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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11350 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/09/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito l'avvocato Giuseppe Gerbino, in difesa di AN UR, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11350 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN UR, in ordine a plurimi reati di truffa aggravata (consumata e tentata) in cui erano state riqualificate, in primo grado, le originarie contestazioni per peculato, poiché estinti per prescrizione;
eliminato l'aumento di pena in continuazione, dichiarava inoltre non doversi procedere per falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) (capo A8), in quanto già dichiarato assorbito nel falso materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) (capo A7); confermava la condanna per peculato in relazione a tre altri episodi di peculato (capi F5, F6 E F7). Riduceva, conseguentemente, la pena. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso AN UR che, per il tramite del suo difensore, avvocato Giuseppe Gerbino, articola i seguenti sette motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alle fattispecie di peculato e di truffa nonché vizio di motivazione. Il Tribunale aveva riqualificato tutte le contestazioni di peculato in truffa aggravata con l'incomprensibile eccezione delle condotte di cui ai capi F5, F6 e F7, nonostante la condotta appropriativa avesse sempre il medesimo schema astratto e manifestasse un'identica componente psicologica. Negli altri capi di imputazione, UR, che aveva, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di soldi pubblici, se ne appropriava entrando nella postazione informatica del SIC, usando le credenziali della connivente CI, caricava il mandato di pagamento inserendo il proprio IBAN e inviava il mandato per il pagamento. Nei capi F5, F6 e F7, UR, avendo la disponibilità dei fondi FAS destinati ai dipendenti della Regione, se ne appropriava, predisponendo gli ordinativi di pagamento a suo favore ed inviandoli alla cassa regionale. In entrambi i casi sono realizzati artifizi di carattere informatico o decezioni materiali sull'ordinativo di pagamento. Anche Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, UR, non mass., nello stesso procedimento ma in sede cautelare conferma che il ricorrente, per ottenere i fondi, doveva ricorrere ad una condotta fraudolenta. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, che avrebbe dovuto muovere dal minimo edittale, come si desume dalla motivazione che accompagna la concessione, in secondo grado, delle circostanze attenuanti generiche. e 2 ok 2.3. Vizio di motivazione quanto al calcolo dell'aumento per la continuazione, sempre in considerazione della condotta e personalità dell'imputato, che è stata benevolmente valutata dalla Corte di appello. 2.4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Posto che la recidiva deve essere sintomatica di una maggiore colpevolezza dell'imputato, con conseguente possibilità per il giudice di escluderne il riconoscimento ed i correlati aumenti di pena, il ricorrente richiama ancora la motivazione espressa dal giudice di secondo grado in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove ha valorizzato situazioni e circostanze che incidono sensibilmente sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato. Né, si aggiunge, può condividersi il diniego opposto dalla corte d'appello là dove fa riferimento a un precedente recente e specifico in materia di delitti contro il patrimonio, non potendosi ritenere specifico il precedente in questione, che attiene ad una ipotesi di tentata estorsione, e dovendosi per contro rilevare come il giudice di primo grado avesse applicato la recidiva esclusivamente in ragione del rischio di reiterazione del reato. 2.5. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, per le ragioni già indicate. 2.6. Erronea applicazione della legge penale perché, «operate le corrette qualificazioni giuridiche e concessi i dovuti benefici», la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 2.7. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca dell'immobile ritenuto di proprietà del ricorrente, nonostante lo stesso immobile non sia di proprietà di UR, insista sul terreno di proprietà dei suoceri ed in presenza di una motivazione soltanto apparente quanto al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A AN UR, in servizio presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio I, Affari Generali, Assessorato Regionale, con la qualifica di funzionario direttivo D5, assistente contabile, in concorso con Concetta CI, Dirigente del Dipartimento, nel frattempo deceduta, erano stati inizialmente contestati molteplici episodi di peculato, riconvertiti, in primo grado, in truffa aggravata, essendo i correi ricorsi 3 ad artifizi, rappresentati da falsi mandati di pagamento, allo scopo di acquisire il possesso/disponibilità del denaro altrui, di cui, per tal via, si appropriavano. Soltanto in relazione reati contestati in tre capi di imputazione (F5, F6, F7) è stata mentenuta la qualificazione dei fatti come peculato. 