CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10027 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US TO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Francesca Cerroni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10027 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato in data 24 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da IO SS avverso il decreto in data 19 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Bari aveva respinto l'istanza di revoca della sorveglianza speciale. La Corte ha osservato che il giudizio di pericolosità formulato in sede di applicazione della misura doveva essere confermato, in quando, seppur nelle more il SS fosse stato assolto da uno dei reati che, come procedimenti pendenti, erano stati considerati, comunque in relazione all'altro reato - qualificato come tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso - il SS era stato condannato;
inoltre, dalla sentenza di assoluzione risultava comunque accertata la presenza di SS in compagnia di altri soggetti che avevano commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il difensore di IO SS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la presentazione, in data 11 febbraio 2022, di un atto di ricorso in appello, il cui contenuto era stato valutato come memoria di motivi nuovi, con conseguente inammissibilità di un motivo diverso da quelli proposti con il ricorso in appello. Si trattava, invece, di atto di impugnazione tempestivo, che dunque doveva essere valutato. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca modificando il giudizio di pericolosità già formulato in sede di applicazione della misura. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto era stato confermato il giudizio di pericolosità pur in assenza del requisito della non occasionalità della dedizione al delitto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto. 2 1. Il primo motivo censura la dichiarazione di inammissibilità del motivo dedotto dalla difesa con ricorso in appello depositato I'll febbraio 2022. Il giudice dell'appello aveva ritenuto che l'atto dovesse essere considerato come memoria di motivi nuovi, con la conseguenza che il motivo dedotto, relativo alla qualificazione della pericolosità operata dal Tribunale, siccome diversa da quella ritenuta nel giudizio di applicazione della misura, nuovo rispetto ai motivi dedotti con il ricorso in appello, doveva essere dichiarato come inammissibile. Il ricorso deduce che l'atto era tempestivo - risultando l'ordinanza del tribunale comunicata in data 4 febbraio 2022 - e quindi il motivo doveva essere valutato. Il motivo è infondato. Se è vero che l'atto era stato tempestivamente depositato, risultando il termine per impugnare decorrente dal 4 febbraio 2022, peraltro la Corte di appello ha comunque esaminato il motivo di cui il ricorso denuncia l'omessa valutazione: il decreto impugnato, infatti, ha ritenuto sussistente la pericolosità del SS secondo la medesima qualificazione ritenuta nel giudizio applicativo della misura. 2. Il secondo motivo riguarda proprio il mutamento della qualificazione della pericolosità, che nel giudizio di applicazione della misura era stata operata con riferimento all'art. 1, lettera C), d,Ivo n. 159/2011, mentre nel giudizio sulla richiesta di revoca era stata ritenuta ai sensi dell'art. 4, lettera B), d.lvo n. 159/2011, dal Tribunale, e ancora ai sensi dell'art. 1, lettera C), d,lvo n. 159/2011, dalla Corte di appello. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La censura riguarda la qualificazione della pericolosità operata dal Tribunale nel giudizio sulla revoca della misura, qualificazione che il secondo giudice ha riportato in conformità a quanto ritenuto nel giudizio di applicazione della misura. 3. Il terzo motivo riguarda lo specifico giudizio di pericolosità compiuto dalla Corte territoriale. Si deve premettere che, ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione 3 all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). Inoltre, va ricordato che ai provvedimenti in tema di revoca della misura ai sensi dell'art. 11 d.lvo n. 159/2011 si applicano i mezzi di impugnazione previsti, in via generale, dall'art. 10 stesso decreto. Ne segue che il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo alla motivazione, in caso di assenza o mera apparenza che costituiscono violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il motivo è infondato. Il decreto impugnato, infatti, ha compiuto la dovuta valutazione complessiva dei dati disponibili, giungendo a confermare, con motivazione esente da vizi logici o giuridici e che considera i dati sopravvenuti, anche nell'attualità la pericolosità del ricorrente. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Francesca Cerroni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10027 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato in data 24 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da IO SS avverso il decreto in data 19 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Bari aveva respinto l'istanza di revoca della sorveglianza speciale. La Corte ha osservato che il giudizio di pericolosità formulato in sede di applicazione della misura doveva essere confermato, in quando, seppur nelle more il SS fosse stato assolto da uno dei reati che, come procedimenti pendenti, erano stati considerati, comunque in relazione all'altro reato - qualificato come tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso - il SS era stato condannato;
inoltre, dalla sentenza di assoluzione risultava comunque accertata la presenza di SS in compagnia di altri soggetti che avevano commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il difensore di IO SS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la presentazione, in data 11 febbraio 2022, di un atto di ricorso in appello, il cui contenuto era stato valutato come memoria di motivi nuovi, con conseguente inammissibilità di un motivo diverso da quelli proposti con il ricorso in appello. Si trattava, invece, di atto di impugnazione tempestivo, che dunque doveva essere valutato. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca modificando il giudizio di pericolosità già formulato in sede di applicazione della misura. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto era stato confermato il giudizio di pericolosità pur in assenza del requisito della non occasionalità della dedizione al delitto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto. 2 1. Il primo motivo censura la dichiarazione di inammissibilità del motivo dedotto dalla difesa con ricorso in appello depositato I'll febbraio 2022. Il giudice dell'appello aveva ritenuto che l'atto dovesse essere considerato come memoria di motivi nuovi, con la conseguenza che il motivo dedotto, relativo alla qualificazione della pericolosità operata dal Tribunale, siccome diversa da quella ritenuta nel giudizio di applicazione della misura, nuovo rispetto ai motivi dedotti con il ricorso in appello, doveva essere dichiarato come inammissibile. Il ricorso deduce che l'atto era tempestivo - risultando l'ordinanza del tribunale comunicata in data 4 febbraio 2022 - e quindi il motivo doveva essere valutato. Il motivo è infondato. Se è vero che l'atto era stato tempestivamente depositato, risultando il termine per impugnare decorrente dal 4 febbraio 2022, peraltro la Corte di appello ha comunque esaminato il motivo di cui il ricorso denuncia l'omessa valutazione: il decreto impugnato, infatti, ha ritenuto sussistente la pericolosità del SS secondo la medesima qualificazione ritenuta nel giudizio applicativo della misura. 2. Il secondo motivo riguarda proprio il mutamento della qualificazione della pericolosità, che nel giudizio di applicazione della misura era stata operata con riferimento all'art. 1, lettera C), d,Ivo n. 159/2011, mentre nel giudizio sulla richiesta di revoca era stata ritenuta ai sensi dell'art. 4, lettera B), d.lvo n. 159/2011, dal Tribunale, e ancora ai sensi dell'art. 1, lettera C), d,lvo n. 159/2011, dalla Corte di appello. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La censura riguarda la qualificazione della pericolosità operata dal Tribunale nel giudizio sulla revoca della misura, qualificazione che il secondo giudice ha riportato in conformità a quanto ritenuto nel giudizio di applicazione della misura. 3. Il terzo motivo riguarda lo specifico giudizio di pericolosità compiuto dalla Corte territoriale. Si deve premettere che, ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione 3 all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). Inoltre, va ricordato che ai provvedimenti in tema di revoca della misura ai sensi dell'art. 11 d.lvo n. 159/2011 si applicano i mezzi di impugnazione previsti, in via generale, dall'art. 10 stesso decreto. Ne segue che il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo alla motivazione, in caso di assenza o mera apparenza che costituiscono violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il motivo è infondato. Il decreto impugnato, infatti, ha compiuto la dovuta valutazione complessiva dei dati disponibili, giungendo a confermare, con motivazione esente da vizi logici o giuridici e che considera i dati sopravvenuti, anche nell'attualità la pericolosità del ricorrente. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11 gennaio 2023.