Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 7512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7512 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
07512-26
composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
ET De MI
MA SI RG
- Presidente - -Relatore -
Sent. n. sez. 201/2026 UP - 03/02/2026
SE IO
R.G.N. 18368/2025
AR NN
ET Di VI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EL NY, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA SI RG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. MA Francesca Tramontin, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato Avv. Goffredo Grasso, anche in sostituzione dell'Avv. Valerio Orlandi, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 1° febbraio 2024, con la quale l'imputato veniva ritenuto responsabile per i delitti di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati (capo 1), lesioni personali pluriaggravate (capi 2 e 3) e falsità materiale (capo 4) e condannato ad anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento della provvisionale di euro 50.000 in favore della parte civile. La Corte considerava infondato il primo motivo di appello, con cui si deduceva la nullità della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'imputato assente nonostante fosse legittimamente impedito per malattia, evidenziando la genericità di tale dichiarazione nonché l'assenza di un assoluto impedimento a comparire. I giudici dell'appello disattendevano altresì la richiesta formulata dalla Difesa con cui si chiedeva la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire elementi idonei a confutare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, dando atto dell'irrilevanza e dell'inidoneità dei documenti presentati dalla difesa a contraddire il narrato della stessa confermato, altresi, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. La Corte territoriale considerava infondato anche il motivo di ricorso relativo alla sussistenza della responsabilità per il delitto di falso materiale (capo 4), là dove la Difesa deduceva l'assenza di prove certe e l'inutilizzabilità di quelle acquisite dopo la scadenza del termine delle indagini preliminare. La Corte d'appello evidenziava, invece, la tempestiva richiesta di proroga avanzata dal Pubblico Ministero e le dichiarazioni rese dalla testimone Cason, ritenendole idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità. I Giudici disattendevano altresì l'ulteriore motivo di appello relativo alla pretesa insussistenza del requisito dell'abitualità, ritenendo adeguatamente provati i comportamenti aggressivi fisici e morali posti in essere dal ricorrente per circa venti
mesi.
Circa il trattamento sanzionatorio, la Corte reputava non fondati i motivi tesi a ridurne l'entità. In particolare, non riconosceva l'unicità del disegno criminoso con riguardo al delitto di falso. Non concedeva altresì la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenendo la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, né le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e della durata delle condotte maltrattanti.
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2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, chiedendone l'annullamento e denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo:
2.1. alla violazione del diritto di difesa in relazione al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 30 novembre 2023 per legittimo impedimento dell'imputato a comparire per ragioni di salute. In particolare, la Difesa rappresenta che il ricorrente aveva trasmesso una dichiarazione con cui affermava che "non intendeva comparire", che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come rinuncia alla partecipazione pur in presenza di elementi idonei a svolgere accertamenti sull'effettività dell'impedimento dedotto - procedendo alla celebrazione dell'udienza, al rigetto della richiesta di acquisizioni di ulteriori relazioni difensive e, non potendo procedere all'esame dell'imputato, all'acquisizione, ex art. 513 cod. proc. pen., degli interrogatori resi dallo stesso dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. Rappresenta, infine, che, successivamente, all'udienza celebrata in data 11 dicembre 2023 era pervenuta certificazione medica della Casa Circondariale di Venezia (risalente al 5 dicembre 2023) attestante l'impossibilità dell'imputato a comparire per motivi di salute all'udienza precedente, che sarebbe stata erroneamente valutata dalla Corte come non idonea ad escludere sia l'effettività dell'impedimento, sia la sua assolutezza;
2.2. al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., avendo la Corte ritenuto l'imputato pienamente capace di intendere e di volere. In particolare, il ricorrente assume che la Corte avrebbe richiamato le conclusioni del consulente tecnico della Difesa, ritenendo la documentazione sanitaria prodotta inidonea a dimostrare la sussistenza di alcuna patologia psichiatrica, senza considerare le certificazioni mediche attestanti la presenza, già in epoca anteriore ai fatti, di un disturbo della personalità e di una patologia psichiatrica, valorizzate anche in sede cautelare dal Tribunale del Riesame, che aveva concesso gli arresti domiciliari presso un luogo di cura e terapia;
i Giudici dell'appello non hanno considerato che la diminuente del vizio parziale è compatibile con il dolo. Ancora, non è stata adeguatamente valutata la certificazione medica proveniente da struttura pubblica e allegata alla memoria depositata dalla difesa in data 11 novembre 2024 in cui si dà atto di un "disturbo di personalità schizoide ed importante stato ansioso-depressivo con somatizzazioni". Così la Corte ha respinto anche la richiesta di rinnovazione istruttoria volta all'effettuazione di una perizia integrativa sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, anche solo in termini di compromissione, senza tenere adeguato conto della documentazione offerta.
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2.3. alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare adeguatamente sia la condotta positiva tenuta dopo la commissione del reato dal ricorrente il quale aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico presso un centro antiviolenza maschile e provveduto spontaneamente al pagamento parziale della provvisionale liquidata in favore della parte civile - sia le condizioni personali dello stesso, con particolare riguardo all'incensuratezza e alle patologie di cui era affetto.