2.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (ex multis, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273782; Sez. 6, n. 18177 del 03/03/2016, Saccone, Rv. 266985; Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258051). 2.3. Ebbene, la Corte d'appello di Palermo ha fatto buon governo di tale insegnamento. Come si trova precisato quasi testualmente nella sentenza impugnata, gli ordini di accreditamento predisposti da UR e sottoscritti da CI, entrambi i pubblici ufficiali, erano stati emessi attingendo da un libretto al portatore intestato al Dipartimento regionale alla programmazione, acceso presso un istituto di credito, su cui era stato accreditato del denaro pubblico e su cui il dirigente operava, con obbligo di rendiconto il rendiconto a fine anno, dovendo provvedere ai versamenti in favore dei singoli dipendenti sulla base delle ore di straordinario effettuate, mentre i mandati collettivi relativi ai fondi, destinati a dare esecuzione al progetto erano affidati a CI che aveva la delega ad eseguire i pagamenti. Di conseguenza, proseguono i giudici, era «pacifica la preventiva disponibilità del denaro pubblico in capo alla dirigente CI la quale, agendo in concorso con il UR, che ha materialmente predisposto i predetti ordinativi, ha di fatto permesso l'appropriazione ad opera dell'appellante del denaro del fondo, che veniva destinato a pagamenti non dovuti in favore dei dipendenti, tra cui lo stesso imputato, mediante l'accreditamento di denaro pubblico in realtà destinato all'esecuzione del sopra citato progetto». I giudici hanno inoltre aggiunto che «non va peraltro trascurato che, nel caso in esame, mancano del tutto gli artifizi e i raggiri, atteso che gli ordini di accreditamento sono stati predisposti in totale assenza dei fogli di presenza sottoscritti dai dipendenti con l'indicazione delle ore di straordinario compiute», concludendo, correttamente, che «non coglie nel segno, quindi, la censura difensiva laddove sostiene che le condotte in contestazione siano 4 equiparabili a quelle riqualificate dal primo giudice nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., in forma tentata o consumata». 2.4. Esatta risulta, dunque, la qualificazione giuridica dei fatti ascritti a titolo di peculato, né si ravvisa alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata, al contrario affatto esaustiva ed esente da vizi logici, tantomeno manifesti. Il primo motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato. 3.1. Parimenti infondati sono i motivi sulla pena. A fronte di un compiutamente motivato esercizio del potere commisurativo della pena da parte del giudice di secondo grado, le deduzioni difensive appaiono generiche e sostanzialmente tese a lamentare una irrazionalità nel trattamento sanzionatorio di UR, discendente dalla benevola considerazione, per usare le parole del ricorrente, della consistenza della condotta e della personalità dell'imputato, che la Corte avrebbe dimostrato attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Prima di procedere ad una breve disamina dei singoli motivi presentati, è dunque opportuno premettere che le attenuanti generiche sono state riconosciute in appello, espressamente in ragione della collaborazione dell'imputato, il quale ha reso ampie dichiarazioni confessorie in primo e secondo grado, nonché restituito in parte le somme mediante trattenute sullo stipendio. Ed aggiungere che tali circostanze sono state, sempre dai giudici di secondo grado, ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, come si dirà, argonnentatannente ritenuta. 3.2. Ciò specificato, quanto al secondo motivo di ricorso, ingiustificata appare la pretesa del ricorrente secondo cui, avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, i giudici avrebbero dovuto, nella commisurazione della pena, attestarsi sul minimo edittale. Questa Corte di legittimità ha, infatti, ampiamente chiarito che, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., commisurazione della pena e circostanze generiche si fondano su presupposti diversi, sicché nulla esclude che queste ultime siano (motivatamente) riconosciute e, tuttavia, i giudici ritengano di non poter applicare una pena che si discosta dal minimo edittale (in relazione alla situazione addirittura opposta, in cui il giudice di appello aveva determinato la pena base nel massimo edittale e contestualmente concesso le attenuanti generiche ovvero applicato la relativa diminuzione nel minimo, vd., rispettivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S. Rv. 272022; Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888). 3.3. Considerazioni analoghe valgono in rapporto al terzo motivo, sugli aumenti disposti per la continuazione: incrementi, peraltro, comunque, molto contenuti (un mese e venti giorni 5 per reato), come emerge considerando la gravità del delitto di peculato e il conseguente rigore della risposta legislativa edittale. 