interessati. L'estinzione dei giudizi, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 36 della legge n. 448 del 1998 e di cui all'art. 1 commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996, concerne, perciò, tutti i casi che hanno ad oggetto questioni di "cristallizzazione" alle quali gli istituti previdenziali non intendono opporsi o dimostrano di volere adempiere, tanto che lo stesso legislatore ha previsto, dopo la declaratoria di estinzione del giudizio, tempi e modi dell'adempimento da parte degli istituti e ha approntato l'adeguata copertura finanziaria. Ne consegue che l'estinzione del giudizio non può essere dichiarata tutte le volte in cui venga a porsi in discussione lo stesso sorgere del diritto cristallizzazione о venga eccepita laalla decadenza da parte dell'istituto о vengano, comunque, sollevate eccezioni impeditive del diritto. L'estinzione del giudizio, quindi, viene a configurarsi nella delineata disciplina come una moratoria di adempimento per "factum principis" in favore degli istituti di previdenza obbligatoria agli obblighi derivanti dalla cristallizzazione degli aumenti pensionistici riassorbibili per effetto della cosiddetta perequazione automatica. Sotto tale profilo la normativa contestata non viola né l'art. 3, né l'art. 24, né l'art. 38 Cost., posto che non limita in favore degli assicurati il diritto di agire per la tutela dei loro diritti previdenziali ma, caso mai, ne ritarda la tutela giudiziaria, entro i limiti dei poteri della discrezionalità legislativa, a un momento successivo alla disposta declaratoria di estinzione del giudizio e cioè al momento (eventuale) in cui l'istituto di previdenza obbligatoria non dovesse adempiere agli obblighi derivanti dalla cristallizzazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 1 commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996 e dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998. Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza del 20 luglio 2000 n. 310 ha ritenuto non fondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 1 comma 183 della legge n. 662 del 1996 e 36 comma 5 della legge n. 448 del 1998 e ha dichiarato inammissibili le residue questioni sollevate per tali articoli negli altri commi sopra citati, precisando che "la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la finanziaria) realizzano un relativa copertura corrispondente a quanto il assetto nuovo, legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto nel quadro generale delle compatibilità - del corrente tra l'ingente entità delle rapporto pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese”. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale, essendo la pretesa, intesa a ottenere prestazioni previdenziali, non manifestamente infondata né temeraria.
P.Q.M.
10 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001. II Presidente: силитеиз бесщибий PhilleII Cons. estensore: Matale Capite IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria.
1.. Oggi, 22 MAG, 2001- DI CANCELLERIAде се IL COLLABORATORE T S E T R O C I D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B A . 'A I S E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S - P O 1 N M E 1 A I S D A I E E D A , G O E G O T R E T T N T L S I E I S R G I E A E D L R L O E D 11