Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 0324 0/0 1 REPUBBLICA ITALIANA " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino SANTOJANNI Presidente R.G. n. 9843/2000 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 6703 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 11 gennaio 2001 пти Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. C.C. " ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per regolamento di competenza proposto da ON AR, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Maio e con lo stesso domiciliata in Roma alla via S. Marino 30 presso il dott. Luca Maio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA CO.S.S.E.A. Cooperativa Sociale soc. coop. r.l., in persona del suo legale rappr. pro tempore, non costituita;
110 - intimata avverso la sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Locri n.811/2000 depositata il 13 marzo 2000 (nel giudizio r.g. n. 54/1999). Udita la relazione della causa svolta nella "camera di consiglio" in data 11 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone che ha concluso affinchè la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Locri TRAN con le conseguenze di legge>>. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dinanzi al Tribunale di Locri AR EL विर conveniva in giudizio la soc. coop. r.l. “LA CO.S.S.E.A. Cooperativa Sociale" perchè si accertasse e dichiarasse l'illegittimità della delibera di esclusione dalla qualità di socio;
si condannasse la convenuta alla reintegrazione dell'attrice nel proprio posto di lavoro, previo riconoscimento della qualità di socio, nonchè al risarcimento del danno, compreso quello biologico, per lesione alla dignità di lavoratore, nonchè al pagamento dei giorni imputati a ferie ed al provvedimento disciplinare, oltre il pagamento delle mensilità maturate e non corrisposte;
in subordine, qualora fosse stata impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, la convenuta venisse condannata al pagamento, in favore dell'istante, della penalità risarcitoria, 2 dell'indennità di preavviso, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra sua spettanza, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo>>. Si costituiva in giudizio la società convenuta che. preliminarmente, eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale essendo competente a decidere sulla controversia de qua "il collegio arbitrale dei sindaci della cooperativa” in forza di quanto statuito dell'art. 14 dello statuto. in accoglimento della cennata eccezione Il Tribunale - preliminare dichiarava la propria incompetenza, trattandosi di यिद controversia la cui decisione è stata rimessa ad un collegio arbitrale, dichiarando compensate le spese di giudizio>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale di Locri ha rimarcato che la questione principale da risolvere, che sta a base di tutte le altre, è quella relativa alla legittimità o meno del provvedimento col quale la cooperativa CO.S.S.E.A. ha dichiarato risolto il rapporto associativo nei confronti della EL: sul punto l'art.4 dello statuto sociale prevede che tutte le controversie riguardanti le delibere adottate in materia di decadenza ed esclusione dei soci sono demandate, ai sensi dell'art.808 c.p.c., alla decisione arbitrale del collegio dei sindaci, per cui, trattandosi di arbitrato obbligatorio, 3 consegue che il giudice ordinario è carente di giurisdizione o, quanto meno, incompetente>>. Avverso la cennata sentenza AR EL ha proposto regolamento di competenza sostenuto da un unico motivo. L'intimata soc. coop. r.l. "LA CO.S.S.E.A. Cooperativa Sociale" non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo la ricorrente rileva l'erroneità della decisione del Tribunale di Locri giacchè, per giurisprudenza costante, si ritiene nulla la clausola dello statuto di una società cooperativa che z e devolva al collegio dei sindaci, la risoluzione delle controversie che d insorgano tra queste e i soci, difettando tale organo del requisito di imparzialità, poichè i sindaci, oltre alla funzione di controllo, hanno potere di iniziativa analogo a quello degli amministratori (o in sostituzione o in unione con loro)>>. II -. A sostegno delle conclusioni come dinanzi rassegnate il S. Procuratore Generale ha incisivamente ritenuto, in merito agli aspetti essenziali della questione sollevata con il "ricorso per regolamento di competenza” in esame, che: * la clausola compromissoria richiamata dal Tribunale deve ritenersi nulla per difetto dell'essenziale requisito di ordine pubblico della imparzialità degli arbitri, atteso che i sindaci, oltre alla funzione di controllo sono comunque legati alla 4 società da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale che, per il dovere di perseguire l'interesse del committente, è obiettivamente inconciliabile con il dovere di imparzialità; * stante la rilevata nullità, la clausola compromissoria non può precludere il ricorso al giudice ordinario>>. A conferma di tali argomentazioni sulla sostanziale fondatezza del "ricorso per