3.4. Del tutto infondato è poi il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, non ravvisandosi gli errori applicativi della legge penale e, tantomeno, i vizi motivazionali lamentati nel ricorso. In replica all'analoga deduzione in appello, i giudici di secondo grado hanno infatti precisato come il ricorrente fosse gravato da un recente precedente specifico per estorsione, delitto contro il patrimonio al pari - contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso - del peculato (che è reato pluri-offensivo, e dunque preposto alla tutela del patrimonio, oltre che della pubblica amministrazione). Inoltre, la contestazione della recidiva - che non è stata valutata ai fini della pena perché, come anticipato, bilanciata con le generiche, ma ai soli fini della valutazione della maggior colpevolezza del ricorrente - è stata compiutamente argomentata dalla Corte di appello sulla base dell'offensività della condotta, dei numerosi reati contestati all'imputato, ritenuti «espressione chiara e significativa della prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, che denotano un'inclinazione a delinquere», nonché del fatto che UR avesse «sfruttato il suo ruolo istituzionale al fine di disporre indebitamente, con un meccanismo collaudato, del denaro pubblico». 3.5. Affatto aspecifico, e come tale non valutabile, è anche il quinto motivo di ricorso, che mira a far considerare prevalenti le circostanze generiche sulla recidiva e sulle aggravanti. 3.6. Egualmente insuscettibile di considerazione è il sesto motivo, volto a far valere la prescrizione dei reati, essendo il ricorso inammissibile. 3.7. Quanto, infine, alla confisca, disposta in primo grado ai sensi degli artt. 240 cod. pen e 321 cod. proc. pen., non essendo l'immobile di proprietà del UR, come egli stesso precisa nel ricorso - si tratta di edificio abusivo -, la Corte d'appello ha correttamente escluso la legittimazione attiva dell'imputato, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Held, Rv. 255225. Più di recente, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098) la quale richiede che l'indagato prospetti, laddove deduca di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, una relazione con il bene sequestrato a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo. Siffatta allegazione difetta anche nella presente sede, il che rende il settimo motivo inammissibile. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito l'avvocato Giuseppe Gerbino, in difesa di AN UR, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11350 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN UR, in ordine a plurimi reati di truffa aggravata (consumata e tentata) in cui erano state riqualificate, in primo grado, le originarie contestazioni per peculato, poiché estinti per prescrizione;
eliminato l'aumento di pena in continuazione, dichiarava inoltre non doversi procedere per falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) (capo A8), in quanto già dichiarato assorbito nel falso materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) (capo A7); confermava la condanna per peculato in relazione a tre altri episodi di peculato (capi F5, F6 E F7). Riduceva, conseguentemente, la pena. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso AN UR che, per il tramite del suo difensore, avvocato Giuseppe Gerbino, articola i seguenti sette motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alle fattispecie di peculato e di truffa nonché vizio di motivazione. Il Tribunale aveva riqualificato tutte le contestazioni di peculato in truffa aggravata con l'incomprensibile eccezione delle condotte di cui ai capi F5, F6 e F7, nonostante la condotta appropriativa avesse sempre il medesimo schema astratto e manifestasse un'identica componente psicologica. Negli altri capi di imputazione, UR, che aveva, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di soldi pubblici, se ne appropriava entrando nella postazione informatica del SIC, usando le credenziali della connivente CI, caricava il mandato di pagamento inserendo il proprio IBAN e inviava il mandato per il pagamento. Nei capi F5, F6 e F7, UR, avendo la disponibilità dei fondi FAS destinati ai dipendenti della Regione, se ne appropriava, predisponendo gli ordinativi di pagamento a suo favore ed inviandoli alla cassa regionale. In entrambi i casi sono realizzati artifizi di carattere informatico o decezioni materiali sull'ordinativo di pagamento. Anche Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, UR, non mass., nello stesso procedimento ma in sede cautelare conferma che il ricorrente, per ottenere i fondi, doveva ricorrere ad una condotta fraudolenta. