Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2005, n. 26910
CASS
Sentenza 5 aprile 2005

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Non configura il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (Nella specie, la Corte ha escluso che la mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata da parte del medico costituisca condotta "aggiuntiva", quindi rilevante ai fini del reato di favoreggiamento, in quanto, da un lato, non risulta violato l'obbligo del referto - nel caso non richiesto -, dall'altro l'omissione può, al limite, dare luogo ad una mera irregolarità amministrativa, che prescinde dalla qualità del soggetto cui l'assistenza è stata prestata).

Commentari2

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    Avv. Gloria Biundo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Medico cura un latitante: non c'è favoreggiamento nè omesso referto (Cass. 38281/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Curare un latitante non è reato: nel bilanciare il diritto alla salute e l'interesse pubblico ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia (ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati) prevalgono i valori legati alla integrità fisica; non vi è neppure obbligo di referto se le ferite si sono svipuppate nel corso di una rissa, dato che il referto all'autorità giudiziaria esporrebbe il latitante al rischio di essere incriminato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 21 settembre 2015, n.38281 Pres. Milo ? Est. Paternò Raddusa RITENUTO IN FATTO 1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perchè …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2005, n. 26910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26910
Data del deposito : 5 aprile 2005

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