Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio il decreto della corte di appello di rigetto della richiesta di revoca, fondato sui precedenti penali del sottoposto e sulla circostanza che lo stesso non aveva allegato alcun elemento nuovo idoneo a determinare una modifica dell'originario giudizio di pericolosità sociale, osservando che il tenore letterale dell'art. 11, D.Lgs. n. 159 del 2011 non prevede tra i presupposti legittimanti la revoca quello degli elementi di novità processuale).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 19657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19657 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
SADE 1965 7-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di consiglio del 24/01/2017 Registro generale n. 23246/2016 (n. 18) Sentenza n. 281/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Massimo Vecchio Presidente Dott. Adet Toni Novik Dott. Angela Tardio Dott. Palma Talerico Relatore Dott. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) LE ID, nato l'[...]; Avverso il decreto n. 13/2015 emesso il 19/04/2016 dalla Corte di appello di Catania;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19/04/2016 la Corte di appello di Catania rigettava l'impugnazione proposta da ID LE avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 07/07/2015, con cui veniva respinta l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta nei suoi confronti con provvedimento adottato dallo stesso Organo giurisdizionale il 15/07/2009. Tale provvedimento impositivo, a sua volta, era rimasto sospeso durante il periodo di carcerazione patito dall'istante dopo la sua emissione, protrattosi nel quinquennio compreso tra il 2009 e il 2014. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dalla Corte di appello di Catania sul presupposto che, nonostante il lungo periodo di detenzione patito dal LE, non poteva ritenersi attenuato il giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Catania in sede di applicazione dell'originaria misura di prevenzione personale, anche in considerazione del fatto che il prevenuto non aveva addotto a sostegno della sua istanza elementi concreti e specifici dai quali potere desumere il venir meno di tale condizione di pericolosità.
2. Avverso tale decreto il LE, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 11 e 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la revoca della misura della sorveglianza speciale presupposta, con particolare riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, che era stato valutato in termini incongrui e svincolati dagli elementi processuali sottoposti alla cognizione della Corte territoriale, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2013, n. 291. Si deduceva, in particolare, che il LE, dopo la sua scarcerazione, intervenuta nell'ottobre 2014, aveva interrotto ogni rapporto con il contesto criminale di provenienza, tanto è vero che, nella nota del 14/02/2015, la Questura di Catania dava atto dell'assenza di collegamenti con l'ambiente malavitoso locale, rispetto al quale il ricorrente aveva manifestato la volontà inequivocabile di interrompere ogni pregresso collegamento. Tali doglianze venivano ulteriormente ribadite con memorie difensive del 04/01/2017, con cui si evidenziava che, nonostante il LE avesse interamente espiato la misura di prevenzione personale in esame, aveva comunque interesse alla valutazione della sua legittimità, oltre che ai fini generali connessi al vaglio della sua personalità, per l'incidenza di tale verifica 2 sul procedimento n. 7031/2016 R.G., attualmente pendente davanti al G.U.P. del Tribunale di Catania per violazione della misura medesima. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che la Corte di appello di Catania fondava il suo rigetto sull'esame della personalità del LE, vagliata alla luce dei suoi precedenti penali, evidenziando l'insufficienza dell'unico elemento addotto dal ricorrente a sostegno della revoca della misura della sorveglianza speciale applicata nei suoi confronti, costituito dal fatto che, durante il periodo in cui era stato sottoposto a tale regime, non aveva commesso violazioni delle prescrizioni impostegli. Secondo il Giudice dell'esecuzione, il prevenuto non aveva addotto alcun elemento di novità processuale, idoneo a determinare una modifica del giudizio di pericolosità sociale a suo tempo formulato dal Tribunale di Catania, facendo esclusivo riferimento al comportamento tenuto sia nel periodo di carcerazione patito tra il 2009 e il 2014, sia nel periodo in cui era stato sottoposto alla misura di prevenzione personale. Deve, invero, rilevarsi che il giudizio espresso dalla Corte territoriale non appare armonico rispetto al tenore letterale dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, che non prevede, tra i presupposti legittimanti la revoca delle misure di prevenzione, quello degli eventuali elementi di novità processuale, richiamati nel decreto impugnato, affermando che il provvedimento impositivo su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato [...]>>. Ne discende che gli elementi posti a base dell'istanza di revoca di una misura di prevenzione personale devono presentarsi nel contesto di un complessivo scrutinio che tenga conto della condizione di pericolosità sociale del prevenuto, di cui dovrà essere valutata la persistenza nel tempo. Tale condizione di pericolosità, a sua volta, dovrà essere correlata alle prove a suo tempo acquisite nei suoi confronti, rispetto alla quale occorre valutare l'eventualità di una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla base del quale si era pervenuti al precedente epilogo decisorio, imponendo la revoca della misura di prevenzione applicata. 3 In questa cornice, non appaiono pertinenti i richiami giurisprudenziali effettuati dalla Corte territoriale in ordine all'assimilazione dell'istituto in esame al giudicato penale di condanna (cfr. Sez. 2, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, Lo Iacono, Rv. 244152), atteso che, nel caso di specie, al contrario delle pronunzie di legittimità richiamate, non si discuteva della rilevanza di prove nuove e sopravvenute rispetto alle conclusioni del procedimento di prevenzione, ovvero dell'inconciliabilità di provvedimenti giudiziali definitivi, ma del diverso tema degli elementi dai quali desumere il venir meno della pericolosità sociale posta a fondamento dell'originaria misura.
