Sentenza 30 ottobre 2001
Massime • 1
È responsabile di favoreggiamento personale il medico il quale, determinatosi a prestare assistenza sanitaria in favore di persona latitante, assuma a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall'interessato per sottrarsi alle ricerche delle forze di polizia. (Fattispecie concernente la condotta di un medico il quale, per curare un noto e pericoloso latitante, si era appositamente portato nell'isolata località ove questi si nascondeva, disattivando il telefono cellulare in suo possesso allo scopo di evitare la propria localizzazione durante la trasferta).
Commentario • 1
- 1. Medico cura un latitante: non c'è favoreggiamento nè omesso referto (Cass. 38281/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Curare un latitante non è reato: nel bilanciare il diritto alla salute e l'interesse pubblico ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia (ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati) prevalgono i valori legati alla integrità fisica; non vi è neppure obbligo di referto se le ferite si sono svipuppate nel corso di una rissa, dato che il referto all'autorità giudiziaria esporrebbe il latitante al rischio di essere incriminato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 21 settembre 2015, n.38281 Pres. Milo ? Est. Paternò Raddusa RITENUTO IN FATTO 1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perchè …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 30/10/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 3383
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 12630/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di NO NC, n. 25.09.1932
avverso l'ordinanza emessa il giorno 16.02.2001 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore. avv. Vianello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 16.02.2001 il Tribunale di Palermo confermava in sede di riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 02.02.2001 dal GIP del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Di NO NC per il reato di favoreggiamento personale a sensi dell'art. 378, comma 2, cp., aggravato ex art. 7 D.L. 152/91, consistito nell'avere prestato cure mediche al latitante mafioso RA TT.
Propone ricorso l'indagato, deducendo, in primo luogo, che la contestata condotta di favoreggiamento non risulta ne' dal contenuto della conversazione telefonica intercorsa fra lui e SS PE, ne' dalle circostanze dell'arresto, consacrate nel verbale in atti del 30.01.2001.
Sotto altro profilo, l'"iter" logico e argomentativo seguito dal giudice del riesame sarebbe comunque viziato per insufficienza dell'analisi dell'elemento psicologico del reato riscontrato nella fattispecie.
Con riferimento poi alla circostanza aggravante a effetto speciale introdotta dall'art. 7 del D.L. 152/91, il ricorrente contesta sia l'assunto del Tribunale che la sua consapevolezza di favorire un pericolosissimo latitante mafioso sarebbe desumibile dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti Di CA ES, EN CH, SC VA e SC EM, sia l'affermazione della sicura conoscenza dello RA da parte sua, sia la rilevanza, ai fini in discorso, della mera consapevolezza, in capo ad esso ricorrente, dell'identità del latitante.
Circa poi le esigenze cautelari, il Di NO lamenta che il Tribunale ha quasi completamente trascurato, per un verso, di prendere in esame gli elementi addotti e dedotti dalla difesa per superare la presunzione ex comma 3 art. 275 cpp. e, per altro verso, ha ritenuto l'esistenza dei pericoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cpp. in base a rilievi del tutto generici e inconferenti ai fini della dimostrazione, in concreto, delle esigenze cautelari. Con successiva memoria il ricorrente ha contestato in particolare la configurabilità del delitto di favoreggiamento nella condotta diretta a prestare ad altri assistenza sanitaria.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Circa, invero, la ricostruzione del fatto, l'impugnata ordinanza ha desunto la consapevole condotta di "aiuto" posta in essere dall'indagato dalla seguente serie di elementi correttamente ritenuti idonei, in una lettura logica e coordinata, a suffragare, su un piano di elevata probabilità, le conclusioni assunte:
- telefonata intercorsa fra il Di NO e SS PE, nella quale, parlandosi delle condizioni di salute dello "zio", viene chiesto al Di NO dal SS e da La RA OL di sottoporre il predetto "zio" a una visita e si concorda un appuntamento in una masseria del La RA;
- controllo del Di NO, che, dopo aver disattivato il proprio telefono cellulare (all'evidente scopo di non farsi localizzare), si reca in una masseria dove si trova il latitante RA TT;
- intervento della Polizia e arresto del La RA, del Di NO e dello RA, che stava cercando di fuggire dalla masseria;
- concordi dichiarazioni di collaboranti sulla disponibilità più volte manifestata dal ricorrente, fratello di Di NO CO, mafioso ucciso in una faida criminale, a fornire cure mediche a componenti di "Cosa Nostra";
- consapevolezza dell'indagato, evidenziata dalle modalità dell'intervento, dai suoi precedenti collegamenti personali e dalla caratura dello RA (che mai avrebbe consentito a uno sconosciuto di recarsi nel suo nascondiglio), di favorire un latitante, collocato ai vertici dell'organizzazione mafiosa.
I rilievi sollevati dal ricorrente pretendono di presentare, interpretare o valutare in modo diverso le risultanze procedimentali, senza peraltro riuscire a evidenziare, all'interno delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, vizi di manifesta illogicità.
Per quanto concerne la configurabilità giuridica del favoreggiamento personale, non può negarsi, in relazione alla libertà di forma di tale reato, che ne integri gli estremi qualunque condotta diretta ad assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita di un latitante (tra cui rientrano quelle inerenti alla tutela della salute) con specifiche modalità intese ad evitargli situazioni suscettibili di creare "falle" nel sistema organizzativo che lo tiene al riparo dalle ricerche dell'Autorità. Sotto tale profilo diventa evidentemente determinante, per la sussistenza del delitto, il fatto che il medico (come, nella specie, il Di NO) si rechi a fornire la sua prestazione nel luogo fuori mano in cui il latitante si nasconde, adottando particolari accorgimenti (disattivazione del telefonino) per impedire la propria localizzazione, rivelatori di una consapevole volontà "protettiva".
Circa poi le esigenze cautelari, vale la presunzione ex art. 275 cpp., ne' elementi atti a superarla vengono offerti dai rilievi sollevati nel ricorso, diretti precipuamente a criticare la motivazione "in positivo" sulla sussistenza delle esigenze stesse che il Tribunale ha ritenuto "per abundantiam" di fornire.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002