Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 2
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, qualora l'utente contesti il diritto dell'ente fornitore di pretendere una prestazione pecuniaria (nella specie, la cosiddetta quota prezzo prevista dal provvedimento C.I.P. n. 32 del 1986), la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, potendo il suddetto giudice verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre i effetti dei provvedimenti amministrativi in tema di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente la nuova disciplina sulla giurisdizione in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000) sia dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore, senza effetti retroattivi, il 10 agosto 2000, successivamente alla proposizione della domanda, notificata nel maggio del 2000, e quindi non rilevante, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).
In ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono anche giudice del "fatto" e pertanto possono (e devono) procedere direttamente all'apprezzamento dei fatti, allegati dalle parti ed emergenti dalle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice "a quo".
Commentario • 1
- 1. Mobbing: l’azione di risarcimento danni ha natura contrattualeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9338 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO presso lo studio dell'avvocato ANTONIO APICELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO APICELLA, giusta delega margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NE DISTRIRUZIONE S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 81/00 del Giudice di pace di PAOLA, depositata il 17/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato nel maggio 2000 l'avvocato Salvatore Matera convenne in giudizio l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (NE) s.p.a. davanti al giudice di Pace di Paola, e chiese la condanna dell'ente convenuto a restituire le some indebitamente versategli dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1996, a titolo di aumento della tariffa base - c.d. quote prezzo - secondo le previsioni del provvedimento del Comitato Interministeriali Prezzi (C.I.P.) n. 32 del 1986, pari a 22 per kwh per i consumi annui fino a 1800 kwh ed a 33 per kwh per i consumi fino a 2700 kwh. A sostegno della domanda espose che l'aumento era stato stabilito dal C.I.P. fino alla copertura di lire 6.200 miliardi, come da legge n. 41 del 1986; che, conseguita tale somma, l'NE aveva continuato a percepire la quota- prezzo;
e che la legge 577 del 1996 aveva disposto la cessazione degli effetti del provvedimento C.I.P. già richiamato. L'NE si costituì ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito.
2. Il giudice di pace accolse l'eccezione e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le società privatizzate, come LINE, si configurerebbero come enti pubblicistici ed i relativi atti quali atti amministrativi, e la cognizione della controversia, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Avverso questa decisione l'avvocato Matera ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. L'NE non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente - denunciando la violazione dell'art. 33 del d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c. -
deduce che l'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, esclude quelle relative a rapporti individuali di utenza con soggetti privati, nel cui ambito rientrerebbe la controversia de qua.
2. occorre preliminarmente rilevare che in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni unite della Corte di cassazione procedono all'apprezzamento diretto degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti (Cass. 21 marzo 2001, n. 120 e Cass. 10 10 agosto 2000, n. 560).
3. Ciò posto, nella controversia ce qua deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario alla stregua delle seguenti considerazioni.
3.1. L'assetto normativo disegnato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - che con l'art. 33 (richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi ed anche dal giudice di pace a supporto della propria statuizione) aveva esteso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a "tutte le controversie in materia di pubblici servizi" - retroattivamente rimosso per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della norma di previsione ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 17 luglio 2000, e poi ripristinato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non è applicabile con riferimento a giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, come quello promosso nella specie, con atto di citazione notificato nel maggio 2000. Vì osta, infatti, il principio della perpetuatio jurIsdictjonis, disciplinato dall'art. 5 cod. proc. civ, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (cfr., ex plurimis, S.U. Cass. 6
agosto 2001, n. 10963; 17 luglio 2001, n. 9651; 20 maggio 2001, n. 194).
3.2.Per la soluzione della questione di giurisdizione soccorrono, dunque, i principi generali, già ripetutamente affermati dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica e, segnatamente, di domande di rimborso della c.d. quota-prezzo proposte dall'NE (cfr., tra le altre, sent.23 aprile 1999, n. 253). Secondo tali principi, qualora l'utente metta in discussione il rapporto di utenza e le posizioni subbiettive a questo correlate - contestando nei confronti del gestore del servizio la legittimità e la operatività del provvedimento amministrativo recante la fissazione delle tariffe in base al quale deve essere determinato il corrispettivo da lui dovuto per le prestazioni ricevute, e chiedendo la relativa disapplicazione - la controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, secondo la regola generale dettata dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, si intende riservata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. A questa compete, infatti, la tutela del diritto a non essere sottoposti ad imposizione se non nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed il potere di verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre effetti dei provvedimenti amministrativi, in materia di tariffe, venuti ad inserirsi nel contratto a norma dell'art. 1339 c.c. (cfr., ex pluribus, S.U. Cass.1 giugno 2000, n. 394; S.U. Cass 15 ottobre 1999, n. 716; S.U. Cass.30 ottobre 1998, n. 10904).
4. In conclusione, deve essere, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella controversa de qua.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata;
la controversia stessa sarà decisa dal giudice già adito.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002