Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15360
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, lo speciale emolumento previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa ha natura retributiva, e quindi va incluso nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ex artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge 29 maggio 1982, n. 297), sia pure nella misura assoggettata a contribuzione ai sensi dell'art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche nella legge 1 giugno 1991, n. 166, applicabile retroattivamente ex art. 4 quater, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63. (Nella specie - concernente compensi percepiti nei tre anni anteriori alla legge n. 297 del 1982 ed anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'indennità di trasferta e l'indennità di cantiere - prevista dal contratto collettivo per i dipendenti Enel, in particolare per i cosiddetti "cantieristi" - dalla base di calcolo dell'indennità di anzianità).

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente ne' logicamente motivata la sentenza impugnata che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di trasferta ed all'indennità di cantiere corrisposte ai cosiddetti "cantieristi" Enel natura di rimborso spese, senza accertare se questi compensi fossero strutturalmente connessi alla prestazione lavorativa e si identificassero con l'indennità prevista dall'art. 9 ter, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, costituendo, inoltre, la quantificazione attraverso accordi locali di breve predeterminata durata e la rivedibilità della loro misura caratteri comuni alla retribuzione).

Le somme dovute al lavoratore obbligato ad un'attività (anche continuativa) in luoghi variabili e costantemente diversi dalla sede aziendale - rientranti nel dovuto per indennità di trasferta o di indennità di cantiere - che, anche se per una parte, sono soggette a contribuzione previdenziale (art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche nella legge 1 giugno 1991, n. 166, applicabile retroattivamente ex art. 4 quater, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63), non possono assumere, sul piano contrattuale ed al fine della determinazione dell'indennità di anzianita, natura non retributiva e, sia pure nella citata misura, costituiscono una componente della base per il calcolo contrattuale di quest'ultima indennità. La clausola del contratto collettivo di lavoro che qualifica siffatto compenso come non retributivo, ovvero prevede un rimborso spese quale compenso di un'attività che costituisce un aspetto strutturale della prestazione, connesso alla causa del contratto, è nulla e ad essa è applicabile l'art. 1419, cod. civ., in quanto realizza una elusione di una norma inderogabile (art. 2121, cod civ., nel testo vigente anteriormente alla legge 29 maggio 1982, n. 297), sicché la clausola, in caso di ambiguità, deve essere interpretata ex art. 1367, cod. civ., in modo da escludere che realizzi un tale effetto (Fattispecie riguardante le indennità di trasferta e di cantiere corrisposte ai cosiddetti "cantieristi" Enel, anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314).

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15360
Data del deposito : 30 ottobre 2002

Testo completo