2.4. In data 8 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e prospetta altresì l'incapacità a stare in giudizio dell'imputato chiedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. La parte civile ha depositato memorie in data 7 e 16 ottobre 2025, nonché in data 15 gennaio 2026, con cui confuta i motivi di ricorso e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui la Difesa si duole della mancata considerazione del preteso legittimo impedimento dell'imputato, è destituito di fondamento. La sentenza dà conto del susseguirsi dei fatti, allorché, come si evince dal verbale stenotipico dell'udienza tenuta davanti al Tribunale il 30 novembre 2023, l'imputato, che mai era comparso alle udienze del processo, faceva pervenire rinuncia a comparire, pacificamente così dovendosi intendere la locuzione che "non intendeva comparire". Il difensore presente in udienza, che rappresentava l'imputato anche ex art. 420-bis comma 4 cod. proc. pen., ne prendeva atto e rinunciava altresì all'esame, riservandosi la facoltà di rendere successivamente spontanee dichiarazioni. Nel corso dell'udienza, pertanto, dopo l'acquisizione della dichiarazione di rinuncia a comparire non vi è stata alcuna richiesta da parte della difesa dell'imputato di rinvio per legittimo impedimento. Solo all'udienza successiva, celebrata in data 11 dicembre 2023 il difensore dell'imputato produceva una certificazione del precedente 5 dicembre (quindi posteriore alla udienza già tenuta), che, come rappresentato dalla Corte, attestava la asserita impossibilità
dell'imputato a comparire all'udienza del 30 novembre. Si tratta di una certificazione non soltanto successiva ma del tutto generica, in quanto attestante una patologia (enterite virale) non implicante un assoluto impedimento a comparire e che, quindi, non poteva inficiare la già esplicitata volontà dell'imputato di non comparire all'udienza. Va ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la espressa rinuncia dell'imputato a comparire all'udienza o alle udienze del processo che lo riguarda comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt.484 comma-2 bis e 420-quinquies cod. proc. pen., la inoperatività delle disposizioni sul legittimo impedimento a comparire dello stesso imputato, di cui all'art. 420-ter. Pertanto, in presenza di una dichiarazione dell'imputato detenuto che rifiuta di assistere al processo, diventano irrilevanti le condizioni di salute del prevenuto ovvero altre situazioni che astrattamente avrebbero potuto configurare altrettante ipotesi di un legittimo ed assoluto impedimento dell'imputato a comparire. Nella decisione dei giudici del merito non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione delle norme che regolano la materia. L'imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire all'udienza non può poi invocare l'applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto le condizioni per la loro operatività (Sez. 6, n. 17137 del 11/04/2013, E, Rv. 256248), in quanto gli effetti della rinuncia a comparire in udienza dell'imputato detenuto permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza e di rendere chiaramente riconoscibili le proprie intenzioni al riguardo, trattandosi di atto personalissimo (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670), di talché la eventuale rinuncia a comparire alla udienza da parte dell'imputato detenuto ha efficacia anche per le udienze successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo, quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950).
3. Non è fondato neppure il secondo, pur articolato, motivo di ricorso. Correttamente la Corte ha ritenuto che dagli atti e in particolare dalla consulenza tecnica della Difesa (prof. Mastronardi) sia emersa la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, non inficiate dal disturbo di personalità e dallo stato ansioso-depressivo emergente da documentazione prodotta e acquisita agli atti. I Giudici dell'appello hanno sottolineato che le relazioni del consulente dott. Marcolin
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risalivano ad un'epoca (di molto successiva ai fatti di reato) in cui l'imputato era cautelato ed erano dirette a valutare un aspetto diverso, quale quello della compatibilità delle condizioni psicofisiche dello stesso con il regime detentivo. Nemmeno da queste è comunque emersa una condizione psicopatologica tale da alternarne la capacità di intendere e di volere, anche solo parzialmente. Per quanto riguarda, infine, l'affermata incapacità ex art. 70 cod. proc. pen. dell'imputato ai fini della sospensione, prospettata per la prima volta con memoria dell'8 ottobre 2025 nel presente grado, va detto che la causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio, disciplinata dall'art. 72-bis cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - insorta o, comunque, dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado non opera nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, considerato che gli accertamenti e le valutazioni che ne affermano o ne escludono l'esistenza sono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 44102 del 24/09/2019, S., Rv. 277431-01).
4. Non si sottrae alla valutazione di infondatezza neppure il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche e, più in generale, alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, atteso che il ricorrente pretende che in sede di legittimità si proceda ad una operazione non consentita di rinnovata valutazione del criteri e delle modalità mediante i quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale ai fini della dosimetria della pena. Nella specie, la Corte di merito, richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado, ha adeguatamente argomentato, mettendo in rilievo che la durata e la tipologia delle condotte delittuose nonché la considerevole entità delle lesioni inferte alla persona offesa non consentivano una mitigazione della pena. Con specifico riferimento alle attenuanti generiche si rimarcava come la partecipazione a sedute di sostegno psicologico e il pagamento parziale di quanto liquidato a titolo di provvisionale in favore della parte civile (corresponsione peraltro avvenuta nell'imminenza delle udienze del procedimento di appello) non fossero espressione di una presa di distanza rispetto alle precedenti condotte, alla luce della gravità e durata delle medesime.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Va altresì disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
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sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN UR, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 03/02/2026
Il Consigliere estensore MA SI RG
Il Presidente ET De MI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente ET De MI
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DO
seppina Cirimele
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