Sentenza 27 marzo 2009
Massime • 1
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) ha natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest'ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Commentari • 6
- 1. Creazione di un falso "profilo utente" sulla rete e delitto diAndrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, torna ad interessarsi ad un caso di molestie (ed ingiurie) realizzate "per interposta persona": una donna, in collera con la ex datrice di lavoro, creava un falso profilo utente (attraverso l'ideazione di un nickname ad hoc) su un portale telematico di chat a contenuto erotico e diffondeva sul medesimo il numero di telefono cellulare della vittima, la quale veniva così raggiunta, anche nel corso della notte, da numerose chiamate e messaggi di soggetti interessati ad incontri a sfondo sessuale, alcuni dei quali avevano preso anche ad apostrofarla con epiteti offensivi, certamente lesivi dell'onore e del decoro personale. La …
Leggi di più… - 2. Art. 494 - Sostituzione di personahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Una sentenza della Cassazione sulla sostituzione di persona onlineChiara Crescioli · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, si è pronunciata sulla rilevanza penale dell'assunzione dell'identità di altri soggetti (nel caso di specie di un minore) compiuta sui social network per scopi illeciti diversi rispetto all'indebito arricchimento, in questo caso in danno dell'integrità psico-fisica di altri minori. Nella vicenda in commento un uomo di quasi quarant'anni aveva creato un falso profilo facebook apponendovi la fotografia di un minorenne realmente esistente, reperita sul profilo di quest'ultimo, al fine di contattare alcune ragazzine a loro volta minorenni, alle quali, una volta …
Leggi di più… - 4. Pubblicare cellulare altrui in una chat: è reato (Cass. pen., 18826/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2018
Commette il reato di sostituzione di persona chi immette in una chat di incontri personali un dato identificativo altrui, consistente in un numero cellulare. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE SENTENZA 29 aprile 2013, n.18826 Pres. Zecca - est. Guardiano Ritenuto in fatto Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494, c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di euro 5000,00. Il tribunale aveva condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputata, aveva divulgato sulla “chat” …
Leggi di più… - 5. Rubano la Tua identità su FB e social network? Phishing ? Cosa puoi fare?Articoli · https://studiodonne.it/ · 24 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2009, n. 21574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21574 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 27/03/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 502
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 038036/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN VITO, N. IL 23/06/1962;
2) IGNOTI;
avverso DECRETO del 10/04/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO.
IN FATTO
La difesa di Vito EN si duole che, nonostante l'espressa richiesta di esser informato, il GIP non ebbe ad avvisarlo della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento per il reato di sostituzione di persona ed altro, a carico di persona ignota ed abbia provveduto de plano ad emettere il decreto relativo.
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. Eugenio Selvaggi) insta per il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sent. 25.10.2007 n. 46982) hanno affermato che i delitti contro la fede pubblica hanno natura plurioffensiva e che, pertanto, spetta anche al privato cittadino l'avviso previsto dall'art. 409 c.p.p.. Il delitto di cui all'art. 494 c.p. è reato di falsità personale che dispone di plurima tutela verso interessi pubblici, ma anche privatistici nel caso in cui dalla dichiarazione siano potenzialmente connessi effetti nocivi per la persona della cui identità arbitrariamente il soggetto attivo dispose.
Invero, gli artt. 6 e 7 c.c. annettono al diritto al nome una specifica titolarità ed una compiuta tutela processuale: non vi è, pertanto, dubbio che la disposizione penale estenda la sua protezione sia alla fede pubblica sia anche al diritto della personalità del soggetto il cui nome sia abusivamente speso.
Il ricorso viene, pertanto, accolto con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e con la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009