Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
I A D S , S O A 0 3 L T 1 3 L , . 5 O Aula B A T L B : R E I P A N ' D S L I 3 A L N T E 7 : S G D 8 O O : I P S 1 A 1 M N A CORTE SUPREM6405 0 1 REPUBBLICA ITALIANA D I E S E A , I G D O A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G R E T E T O S L I T N T G E I S E A R E R I L L Oggetto D E O D Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELL'ANNODott. Paolino Presidente R.G.N. 1035/99 Cron. 14260 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- Rep. - Rel. Consigliere- Ud.26/03/01 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA TAGLIAZUCCHI LINA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale * rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2001 1 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 1446 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 2/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 22/01/98 R.G.N. 20665/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1035/99 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione del locale Pretore che aveva condannato l'Istituto a corrispondere a LI NA la cd. cristallizzazione con interessi e rivalutazione monetaria - dichiarava, ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, del cd. collegato alla legge finanziaria 1997, l'estinzione del giudizio e compensava le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LI NA. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. La parte ricorrente - denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 Jell cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 con riferimento agli artt. 3, 24, 28 (recte, 38), 81, 101, 102, 103, 104, 136 e 137 Cost. “e conseguente erronea e contraddittoria motivazione" - si duole che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di 3 concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti - da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a дец disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". -Nell'interpretazione di tale norma che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex pharimis, le sentenze 11 - maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (non essendo emerse né essendo state dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della Feel legge 1996/n.662 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (art.36, quinto comma, della legge 1998/n.448), che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza a considerazioni riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il 10 ricorso deve essere rigettato.
3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna della parte ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità, dovendo queste essere compensate, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 26 marzo 2001 Il Cons. Est. Flowers Officicielle Il Presidente Vichin. hmm. Shille I IL CANCELLIERE A D S , S Depositato in Cancelleria O A 0 3 L T 1 L - 8 MAG. 2001 3 , . 5 O - A T " oggi, B S . R E I;
7 A P N IL CANCELLIEREElle D 1 ' S L I A 3 L N T E 7 - S G D 8 O O - I P S 1 A 1 M N D I E E S E A , I D G O A R G E T E T O S L I T N T E G I S E A R E R I L L D E O D 9