3. Fatta questa premessa, deve rilevarsi che il giudizio sulla persistente pericolosità sociale del LE, formulato dalla Corte di appello di Catania, appare erroneo, tenuto conto del fatto che l'unico episodio richiamato nel provvedimento impugnato risale al 12/08/2009 - quando minacciava di morte tale NI BO e risultava seguito da un lungo periodo di detenzione, protrattosi ininterrottamente dallo stesso anno al 2014. L'episodio in questione, peraltro, veniva richiamato in termini generici, senza alcuna collegamento con il giudizio di pericolosità sociale originariamente espresso nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Catania e senza l'individuazione di alcuna correlazione tra i due elementi di valutazione, pur indispensabile per verificare la sussistenza dei presupposti della revoca richiesta dal prevenuto. Queste discrasie impongono una rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto, non potendosi ritenere che la sua dimostrazione sia affidata esclusivamente a un effetto proiettivo di vicende notevolmente risalenti nel tempo e intervallate da un lungo periodo di detenzione carceraria. Tale stato di detenzione, invero, non poteva essere acriticamente richiamato per la sua valenza dimostrativa della persistente pericolosità sociale del LE, dovendo tale elemento valutativo essere sottoposto a una verifica rigorosa, finalizzata a evitare inammissibili automatismi decisori, peraltro incompatibili con i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2013, n. 291, Con questa pronunzia, com'è noto, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del prevenuto, l'organo che ha adottato il provvedimento debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. 4 Il periodo di detenzione patito dal LE, dunque, non poteva essere ritenuto irrilevante ai fini della verifica della sua persistente pericolosità sociale, ma doveva essere valutato nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte che, ancor prima della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, pur consentendo l'adozione di una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti detenuti, ne aveva subordinato l'emissione a precise condizioni. Basti considerare, in proposito, il principio di diritto affermato in un risalente arresto delle Sezioni unite: «La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicché, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena» (cfr. Sez. U, n. 10281, del 25/10/2007, Gallo, Rv. 238658). Ne discende che il giudizio sulla persistente pericolosità sociale del LE non poteva essere formulato dalla Corte di appello di Catania in termini svincolati dal lungo periodo di detenzione patito dal ricorrente e dall'evoluzione della sua personalità, la quale ultima, a sua volta, doveva essere vagliata tenuto conto delle emergenze del caso concreto e dell'originario giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale di Catania con il provvedimento impositivo della misura di prevenzione di cui si discute, con il quale nel decreto impugnato non ci si confrontava in alcun modo. Non era possibile, in altri termini, esprimere un giudizio di persistente pericolosità sociale del LE, necessario per valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca richiesta a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, prescindendo da un corretto vaglio della personalità del prevenuto, della sua attuale capacità a delinquere e delle sue pregresse esperienze criminali, che dovevano essere vagliate dalla Corte territoriale nell'esercizio dei poteri discrezionali di cui disponeva e che non venivano correttamente attivati. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, quando, come nel caso del LE, il soggetto risulti detenuto da un notevole lasso di tempo, anche se lo stato di restrizione non si può in astratto ritenere incompatibile con la persistenza della pericolosità sociale, la valutazione degli indici sintomatici di protrazione della stessa deve essere particolarmente rigorosa. Infatti, pur essendo per tali soggetti ammissibile una presunzione di perdurante pericolosità sociale, tale presunzione non può considerarsi assoluta ed è destinata ad 5 attenuarsi, facendo risorgere, quanto più gli elementi rivelatori siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, la necessità di un'analitica motivazione sulla sua attualità, tenendo conto della situazione concreta e degli effetti del trattamento penitenziario patito, in linea con i principi affermati nella già citata sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. Questa Corte, del resto, sia pure con riferimento alla materia delle misure di sicurezza, ha già affermato il principio secondo cui deve essere esclusa ogni forma di automatismo decisorio, collegato alla condizione detentiva del prevenuto e alla sua pregressa esperienza criminale, presupponendo il giudizio di pericolosità sociale nei confronti dell'interessato l'esercizio di poteri di valutazione che devono essere esercitati nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 aprile 1974, n. 110 e ulteriormente ribaditi dalla stessa Corte nella sentenza n. 231 del 2013 (cfr. Sez. 1, n. 25217 del 04/05/2016, Gioia, 266980). Ne discende che il giudizio sulla persistente pericolosità sociale del LE doveva essere condotto dalla Corte di appello di Catania, pur nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, sulla base di un rigoroso vaglio dei relativi presupposti, così come prefigurati dall'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, sui quali occorre ribadire la necessità di escludere di ogni automatismo valutativo e decisorio. Tali poteri discrezionali, dunque, dovevano essere esercitati, nell'ambito del procedimento di prevenzione attivato dal LE, non in termini di astratta valutazione della pericolosità sociale dell'istante, ma tenendo conto della sua personalità e degli elementi concreti idonei a connotarla, tra i quali peculiare rilievo doveva essere attribuito all'originario giudizio di pericolosità posto a base del decreto applicativo emesso dal Tribunale di Catania il 15/07/2009 - fondato sulla valutazione della personalità del LE al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale presupposta. La Corte di appello di Catania, pertanto, non ha fatto corretta applicazione di tali parametri ermeneutici, non valutando gli elementi di giudizio di cui disponeva, tenuto conto dell'originario giudizio di pericolosità sociale, dell'evoluzione della personalità del prevenuto anche alla luce del lungo- periodo di detenzione patito - e delle ulteriori emergenze processuali.
4. Le ragioni giuridiche che si sono enunciate impongono l'annullamento del decreto impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
6 Annulla il decreto impugnato e rinvia di Catania. Così deciso il 24/01/2017. Il Consigliere estensore Alessandro Centonze Plenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7 per nuovo esame alla Corte di appello Il Presidente Massimo Vecchio Scanias Vecchio