Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 1236
CASS
Sentenza 8 aprile 1999

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Il reato di abuso d'ufficio, quale risulta dalla nuova configurazione normativa (art.323 cod. pen. come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n.234) sussiste solo se, per effetto della indebita condotta posta in essere mediante un comportamento tipico, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano effettivamente procurato a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri un danno ingiusto(di natura non necessariamente patrimoniale). Nell'attuale previsione,pertanto, il reato di abuso d'ufficio non si configura come reato formale di mera condotta, finalizzato a realizzare un pregiudizio per il privato, ma quale vero e proprio reato di evento in cui la realizzazione dell'altrui danno ingiusto concreta il momento consumativo del delitto in questione. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato il predetto danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimata, in quanto tale, a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi del combinato disposto degli art.408 e 410 cod. proc. pen.

Allorché sia già in corso la fase della procedura camerale, successiva ad opposizione alla richiesta di archiviazione ex art.410 cod. proc. pen., è irrituale l'introduzione, da parte del pubblico ministero, di altra richiesta di archiviazione(relativa ad altri soggetti, coinvolti nel medesimo procedimento penale, e per i quali la persona offesa intenda avanzare specifica opposizione) di cui non sia stata neppure notificato il preventivo avviso ex art.408, 2 comma, cod. proc. pen. Poiché in detta ipotesi non si consente alla parte offesa, all'uopo utilizzando il termine di dieci giorni di cui all'art.408, 3 comma, cod.proc.pen, di formulare la propria opposizione con istanza motivata di prosecuzione delle indagini, il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P., anche con riferimento alla nuova e diversa richiesta aggiuntiva del pubblico ministero, risulta adottato per detta parte in violazione del diritto di opposizione ex art.410 cod.proc.pen. e la nullità insanabile che lo vizia può essere azionata con il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 1236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1236
    Data del deposito : 8 aprile 1999

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