Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'articolo 1, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'articolo 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fossero da considerare munizioni da guerra le cartucce calibro 9 Parabellum, che vengono fabbricate e poste in vendita per il munizionamento di armi da guerra e che quindi sono naturalmente destinate a tale finalità, le quali sono dotate di capacità perforante in quanto costituite con ogiva incamiciata con lega acciaiosa e, pertanto, non possono essere poste in libera vendita, avendo caratteristiche vietate per il munizionamento civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 14617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14617 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 09.12.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 1106
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 30357/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN IO n. il 21.10.1960
avverso sentenza del 28.04.1999 CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. VENEZIANO Giuseppe che ha concluso per rigetto.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28-4-99 la Corte di Appello di Potenza riduceva la pena inflitta a SE NI dal Tribunale di Lagonegro - per il reato di detenzione di munizioni da guerra, ai sensi degli artt.81 cpv. c.p. e 10 L. 497/1974 - confermando nel resto l'appellata sentenza.
Sosteneva la Corte predetta che la responsabilità del SE era provata dal fatto che egli era il proprietario dell'automezzo sul quale erano state rinvenute le munizioni, peraltro trovate nel vano del cruscotto, cioè in un posto visibile, e che erano inverosimili le sue dichiarazioni - circa la responsabilità di terzi che avrebbero introdotto le munizioni sull'automezzo a sua insaputa - trattandosi di affermazioni generiche e che non spiegavano il motivo nè le modalità attuative della condotta, consistita nel porre le munizioni in un punto di facile avvistamento. Sosteneva, inoltre, che dalla perizia espletata in appello era emerso che quattro delle cartucce rinvenute erano calibro 9 Parabellum, cioè munizioni destinate normalmente alle armi da guerra, il cui possibile uso alternativo in armi comuni era eccezionale e irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del reato.
Avverso la predetta sentenza il ricorrente deduce quattro motivi:
1^) vizio motivazionale relativamente alla ritenuta responsabilità dell'imputato, senza spiegare perché è stata esclusa l'inconsapevole detenzione e perché è stato assolto DI IC, compagno di viaggio del SE.
Osserva la Corte che le argomentazioni difensive tendono ad una rivalutazione del fatto - inammissibile in questa sede - e non dimostrano la carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata;
la quale, per contro, si è fatta carico di spiegare in modo esauriente e logico i motivi per i quali il SE è strato ritenuto responsabile, a differenza del DI, attesa l'inverosimiglianza delle giustificazioni da lui fornite, il fatto che egli era proprietario dell'automezzo su cui il suo compagno di viaggio era occasionale passeggero, e la facile visibilità delle cartucce poste nel vano del cruscotto.
2^) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta qualificazione delle cartucce come munizioni da guerra. Sostiene il ricorrente che l'accertata possibilità di utilizzazione delle cartucce calibro 9 Parabellum anche per armi comuni da sparo imponeva, per il principio in dubio pro reo, di qualificare il fatto come violazione dell'art. 697 c.p. Il motivo è infondato. Invero il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'art. 1, co. 3, L. 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, e dell'art. 2, co. 4, della stessa legge, in forza del quale non possono essere munizioni per anni comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo.
Conseguentemente devono essere considerate munizioni da guerra le cartucce calibro 9 Parabellum, che vengono fabbricate e poste in vendita per il munizionamento di armi da guerra e che quindi sono naturalmente destinate a tale finalità (cfr. Cass., 1^, 22-2-1982, Italia), e che - come accertato con perizia nel caso di specie - sono dotate di capacità perforante, in quanto costituite con ogiva incamiciata con lega acciaiosa, e pertanto non possono essere poste in libera vendita, avendo caratteristiche vietate per il munizionamento civile (cfr. Cass, 1^, 27-5-1988, Campanella). A fronte delle predette considerazioni diviene irrilevante - contrariamente a quanto affermato con altre pronunce di questa Corte (cfr. Cass., 1^, 10-7-92, Della Corte) - il fatto che le predette cartucce fossero utilizzabili anche per arma comune da sparo e che, per il principio in dubio pro reo, si debba presumere, non essendo stata rinvenuta l'arma al cui munizionamento erano destinate, che l'imputato le avrebbe usate per un'arma comune da sparo. Invero ciò che rileva, ai fini della qualificazione delle cartucce come munizioni da guerra, è la loro destinazione naturale e la presenza di caratteristiche vietate per il munizionamento di anni comuni da sparo.
3^) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego dell'attenuante dell'art. 5 L. 895/67. In proposito il ricorrente sostiene di avere richiesto detta attenuante nella discussione orale e formalmente nei motivi di appello, mediante l'istanza di riduzione della pena.
Osserva la Corte che la richiesta dell'attenuante in questione non risulta formulata ne' in primo grado ne' nei motivi di appello, e che non può ritenersi compresa nella generica richiesta di riduzione della pena, avendo presupposti del tutto particolari. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha esaminato - e accolto - la richiesta di riduzione della pena, ma senza esaminare in particolare l'applicabilità della attenuante non richiesta. Invero il potere di applicare le attenuanti anche di ufficio - riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597 co. 5 c.p.p. - si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal Ì comma dello stesso articolo 597, che enuncia il principio devolutivo dell'appello; conseguentemente il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, ne' è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta (Cass., 1^, sent. 8558 del 2-5-97). 4) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa. Osserva la Corte che nei motivi di appello la richiesta di revoca del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena è totalmente privo di argomentazioni a sostegno. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto, stante la genericità del motivo di appello e l'esattezza e la completezza motivazionale del provvedimento del giudice di primo grado sul punto, trattandosi di revoca obbligatoria, conseguente alla commissione di nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999