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, che avrebbe dovuto muovere dal minimo edittale, come si desume dalla motivazione che accompagna la concessione, in secondo grado, delle circostanze attenuanti generiche. e 2 ok 2.3. Vizio di motivazione quanto al calcolo dell'aumento per la continuazione, sempre in considerazione della condotta e personalità dell'imputato, che è stata benevolmente valutata dalla Corte di appello. 2.4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Posto che la recidiva deve essere sintomatica di una maggiore colpevolezza dell'imputato, con conseguente possibilità per il giudice di escluderne il riconoscimento ed i correlati aumenti di pena, il ricorrente richiama ancora la motivazione espressa dal giudice di secondo grado in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove ha valorizzato situazioni e circostanze che incidono sensibilmente sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato. Né, si aggiunge, può condividersi il diniego opposto dalla corte d'appello là dove fa riferimento a un precedente recente e specifico in materia di delitti contro il patrimonio, non potendosi ritenere specifico il precedente in questione, che attiene ad una ipotesi di tentata estorsione, e dovendosi per contro rilevare come il giudice di primo grado avesse applicato la recidiva esclusivamente in ragione del rischio di reiterazione del reato. 2.5. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, per le ragioni già indicate. 2.6. Erronea applicazione della legge penale perché, «operate le corrette qualificazioni giuridiche e concessi i dovuti benefici», la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 2.7. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca dell'immobile ritenuto di proprietà del ricorrente, nonostante lo stesso immobile non sia di proprietà di UR, insista sul terreno di proprietà dei suoceri ed in presenza di una motivazione soltanto apparente quanto al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A AN UR, in servizio presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio I, Affari Generali, Assessorato Regionale, con la qualifica di funzionario direttivo D5, assistente contabile, in concorso con Concetta CI, Dirigente del Dipartimento, nel frattempo deceduta, erano stati inizialmente contestati molteplici episodi di peculato, riconvertiti, in primo grado, in truffa aggravata, essendo i correi ricorsi 3 ad artifizi, rappresentati da falsi mandati di pagamento, allo scopo di acquisire il possesso/disponibilità del denaro altrui, di cui, per tal via, si appropriavano. Soltanto in relazione reati contestati in tre capi di imputazione (F5, F6, F7) è stata mentenuta la qualificazione dei fatti come peculato. 2.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (ex multis, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273782; Sez. 6, n. 18177 del 03/03/2016, Saccone, Rv. 266985; Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258051). 2.3. Ebbene, la Corte d'appello di Palermo ha fatto buon governo di tale insegnamento. Come si trova precisato quasi testualmente nella sentenza impugnata, gli ordini di accreditamento predisposti da UR e sottoscritti da CI, entrambi i pubblici ufficiali, erano stati emessi attingendo da un libretto al portatore intestato al Dipartimento regionale alla programmazione, acceso presso un istituto di credito, su cui era stato accreditato del denaro pubblico e su cui il dirigente operava, con obbligo di rendiconto il rendiconto a fine anno, dovendo provvedere ai versamenti in favore dei singoli dipendenti sulla base delle ore di straordinario effettuate, mentre i mandati collettivi relativi ai fondi, destinati a dare esecuzione al progetto erano affidati a CI che aveva la delega ad eseguire i pagamenti. Di conseguenza, proseguono i giudici, era «pacifica la preventiva disponibilità del denaro pubblico in capo alla dirigente CI la quale, agendo in concorso con il UR, che ha materialmente predisposto i predetti ordinativi, ha di fatto permesso l'appropriazione ad opera dell'appellante del denaro del fondo, che veniva destinato a pagamenti non dovuti in favore dei dipendenti, tra cui lo stesso imputato, mediante l'accreditamento di denaro pubblico in realtà destinato all'esecuzione del sopra citato progetto». I giudici hanno inoltre aggiunto che «non va peraltro trascurato che, nel caso in esame, mancano del tutto gli artifizi e i raggiri, atteso che gli ordini di accreditamento sono stati predisposti in totale assenza dei fogli di presenza sottoscritti dai dipendenti con l'indicazione delle ore di straordinario compiute», concludendo, correttamente, che «non coglie nel segno, quindi, la censura difensiva laddove sostiene che le condotte in contestazione siano 4 equiparabili a quelle riqualificate dal primo giudice nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., in forma tentata o consumata». 