Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 14617
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'articolo 1, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'articolo 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fossero da considerare munizioni da guerra le cartucce calibro 9 Parabellum, che vengono fabbricate e poste in vendita per il munizionamento di armi da guerra e che quindi sono naturalmente destinate a tale finalità, le quali sono dotate di capacità perforante in quanto costituite con ogiva incamiciata con lega acciaiosa e, pertanto, non possono essere poste in libera vendita, avendo caratteristiche vietate per il munizionamento civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 14617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14617
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

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