regolamento di competenza" vale rimarcare - nel riportarsi, anche per la parte motiva, alle sentenze della Corte nn. 10906/1998 (sez. unite), 3136/1998, 2680/1984 - che ai sindaci non possono essere affidate funzioni di arbitri nelle controversie fra società e socio. Infatti, sinteticamente, si rileva che: A) i sindaci possono essere soci (art. 2397, 2535 cod. civ.) e, oltre alla funzione di controllo, hanno un potere di iniziativa analogo a quello degli amministratori (in tema di impugnativa di deliberazioni, per es.) o in sostituzione di essi (artt. 2406 e, 2386 cod. civ.) o in unione con essi (artt. 2426 e 2427 cod. civ.), per cui la stessa assistenza alle sedute nelle quali vengono prese le deliberazioni da impugnare può comportare un sospetto di parzialità (art. 2405 cod. civ.); B) a parte i cennati elementi, che sono tutti indici significativi di una posizione non secondaria dei sindaci nell'ambito dell'amministrazione sociale (e, d'altra parte, la funzione di "controllo" ex art. 2403 cod. civ. 5 non è altro che un aspetto dell'amministrazione, come tale distinta dalla funzione giurisdizionale) i sindaci sono legati alla società da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 cod. civ. (cfr. Cass. n. 1579/1975) e, quindi, hanno il dovere di perseguire l'interesse del committente che li retribuisce;
C) non è possibile conciliare tale dovere, dipendente da un rapporto specifico con la società [sia esso fondato su un contratto o su un atto di nomina, non interessa, perchè quello che conta sono i doveri che ne nascono (ex art. 2407 cod. civ. e norme da esso richiamate) verso la RR società, i creditori sociali ed i terzi], con il dovere di imparzialità che è requisito indispensabile dell'arbitro; D) pervero, è logicamente impensabile che un arbitro, nell'esercizio dei suoi compiti, possa incorrere in una responsabilità in forza di un rapporto particolare con uno dei litiganti (diverso dal rapporto che ha dato luogo alla nomina) perchè nel caso di conflitto fra i due tipi di doveri l'intendimento di osservarne uno potrebbe far violare l'altro (arg. ex art. 51 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 815 stesso cod.). E' da aggiungere che il problema testè accennato trascende i limiti della ricusazione (che riguarda gli arbitri non nominati dalla parte che ricusa) perchè la norma sulla ricusazione si coordina, appunto, con un tipo di nomina distribuito fra le parti e tende ad assicurare l'imparzialità degli arbitri, pur tenendo conto che nella dialettica 6 dell'arbitrato vi possono essere gli arbitri - nominati da una parte - che sono tenuti a sostenere le ragioni di colui che rappresentano in seno al giudizio e, quindi, possono essere i professionisti della parte che li nomina. Quando la nomina, invece, è riferibile ad entrambe le parti (cfr. Cass. n. 404/1968; Cass. n. 2986/1976), secondo un sistema che implica che essa ricada su soggetti che rivestono una determinata qualifica, comune a tutti gli arbitri, ma in conflitto con la funzione arbitrale, il problema non è più quello del "gradimento" riservato all'apprezzamento ed alla disponibilità del soggetto, secondo la logica dell'art. 815 cod. proc. civ., in quanto trascende l'interesse particolare ed attiene all'ordine pubblico. Non può infatti ammettersi che la legge consenta un tipo di arbitrato “parziale". Come si è già rilevato, il conflitto fra i doveri del sindaco della società e le funzioni arbitrali potrebbe nascere anche ai danni della società e indipendentemente dall'intendimento dell'arbitro di osservare i propri doveri nascenti dal rapporto particolare in forza del quale egli è sindaco della società in lite con il socio, e cioè proprio in ragione del fatto che egli voglia tutelare obiettivamente gli interessi del socio (con il quale quel rapporto particolare non sussiste), per cui il socio potrebbe non avere interesse alla ricusazione. E' in definitiva - la legge che deve preoccuparsi degli interessi- preminenti della “serietà" del giudizio arbitrale ed impedire che tale 7 tipo di conflitto sorga obiettivamente, e cioè indipendentemente dalla volontà delle parti, ponendo un limite all'autonomia privata (art. 1418 cod. civ.). III. Pertanto, il “ricorso per regolamento di competenza" proposto da AR EL deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Locri. Si ravvisano sussistenti giusti motivi per compensare per l'intero tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
La Corte accoglie il "ricorso per regolamento di competenza" proposto da EL AR;
dichiara la competenza del Tribunale di Locri;
compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso, in Roma, il giorno 11 gennaio 2001. Il PresidenteЛ очно виборами Il Consigliere estensore Ph. Dalili ustinsore felle I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A IL CANCELLIERE T L T L R : , Depositato in Cancelleria O A A N ' B S L I E 5 L oggi, -6 MAR. 2001 P D E 7 S - D I A 8 I - T N IL CANCELLIERE S S 1 G N 1 O O E P S A E M I D I G A I A G , E D O O L T E R T T T I S A R N I 8 I L E G D L S E E E R O B