Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
Non configura il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (Nella specie, la Corte ha escluso che la mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata da parte del medico costituisca condotta "aggiuntiva", quindi rilevante ai fini del reato di favoreggiamento, in quanto, da un lato, non risulta violato l'obbligo del referto - nel caso non richiesto -, dall'altro l'omissione può, al limite, dare luogo ad una mera irregolarità amministrativa, che prescinde dalla qualità del soggetto cui l'assistenza è stata prestata).
Commentari • 2
- 1. La prestazione medico-assistenziale nei confronti del latitante: i contorni di punibilità tra liceità, favoreggiamento ed associazione di stampo mafioso.Avv. Gloria Biundo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Medico cura un latitante: non c'è favoreggiamento nè omesso referto (Cass. 38281/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Curare un latitante non è reato: nel bilanciare il diritto alla salute e l'interesse pubblico ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia (ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati) prevalgono i valori legati alla integrità fisica; non vi è neppure obbligo di referto se le ferite si sono svipuppate nel corso di una rissa, dato che il referto all'autorità giudiziaria esporrebbe il latitante al rischio di essere incriminato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 21 settembre 2015, n.38281 Pres. Milo ? Est. Paternò Raddusa RITENUTO IN FATTO 1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perchè …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2005, n. 26910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26910 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 515
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 13933/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Difensore, avv. PEPI Giangualberto, di DI IN OR, nato a [...] 11 30.11.1965;
e dal P.G. presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti del predetto DI IN e di LA OS, nato a [...] il 16,4.1939;
avverso la sentenza 7.3.2003 della Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PE Veneziano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del P.G. e della difesa per il Di NA;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del DA;
Sentiti i difensori avv. PEPI per il Di NA e avv.ti Armando VENETO e Giovanni DI BENEDETTO per il DA, che hanno chiesto tutti il rigetto del ricorso del P.G.; e il difensore del Di NA anche l'accoglimento del ricorso presentato in favore dell'imputato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Palermo con sentenza 7.3.2003 in parziale riforma della sentenza 15.5.2001 del Tribunale della stessa città - assolveva DA OS dal reato di cui all'art. 378 c.p., perché il fatto non sussiste;
confermava la condanna di Di NA OB per il reato di cui all'art. 378 c.p. in relazione alla latitanza di CA RM e, ritenuta l'aggravante di cui all'art.
7.d.l. 152/91, aumentava la pena inflitta dal primo giudice ad anni 4 di reclusione. Al Di NA - originariamente imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. - si addebita di avere favorito in Roma la latitanza dello
CA, esponente di rilievo della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, consentendogli inoltre di mantenere contatti con personaggi gravitanti nell'associazione Cosa Nostra. Gli elementi probatori si fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su intercettazioni telefoniche da cui emerge la consapevolezza dello stato di latitanza dello CA.
Il DA, primario ortopedico presso l'ospedale Albanese di Palermo, accusato da un ausiliario (TA OR, poi diventato collaboratore di giustizia) dello stesso ospedale di avere assistito "riservatamente" il latitante VI PE, veniva assolto sulla base della considerazione che l'avere prestato cure mediche rientra nel dovere professionale del sanitario ove queste (come nel caso) non travalichino in agevolazione alla latitanza.
Avverso la sentenza ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo per difetto di motivazione in ordine all'assoluzione del DA, in considerazione della circostanza della omessa annotazione delle visite nei documenti dell'ospedale relativamente a persona la cui caratura criminale e la cui latitanza erano note all'imputato. Nonché per contraddittorietà della motivazione in ordine alla riqualificazione del reato associativo originariamente ascritto al Di NA in quello di favoreggiamento personale, in quanto l'assistenza logistica, in Roma al latitante CA si era estesa all'agevolazione dei suoi rapporti con esponenti mafiosi siciliani, si da configurare il concorso esterno in associazione mafiosa.
Ricorre inoltre la difesa del Di NA per difetto di motivazione per essere stato sopravvalutato l'appellativo "zio" usato nei confronti di persona (lo CA) che si celava a sua Insaputa sotto il nome apparente di LU PI - circostanza confermata dalla convivente dell'imputato.
La difesa del DA, con memoria scritta, rileva che la condotta di favoreggiamento richiede un elemento ulteriore rispetto alla semplice condotta omissiva, non ravvisabile nel caso concreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del P.G. nei confronti del Di NA non merita accoglimento.
L'impugnata sentenza, infatti, analizza dettagliatamente le condotte addebitate al Di NA, in relazione agli elementi probatori acquisiti, e se da un lato perviene alla conclusione che l'imputato abbia dato supporto logistico al latitante CA RM, dall'altro esclude rapporti sistematici con altri personaggi della malavita organizzata siciliana, con cui aveva peraltro diversi contatti. Una siffatta valutazione attiene squisitamente al merito della vicenda, come tale insindacabile in sede di giudizio di legittimità. Peraltro la sentenza impugnata da ampia spiegazione di questi ulteriori contatti, che attengono al commercio degli stupefacenti cui l'imputato era interessato, e non invece all'organizzazione mafiosa alla quale appare del tutto estraneo. Sotto questi profili il ricorso del P.G. relativamente al Di NA deve essere rigettato.
2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione al ricorso proposto dalla difesa del Di NA avverso la decisione di condanna per il reato di cui all'art. 378 c.p., così riqualificato il reato associativo originariamente contestato.
