Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12772
CASS
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione riguardo alla denegata riqualificazione

    La Corte ritiene che la non modicità del flusso di spaccio, unitamente ad altri fattori, sia un valido motivo per rigettare la richiesta di derubricazione, citando un precedente giurisprudenziale che equipara la non occasionalità della condotta a un elemento specializzante e fattore ostativo alla lieve entità del fatto.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione riguardo alla denegata riqualificazione

    La Corte ritiene che vi sia stata una valutazione compiuta degli elementi caratterizzanti l'attività illecita, escludendo la sussumibilità nella fattispecie di lieve entità con argomentazioni logiche, tra cui la continuità delle condotte, la rilevanza del flusso, l'uso di utenze fittizie e la creazione di una chat.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione riguardo alla denegata riqualificazione

    La Corte ritiene che la lamentazione prospetti un'inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, preclusa al giudice di legittimità.

  • Rigettato
    Inosservanza della norma processuale e vizio di motivazione sulla inadeguatezza di misure non custodiali

    La Corte ritiene che l'ordinanza abbia argomentato in maniera lineare e logica la ritenuta inidoneità di misure non custodiali al contenimento delle esigenze preventive, dato che presidi meno gravosi consentirebbero all'indagato di mantenere contatti con fornitori di stupefacenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12772
    Data del deposito : 7 aprile 2026

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