CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12772 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FO MO, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 10/12/2025 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore dell’imputato, avv.to Angelo Staniscia, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/12/2025, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con cui, il precedente 17/11/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia aveva applicato, nei confronti di FO MO, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a plurimi delitti di illecita detenzione e di illecita cessione di sostanze stupefacenti (indicati, in specie, ai capi F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z della rubrica) per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del FO, Penale Sent. Sez. 4 Num. 12772 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 17/03/2026 avv.to Angelo Staniscia, che ha articolato quattro motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, sarebbe stata immotivatamente respinta l’indicata richiesta di derubricazione, in quanto il modesto valore ponderale dello stupefacente ceduto, di volta in volta, agli acquirenti NI AS, CA VE, IN DR, ZZ DO e Di GI CH, l’ancor più lieve quantitativo dello stesso caduto in sequestro, l’evidente rudimentalità dei mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività e l’assenza di una struttura organizzativa a supporto militerebbero a sostegno della riqualificazione dei fatti, non potendosi valorizzare in funzione ostativa – come, di fatto, avvenuto – la circostanza che il flusso non fosse modico, atteso che, di recente, la non occasionalità della condotta è stata qualificata dal legislatore come circostanza aggravante dell’autonoma fattispecie delittuosa di cui al menzionato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Assume segnatamente che, con la decisione impugnata, si sarebbero valorizzate, in funzione dell’esclusione dell’invocata derubricazione, la non modicità del flusso e la continuità delle movimentazioni illecite, senza esplicitare le ragioni per le quali si era riconosciuto a tali fattori un valore preminente, in presenza di un dato quantitativo disaggregato, che avrebbe dovuto indurre ragionevolmente all’opposta conclusione.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, in proposito, che, con la decisione del Tribunale del riesame, si sarebbero illogicamente valorizzate la creazione di una chat tra i soggetti coinvolti nell’illecita attività e l’utilizzo di utenze intestate a nominativi fittizi per escludere l’invocata derubricazione, minimizzando, per converso, la rilevanza di indicatori di segno contrario, quali l’assenza di una stabile organizzazione, riconosciuta dagli stessi organi inquirenti, il ruolo di mero intermediario, di fatto, rivestito dall’indagato, la scarsa qualità della sostanza spacciata e la ridotta consistenza del suo quantitativo.
2.4. Con il quarto motivo del ricorso si duole infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 299, 2 comma 3, cod. proc. pen e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta inadeguatezza al contenimento delle ravvisate esigenze di cautela di misure non custodiali. Rileva, in particolare, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione del presidio cautelare ab origine disposto con altro meno afflittivo, non essendosi valorizzati, a tal fine, il tempo trascorso dall’epoca di commissione dei fatti, l’unico e lieve precedente penale esistente a carico dell’indagato e la stabile occupazione lavorativa del predetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di FO MOè manifestamente infondatoper le ragioni che di seguito si espongono. 2. Palesemente infondato è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale, sarebbe stata immotivatamente respinta l’indicata richiesta di derubricazione, posto che il modesto valore ponderale dello stupefacente, di volta in volta, ceduto agli acquirenti, l’ancor più lieve quantitativo dello stesso caduto in sequestro, l’evidente rudimentalità dei mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività e l’assenza di una struttura organizzativa a supporto l’avrebbero, invece, giustificata, anche perché non avrebbe potuto utilizzarsi in funzione ostativa la circostanza che il flusso non fosse modico, essendo stata, di recente, qualificata dal legislatore la non occasionalità delle condotte come aggravante dell’autonoma fattispecie delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che l’argomentato a corredo dell’ordinanza cautelare, nel menzionare, in funzione del rigetto della richiesta di derubricazione, anche la non modicità del flusso di spaccio, non sia affatto contraddittorio, sia perché tale fattore risulta indicato congiuntamente ad altri di analoga valenza, sia perché costituisce recente insegnamento del giudice di legittimità quello secondo cui «In tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto» (così: Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869-01). 3. Destituiti di fondamento sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali ci si duole di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, in punto di 3 denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che, con la decisione oggetto d’impugnativa, si sarebbero valorizzati la non modicità del flusso, la continuità delle movimentazioni, la creazione di una chat tra i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio e l’utilizzo di utenze intestate a nominativi fittizi per escludere l’invocata derubricazione, senza attribuire, per converso, il giusto rilievo a indicatori di segno contrario, quali l’assenza di un’organizzazione stabile, il ruolo di mero intermediario rivestito dall’indagato, la scarsa qualità della sostanza spacciata e la ridotta consistenza del suo quantitativo. Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, vi sia stata, da parte dei giudici della cautela, un’effettiva e compiuta valutazione degli elementi caratterizzanti l’attività illecita svolta dall’indagato, di cui si è esclusa la sussumibilità nella fattispecie delittuosa dello “spaccio di lieve entità” con argomentato tutt’altro che illogico, con il quale, in aderenza ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, si è rimarcata la valenza ostativa di fattori ricorrenti nella vicenda concreta e, peraltro, convergenti, quali il carattere continuativo delle condotte illecite, la rilevanza del flusso di sostanze immesse sul mercato, l’utilizzo, da parte degli spacciatori, di utenze telefoniche mobili fittiziamente intestate a soggetti ignari e la creazione di una chat che accomunava i predetti. Deve, quindi, ragionevolmente concludersi che, con la lamentazione de qua, si sia prospettata, a ben vedere, un’inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, di cui si è finito col caldeggiare una lettura alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale distrettuale. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo del ricorso, con cui si lamentano l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta inadeguatezza al contenimento delle esigenze di cautela di misure non custodiali, sostenendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione del presidio cautelare in atto con altro meno afflittivo, in quanto non si sarebbero valorizzati, a tal fine, il tempo trascorso dal momento della commissione dei fatti, l’unico e lieve precedente penale da cui l’indagato risulta gravato e la sua stabile occupazione lavorativa. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che, nell’ordinanza del Tribunale del riesame, risulti argomentata in maniera lineare, logica e tutt’altro che contraddittoria, oltre che pienamente conforme al disposto dell’evocata norma processuale, la ritenuta inidoneità al contenimento delle ravvisate esigenze preventive di presidi meno gravosi di quello autocustodiale. 4 E invero, i giudici cautelari, a fronte di specifica contestazione, hanno posto in rilievo che presidi di natura non custodiale, per l’allarmante spregiudicatezza manifestata dall’indagato, consentirebbero al predetto di fruire di una libertà di movimento suscettiva di essere sfruttata in funzione del mantenimento di stabili rapporti con gli ignoti fornitori dello stupefacente commercializzato al minuto. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi motivazionali denunziati, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore dell’imputato, avv.to Angelo Staniscia, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/12/2025, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con cui, il precedente 17/11/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia aveva applicato, nei confronti di FO MO, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a plurimi delitti di illecita detenzione e di illecita cessione di sostanze stupefacenti (indicati, in specie, ai capi F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z della rubrica) per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del FO, Penale Sent. Sez. 4 Num. 12772 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 17/03/2026 avv.to Angelo Staniscia, che ha articolato quattro motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, sarebbe stata immotivatamente respinta l’indicata richiesta di derubricazione, in quanto il modesto valore ponderale dello stupefacente ceduto, di volta in volta, agli acquirenti NI AS, CA VE, IN DR, ZZ DO e Di GI CH, l’ancor più lieve quantitativo dello stesso caduto in sequestro, l’evidente rudimentalità dei mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività e l’assenza di una struttura organizzativa a supporto militerebbero a sostegno della riqualificazione dei fatti, non potendosi valorizzare in funzione ostativa – come, di fatto, avvenuto – la circostanza che il flusso non fosse modico, atteso che, di recente, la non occasionalità della condotta è stata qualificata dal legislatore come circostanza aggravante dell’autonoma fattispecie delittuosa di cui al menzionato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Assume segnatamente che, con la decisione impugnata, si sarebbero valorizzate, in funzione dell’esclusione dell’invocata derubricazione, la non modicità del flusso e la continuità delle movimentazioni illecite, senza esplicitare le ragioni per le quali si era riconosciuto a tali fattori un valore preminente, in presenza di un dato quantitativo disaggregato, che avrebbe dovuto indurre ragionevolmente all’opposta conclusione.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, in proposito, che, con la decisione del Tribunale del riesame, si sarebbero illogicamente valorizzate la creazione di una chat tra i soggetti coinvolti nell’illecita attività e l’utilizzo di utenze intestate a nominativi fittizi per escludere l’invocata derubricazione, minimizzando, per converso, la rilevanza di indicatori di segno contrario, quali l’assenza di una stabile organizzazione, riconosciuta dagli stessi organi inquirenti, il ruolo di mero intermediario, di fatto, rivestito dall’indagato, la scarsa qualità della sostanza spacciata e la ridotta consistenza del suo quantitativo.