2.4. Esatta risulta, dunque, la qualificazione giuridica dei fatti ascritti a titolo di peculato, né si ravvisa alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata, al contrario affatto esaustiva ed esente da vizi logici, tantomeno manifesti. Il primo motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato. 3.1. Parimenti infondati sono i motivi sulla pena. A fronte di un compiutamente motivato esercizio del potere commisurativo della pena da parte del giudice di secondo grado, le deduzioni difensive appaiono generiche e sostanzialmente tese a lamentare una irrazionalità nel trattamento sanzionatorio di UR, discendente dalla benevola considerazione, per usare le parole del ricorrente, della consistenza della condotta e della personalità dell'imputato, che la Corte avrebbe dimostrato attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Prima di procedere ad una breve disamina dei singoli motivi presentati, è dunque opportuno premettere che le attenuanti generiche sono state riconosciute in appello, espressamente in ragione della collaborazione dell'imputato, il quale ha reso ampie dichiarazioni confessorie in primo e secondo grado, nonché restituito in parte le somme mediante trattenute sullo stipendio. Ed aggiungere che tali circostanze sono state, sempre dai giudici di secondo grado, ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, come si dirà, argonnentatannente ritenuta. 3.2. Ciò specificato, quanto al secondo motivo di ricorso, ingiustificata appare la pretesa del ricorrente secondo cui, avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, i giudici avrebbero dovuto, nella commisurazione della pena, attestarsi sul minimo edittale. Questa Corte di legittimità ha, infatti, ampiamente chiarito che, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., commisurazione della pena e circostanze generiche si fondano su presupposti diversi, sicché nulla esclude che queste ultime siano (motivatamente) riconosciute e, tuttavia, i giudici ritengano di non poter applicare una pena che si discosta dal minimo edittale (in relazione alla situazione addirittura opposta, in cui il giudice di appello aveva determinato la pena base nel massimo edittale e contestualmente concesso le attenuanti generiche ovvero applicato la relativa diminuzione nel minimo, vd., rispettivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S. Rv. 272022; Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888). 3.3. Considerazioni analoghe valgono in rapporto al terzo motivo, sugli aumenti disposti per la continuazione: incrementi, peraltro, comunque, molto contenuti (un mese e venti giorni 5 per reato), come emerge considerando la gravità del delitto di peculato e il conseguente rigore della risposta legislativa edittale. 3.4. Del tutto infondato è poi il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, non ravvisandosi gli errori applicativi della legge penale e, tantomeno, i vizi motivazionali lamentati nel ricorso. In replica all'analoga deduzione in appello, i giudici di secondo grado hanno infatti precisato come il ricorrente fosse gravato da un recente precedente specifico per estorsione, delitto contro il patrimonio al pari - contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso - del peculato (che è reato pluri-offensivo, e dunque preposto alla tutela del patrimonio, oltre che della pubblica amministrazione). Inoltre, la contestazione della recidiva - che non è stata valutata ai fini della pena perché, come anticipato, bilanciata con le generiche, ma ai soli fini della valutazione della maggior colpevolezza del ricorrente - è stata compiutamente argomentata dalla Corte di appello sulla base dell'offensività della condotta, dei numerosi reati contestati all'imputato, ritenuti «espressione chiara e significativa della prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, che denotano un'inclinazione a delinquere», nonché del fatto che UR avesse «sfruttato il suo ruolo istituzionale al fine di disporre indebitamente, con un meccanismo collaudato, del denaro pubblico». 3.5. Affatto aspecifico, e come tale non valutabile, è anche il quinto motivo di ricorso, che mira a far considerare prevalenti le circostanze generiche sulla recidiva e sulle aggravanti. 3.6. Egualmente insuscettibile di considerazione è il sesto motivo, volto a far valere la prescrizione dei reati, essendo il ricorso inammissibile. 3.7. Quanto, infine, alla confisca, disposta in primo grado ai sensi degli artt. 240 cod. pen e 321 cod. proc. pen., non essendo l'immobile di proprietà del UR, come egli stesso precisa nel ricorso - si tratta di edificio abusivo -, la Corte d'appello ha correttamente escluso la legittimazione attiva dell'imputato, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Held, Rv. 255225. Più di recente, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098) la quale richiede che l'indagato prospetti, laddove deduca di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, una relazione con il bene sequestrato a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo. Siffatta allegazione difetta anche nella presente sede, il che rende il settimo motivo inammissibile. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022