La decisione impugnata argomenta logicamente sull'uso del termine "zio" adottato nei confronti del latitante e sulla circostanza che solo agli occhi dei terzi il latitante CA fosse noto come "LU PI", e non invece all'imputato.
D'altra parte le censure difensive si appuntano principalmente sulla valutazione di circostanze di fatto, che attengono al merito della vicenda, cosi da sfuggire allo stretto controllo di legittimità proprio di questa Corte.
Il rigetto del ricorso di Di NA comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Per quanto concerne la posizione del DA, primario presso un ospedale palermitano, la questione concerne il rapporto fra il medico e l'assistenza a un soggetto latitante.
È pacifico in fatto che non solo la latitanza del VI era universalmente nota, ma che l'imputato aveva rapporti di conoscenza personale con il medesimo, che questi venne visitato in una struttura pubblica ove l'imputato svolgeva la sua attività, che non venne effettuata alcuna annotazione della visita nei documenti ospedalieri.
4. Il punto nodale, ai fini della punibilità ex art. 378 c.p., riguarda essenzialmente il limite dell'attività professionale. La notorietà della latitanza appare indifferente, posto che il medico ha il dovere giuridico di assistere chiunque abbia necessita delle sue prestazioni professionali - salvo l'obbligo di referto di cui all'art. 365 c.p., che nel caso la Corte territoriale non ha ravvisato (e non è obiettivamente ravvisabile).
Altrettanto è a dirsi per quanto concerne i rapporti personali fra il medico e il latitante, non incidenti sul dovere di assistenza che ha natura oggettiva - sempre salvo l'obbligo di referto, di cui si è detto.
L'ambiente nel quale la visita è stata effettuata è inoltre privo di qualsivoglia valenza, poiché la natura pubblicistica o privatistica di esso non incide sul dovere di assistenza. Infine l'essere stata lasciata o meno traccia dell'avvenuta visita è un elemento che attiene alla valutazione del fatto, sul quale la Corte territoriale si è espressa nei seguenti termini: "quanto all'omessa annotazione della visita, è notorio che se la stessa non comporta l'uso di strumentazione diagnostica, o quantomeno di medicinali, non viene mal indicata nel registro delle prestazioni ospedaliere, come è notorio che gli specialisti operanti in una pubblica struttura usano per amicizia e senza farsi pagare (anzi il pagamento è vietato fuori di una convenzione per l'attività c.d. intramoenia del dipendente ospedaliero) visitare quisque de populo, senza che resti traccia della visita stessa". Tale valutazione appare esente da vizi logici e pertanto insindacabile in sede di legittimità.
5. La condotta del medico si è esaurita nella semplice prestazione sanitaria senza che sia stata posta in essere una ulteriore condotta in contrasto con le indagini che la polizia giudiziaria stesse eventualmente svolgendo o idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni fossero eluse o le ricerche dell'indiziato fallissero. Non è ravvisabile quindi quella ulteriore "condotta attiva" che, secondo un orientamento giurisprudenziale del tutto condivisibile (Cass., sez. 1^, 28.5.1998, Bruno), comporta l'affermazione di responsabilità.
La giurisprudenza ha ribadito con chiarezza tale assunto, affermando (Cass. sez. 6^, 16.5.2002, Giampiero) che "non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico il quale acconsente a prestare un intervento chirurgico a un ricercato, quando all'attività professionale non sia seguita una ulteriore condotta in favore del latitante per sottrarsi alle ricerche".
La stessa giurisprudenza si è spinta oltre quando ha ritenuto l'insussistenza del reato di favoreggiamento personale nella condotta "meramente omissiva del medico, il quale, pedinato dalle forze di polizia, pone in essere accorgimenti vari allo scopo di non completare il tragitto verso l'abitazione del latitante ove era diretto, atteso che tali comportamenti non assumono rilievo sotto il profilo penale non incombendo sul medico l'obbligo giuridico di impedire che si crei un intralcio alle attività di polizia, dal quale solamente potrebbe derivare la configurabilità del reato mediante omissione (Cass., sez. 5^, 13.2.2001, Avola;
contra però Cass., sez. 6^, 30.10.2001, Di Noto).
6. La delicatezza della questione, dove si incrociano diverse esigenze - da un lato il diritto alla salute costituzionalmente garantito, dall'altro la pretesa dell'Autorità giudiziaria di limitare la libertà personale del cittadino ritenuto responsabile di reati per i quali la custodia cautelare appare necessaria - impone l'affermazione di principi che si ispirino alla massima chiarezza. Il principio che si intende affermare è che la latitanza non può costituire In nessun caso ostacolo alla tutela della salute. Per contro la condotta del sanitario chiamato ad esercitare il dovere professionale di tutela della salute del cittadino non può esorbitare il limite della diagnosi e della terapia, onde non deve porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura che travalichino tale limite e siano finalizzate soggettivamente e oggettivamente a far eludere la persona assistita alle investigazioni dell'Autorità o a sottrarla alle ricerche di quest'ultima. La mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata (peraltro nel caso di specie valutata come ininfluente dalla Corte territoriale alla stregua di regole di esperienza) non costituisce una condotta "aggiuntiva", sia pure sotto il profilo della omissione, perché da un lato non viola l'obbligo del referto (non richiesto nel caso), dall'altro si pone eventualmente come mera "irregolarità amministrativa" che prescinde obiettivamente dalla qualità (la latitanza) del soggetto cui l'assistenza è stata prestata.
7. Sotto questo profilo il ricorso del P.G. anche al DA deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G.;
rigetta il ricorso del Di NA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005