Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 2
I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'incidenza diretta sulla sfera giuridica della società assicuratrice costituitasi parte civile del falso ex art. 481 cod. pen.).
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado.
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La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4369
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 028121/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE GI BE N. IL 03/02/1949;
2) OL AS N. IL 06/01/1956;
avverso SENTENZA del 28/01/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vito, che ha concluso per l'annulamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. Rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Piccioni Dario;
udito il difensore avv. Della Casa GI fu SE e il dif avv. GALASSO Alfredo in sost. dell'avv. Monteleone per EG. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato n.d.p. nei confronti di SE GI RT e EG IM in ordine ai delitti di cui all'art. 481 c.p., ad essi rispettivamente ascritti in relazione a certificati medici giudicati falsi nella data perché estinti per prescrizione (essendo il reato contestato al primo commesso il 21.11.1994 e quello contestato al secondo il 23.2.1996) confermando le statuizioni civili emesse in favore delle società assicuratrici costituite parti civili e in danno delle quali sarebbero state commesse delle truffe anche utilizzando i predetti certificati.
Il SE, con il primo motivo, denuncia 1.a) la violazione dell'art. 161 c.p., deducendo l'applicabilità del nuovo testo della predetta disposizione introdotto dalla L. n. 251 del 2005, che non prevede l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione ai reati connessi, 1.b) Deduce, altresì, che "la efficacia degli atti interruttivi della prescrizione tempestivamente emessi e notificati agli altri coimputati e relativi al solo reato di truffa (dal quale il SE è stato assolto con formula piena) non è allo stesso estensibile" perché non è stato condannato per il reato di truffa.
1.c) Deduce, ancora, che "all'epoca in cui sono stati notificati gli atti interruttivi agli altri coimputati, ancora non si procedeva congiuntamente per il reato di falso, che è stato contestato a tutti i coimputati, solo dopo che era spirato il termine prescrizionale e cioè a distanza di oltre 5 anni dalla sua commissione".
1.d) Deduce, altresì, che la connessione di cui all'art. 161 c.p., comma 2, deve essere sostanziale e nella concreta fattispecie non sussiste alcuna ipotesi di connessione perché l'aggravante del nesso teleologia è stato escluso.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia 1.e) violazione dell'art. 585 c.p.p. perché erroneamente è stata dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione dell'azione civile formulata con i motivi aggiunti.
1.f) Deduce che con l'appello era stata dedotta la prescrizione dell'azione risarcitoria e con i motivi aggiunti aveva solo dedotto un ulteriore argomento, relativo alla mancanza di atti interruttivi. Il EG denuncia, con il primo motivo, 2.a) l'erronea applicazione degli artt. 43, 110 e 481 c.p., deducendo che l'assoluzione dal reato di truffa, avente ad oggetto la simulazione di un infortunio, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad accedere alla tesi dell'errore prospettata dalla difesa.
2.b) Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 185 c.p., perché nei reati di falso la concreta lesione di interessi patrimoniali va accertata caso per caso, come ritenuto dalle Sezioni unite (sent. n. 46982 del 2007). Nella concreta fattispecie l'assoluzione dimostrerebbe che la falsificazione della data non ha inciso sulla sfera patrimoniale della società assicuratrice.
2.c) Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, da ritenersi carente per avere disatteso la precedente censura con il solo richiamo alla sentenza delle Sezioni unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso del SE (sub 1.a) è manifestamente infondato non solo perché "ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui alla L. n.251 del 2005, art. 10, comma 3, la pendenza del grado d'appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado" (Sez. 6, Sentenza n. 31702 del 2008, Presidente:
Lattanzi G. Estensore: Carcano), discendendo da ciò l'inapplicabilità della nuova normativa nella concreta fattispecie, nella quale la sentenza di primo grado risale al 2002; ma, soprattutto, perché la nuova disciplina prevede un termine di prescrizione ordinario (sei anni) più lungo di quello (cinque anni) previsto dalla disciplina previgente. La censura, invece, è fondata in relazione ai rilievi sub 1.b) - 1.c).
Infatti, la norma di cui al comma 2 del previgente art. 161 c.p., secondo cui quando per più reati connessi "si procede congiuntamente", la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri, va interpretata nel senso che l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti (Sez. 5, Sentenza n. 38078 del 2005). Da ciò consegue che l'atto interruttivo della prescrizione del reato di truffa non poteva essere esteso al reato di cui all'art. 481 c.p., che, nel momento dell'emissione dell'atto interruttivo, non era stato ancora contestato al ricorrente, talché per esso non si procedeva "congiuntamente". Pertanto, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado il reato ascritto al ricorrente era già estinto per prescrizione e la Corte di appello non avrebbe potuto confermare le statuizioni civili. Sì che nei confronti del SE la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, deve essere annullata con eliminazione delle relative statuizioni.
È infondato, invece, il ricorso del EG perché "i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato " (Sez. U, Sentenza n. 46982 del 2007). Nella concreta fattispecie dalla sentenza impugnata si evince che il "sistema" fraudolento ideato dai coimputati del ricorrente comprendeva non solo l'ipotesi di infortuni simulati bensì anche quella di malattie fittiziamente prolungate. Sì che la falsificazione della data del certificato medico influiva direttamente sulla sfera giuridica della società assicuratrice, mentre l'assoluzione dal concorso nel reato di truffa non esclude la sussistenza del reato di falso, una volta esclusa la tesi dell'errore prospettata dalla difesa. Il Tribunale, infatti, con motivazione espressamente richiamata dalla Corte di Appello, evidenzia (v. pag. 7 sentenza Tribunale) che l'assicurato ER, ottenuta la certificazione "post - datata", l'ha inviata unitamente ad un appunto manoscritto con il quale raccomandava di spedire la missiva all'SI il giorno successivo, 24.2.1996; data che consentiva la "prosecuzione" della malattia "coperta" fino al 23.2.1996.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il SE limitatamente alle disposizioni civili, che elimina. Rigetta il ricorso del EG che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso di quelle sostenute dalle parti civili soc. SI e PO che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009