2.4. Con il quarto motivo del ricorso si duole infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 299, 2 comma 3, cod. proc. pen e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta inadeguatezza al contenimento delle ravvisate esigenze di cautela di misure non custodiali. Rileva, in particolare, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione del presidio cautelare ab origine disposto con altro meno afflittivo, non essendosi valorizzati, a tal fine, il tempo trascorso dall’epoca di commissione dei fatti, l’unico e lieve precedente penale esistente a carico dell’indagato e la stabile occupazione lavorativa del predetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di FO MOè manifestamente infondatoper le ragioni che di seguito si espongono. 2. Palesemente infondato è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà, in punto di denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale, sarebbe stata immotivatamente respinta l’indicata richiesta di derubricazione, posto che il modesto valore ponderale dello stupefacente, di volta in volta, ceduto agli acquirenti, l’ancor più lieve quantitativo dello stesso caduto in sequestro, l’evidente rudimentalità dei mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività e l’assenza di una struttura organizzativa a supporto l’avrebbero, invece, giustificata, anche perché non avrebbe potuto utilizzarsi in funzione ostativa la circostanza che il flusso non fosse modico, essendo stata, di recente, qualificata dal legislatore la non occasionalità delle condotte come aggravante dell’autonoma fattispecie delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che l’argomentato a corredo dell’ordinanza cautelare, nel menzionare, in funzione del rigetto della richiesta di derubricazione, anche la non modicità del flusso di spaccio, non sia affatto contraddittorio, sia perché tale fattore risulta indicato congiuntamente ad altri di analoga valenza, sia perché costituisce recente insegnamento del giudice di legittimità quello secondo cui «In tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto» (così: Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869-01). 3. Destituiti di fondamento sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali ci si duole di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, in punto di 3 denegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che, con la decisione oggetto d’impugnativa, si sarebbero valorizzati la non modicità del flusso, la continuità delle movimentazioni, la creazione di una chat tra i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio e l’utilizzo di utenze intestate a nominativi fittizi per escludere l’invocata derubricazione, senza attribuire, per converso, il giusto rilievo a indicatori di segno contrario, quali l’assenza di un’organizzazione stabile, il ruolo di mero intermediario rivestito dall’indagato, la scarsa qualità della sostanza spacciata e la ridotta consistenza del suo quantitativo. Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, vi sia stata, da parte dei giudici della cautela, un’effettiva e compiuta valutazione degli elementi caratterizzanti l’attività illecita svolta dall’indagato, di cui si è esclusa la sussumibilità nella fattispecie delittuosa dello “spaccio di lieve entità” con argomentato tutt’altro che illogico, con il quale, in aderenza ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, si è rimarcata la valenza ostativa di fattori ricorrenti nella vicenda concreta e, peraltro, convergenti, quali il carattere continuativo delle condotte illecite, la rilevanza del flusso di sostanze immesse sul mercato, l’utilizzo, da parte degli spacciatori, di utenze telefoniche mobili fittiziamente intestate a soggetti ignari e la creazione di una chat che accomunava i predetti. Deve, quindi, ragionevolmente concludersi che, con la lamentazione de qua, si sia prospettata, a ben vedere, un’inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, di cui si è finito col caldeggiare una lettura alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale distrettuale. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo del ricorso, con cui si lamentano l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta inadeguatezza al contenimento delle esigenze di cautela di misure non custodiali, sostenendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione del presidio cautelare in atto con altro meno afflittivo, in quanto non si sarebbero valorizzati, a tal fine, il tempo trascorso dal momento della commissione dei fatti, l’unico e lieve precedente penale da cui l’indagato risulta gravato e la sua stabile occupazione lavorativa. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che, nell’ordinanza del Tribunale del riesame, risulti argomentata in maniera lineare, logica e tutt’altro che contraddittoria, oltre che pienamente conforme al disposto dell’evocata norma processuale, la ritenuta inidoneità al contenimento delle ravvisate esigenze preventive di presidi meno gravosi di quello autocustodiale. 4 E invero, i giudici cautelari, a fronte di specifica contestazione, hanno posto in rilievo che presidi di natura non custodiale, per l’allarmante spregiudicatezza manifestata dall’indagato, consentirebbero al predetto di fruire di una libertà di movimento suscettiva di essere sfruttata in funzione del mantenimento di stabili rapporti con gli ignoti fornitori dello stupefacente commercializzato al minuto. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi motivazionali denunziati, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5