Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 2998
CASS
Sentenza 30 ottobre 2001

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È responsabile di favoreggiamento personale il medico il quale, determinatosi a prestare assistenza sanitaria in favore di persona latitante, assuma a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall'interessato per sottrarsi alle ricerche delle forze di polizia. (Fattispecie concernente la condotta di un medico il quale, per curare un noto e pericoloso latitante, si era appositamente portato nell'isolata località ove questi si nascondeva, disattivando il telefono cellulare in suo possesso allo scopo di evitare la propria localizzazione durante la trasferta).

Commentario1

  • 1Medico cura un latitante: non c'è favoreggiamento nè omesso referto (Cass. 38281/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Curare un latitante non è reato: nel bilanciare il diritto alla salute e l'interesse pubblico ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia (ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati) prevalgono i valori legati alla integrità fisica; non vi è neppure obbligo di referto se le ferite si sono svipuppate nel corso di una rissa, dato che il referto all'autorità giudiziaria esporrebbe il latitante al rischio di essere incriminato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 21 settembre 2015, n.38281 Pres. Milo ? Est. Paternò Raddusa RITENUTO IN FATTO 1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perchè …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 2998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2998
Data del deposito : 30 ottobre 2001

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